TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-10-02, n. 202300776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-10-02, n. 202300776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300776
Data del deposito : 2 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2023

N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00361/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cavagnetto e Miretta Malanot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG -OMISSIS- in data -OMISSIS-, successivamente notificato con cui è stata decretata, ai soli fini giuridici a decorrere dal -OMISSIS-, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi degli articoli 861, primo comma, lettera d) e 867, comma quinto, del D.lgs. n. 66/2010 con conseguente cessazione dal servizio permanente ed iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza alcun grado ai sensi degli articoli 923, comma primo lettera i) e 861, quarto comma, del D.lgs. n. 66/2010;

nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (tra cui in particolare: gli atti dell'inchiesta formale disposta in data -OMISSIS- dal Comandante Interregionale “Culqualber” nei confronti del ricorrente e la Relazione Finale in data -OMISSIS-, il giudizio espresso dalla Commissione di Disciplina con il verbale del -OMISSIS- che ha ritenuto “non meritevole di conservare il grado; nonché la Determinazione n. -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stata disposta a decorrere dal -OMISSIS- la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo ai sensi dell'art. 917 comma primo del D.Lgs. n. 66/2010) ed anche di tutti quelli allo stato eventualmente non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione, nonché per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. -ricorrente-, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, all’epoca in servizio presso la -OMISSIS-, è stato attinto dalla sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a decorrere dal -OMISSIS- per aver rivelato ad un congiunto di persone appartenenti ad un sodalizio malavitoso, al fine di agevolare l’attività dell’associazione, la notizia che personale dell’Arma dei carabinieri aveva avviato attività di indagine su di esso e sui componenti della propria famiglia, aiutando in tal modo i predetti ad eludere le investigazioni in corso. La Direzione generale per il personale militare ha ritenuto biasimevoli le condotte, già oggetto di indagini in sede penale, anche sul piano disciplinare in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che dovrebbero improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli della correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’Amministrazione ha, dunque, condiviso le proposte formulate dalla Commissione di disciplina applicando la massima sanzione disciplinare di stato, di natura espulsiva.

2. – Il militare ha impugnato la prefata sanzione con rituale ricorso, assistito da istanza cautelare, deducendo un unico articolato motivo con cui ha lamentato i seguenti profili di illegittimità:

2.1. – In primis , il ricorrente si duole della violazione della specifica normativa di settore con riguardo agli artt. 861, 867, 923 del d.lgs. 66/2010 per carenza dei presupposti di legge per l’adozione dello stesso: assume, infatti, il ricorrente che la sua condotta non integri un comportamento disciplinarmente rilevante, non avendo violato doveri di servizio, né di disciplina militare alla luce delle emergenze fattuali evincibili dal compendio documentale.

2.2. – Il provvedimento gravato sconterebbe un ulteriore profilo di illegittimità per violazione del principio di autonoma valutazione dei fatti rispetto alle risultanze penali; l’amministrazione avrebbe, infatti, fondato i propri addebiti unicamente sulla disamina degli atti di indagine penale senza offrire prova che il ricorrente abbia effettivamente passato al -Tizio- informazioni su indagini investigative in corso da parte dei Carabinieri di Cuneo sulla famiglia -Tizio-, così vanificando le indagini stesse. L’Amministrazione non avrebbe, poi, tenuto in considerazione i precedenti di carriera e lo stato di servizio specchiato del ricorrente, con tanto di riconoscimenti ed encomi, in spregio del disposto dell’art. 1355 cod. ord. mil..

2.3. – Sotto altro concorrente profilo, il militare stigmatizza l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto del tutto sproporzionato rispetto ai fatti contestati e non calibrato rispetto agli ottimi precedenti di carriera del ricorrente, specie avendo riguardo al fatto che non risulta alcun accertamento della responsabilità penale del ricorrente.

2.4. – Il ricorrente deduce altresì la violazione dell’art. 1370 cod. ord. mil. per non aver l’Amministrazione valutato adeguatamente gli elementi a discolpa del militare, anzi avendo riportato addirittura elementi fattuali non corretti (la data di avvio delle indagini penali, la mancata prova della pregressa riunione operativa, i rapporti con la signora -Tizio-).

2.5. – Soggiunge altresì il ricorrente che il provvedimento impugnato colliderebbe altresì con il disposto dell’art. 1389 cod. ord. mil. alla stregua del quale il Ministro della Difesa può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare per ragioni umanitarie: tali ragioni sarebbero ravvisabili nella lettura combinata dell’incensuratezza del ricorrente, della brillante carriera, del servizio prestato presso l’Arma per oltre 30 anni e dell’affidabilità intrinseca del ricorrente.

2.6. – Il piano delle censure viene, altresì, arricchito di una doglianza concernente la carenza di istruttoria e/o di motivazione atteso che il provvedimento impugnato non risulterebbe sorretto di una idonea istruttoria alla luce delle censure che precedono.

2.7. – Da ultimo, il militare lamenta la mancata sospensione del procedimento disciplinare, in violazione dell’art. 1393 cod. ord. mil., per la pregiudizialità penale correlata alla

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