TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-09-01, n. 201402289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-09-01, n. 201402289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201402289
Data del deposito : 1 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01043/2013 REG.RIC.

N. 02289/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01043/2013 REG.RIC.

N. 02606/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Progetto Parcheggi Italia Spa con Socio Unico, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti V A e L F, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, via Chiossetto, n. 14;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M R S, A M, M L B dell’Avvocatura comunale, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Andreani, n. 10;

sul ricorso numero di registro generale 2606 del 2013, proposto da:
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti A M e M L B, dell’Avvocatura comunale, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Andreani, n. 10;

contro

Progetto Parcheggi Italia con Socio Unico, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti V A e L F, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, via Chiossetto, n. 14;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1043 del 2013:

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota del Comune di Milano – Settore Parcheggi n. 249800/2013 PG del 9 aprile 2013, ricevuta in data 22 aprile 2013, con la quale l’Amministrazione ha richiesto la consegna di tutte le polizze fideiussorie prima della stipulazione dell’atto modificativo della Convenzione, ha richiesto ulteriore consegna di documentazione, nonché l’elenco dei cittadini prenotatari dei posti auto, ed ha richiesto al Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico il riesame della localizzazione di Via Aporti/Varanini;

- della nota del Comune di Milano – Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico n. 274899/2013 PG del 15 aprile 2013, con la quale è stato disposto specifico approfondimento istruttorio a seguito della sopra citata nota dell’Amministrazione, nonché eventuale stralcio della stessa localizzazione, con termine di mesi nove per la conclusione del procedimento;

- della nota del Comune di Milano – Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del 18 aprile 2013 PG 278329/2013 con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi per il giorno 16 maggio 2013, volta all’espletamento dell’istruttoria finalizzata a verificare l’idoneità della localizzazione di Via Aporti/Varanini, ed all’eventuale stralcio;

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 567 del 27 marzo 2013, pubblicata sull’Albo pretorio in data 10 aprile 2013, avente ad oggetto “approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.) ed avvio della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;

- e di ogni atto presupposto, conseguente, connesso o attuativo;

- e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di ogni danno subito dalla ricorrente ovvero al dovuto indennizzo;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota del Comune di Milano – Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del 3 luglio 2013 PG 445205/2013;

- di ogni altro allegato e, specificatamente, della Conferenza dei Servizi del giorno 16 maggio 2013;

- e di ogni atto presupposto, conseguente, connesso o attuativo;

- e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di ogni danno subito o subendo dalla ricorrente;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del 18 aprile 2013 PG 278329/2013 con la quale l’Amministrazione ha rinunciato alla realizzazione di un parcheggio interrato per residenti in Via Aporti/Varanini;

- e di ogni atto presupposto, conseguente, connesso o attuativo.

quanto al ricorso n. 2606 del 2013:

per la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento della convenzione stipulata in data 31 dicembre 2010 per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Via Aporti/Varanini..

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della società Progetto Parcheggi Italia con Socio Unico;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento n. 205 del 14 luglio 2003 il Commissario delegato per l’emergenza del traffico e della mobilità del Comune di Milano approvava il VII aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi, all'interno del quale venivano inserite nella categoria "nuove localizzazioni da verificare", tra l’altro, quella di via Aporti - Varanini.

Con successivo provvedimento n. 344 del 5 ottobre 2004 veniva approvato l’avviso di gara per l’affidamento in diritto di superficie, per un periodo di 90 anni, di aree pubbliche nel cui sottosuolo far realizzare parcheggi residenziali con e senza vincoli di pertinenzialità.

L’art. 3 del bando prevedeva, tra l’altro, che

- il Commissario delegato avrebbe assegnato in via provvisoria l’area in diritto di superficie al primo classificato;

- il soggetto individuato quale affidatario avrebbe dovuto presentare, a pena di decadenza, il progetto definitivo entro 90 giorni dalla comunicazione del primo provvedimento di assegnazione e, a seguito della Conferenza intersettoriale, avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo finale entro i successivi 90 giorni, con inizio dei lavori entro 60 giorni dall’approvazione del predetto progetto da parte dell’Amministrazione comunale.

Con il medesimo provvedimento veniva approvato lo schema di convenzione.

Con provvedimento del Commissario n. 529 del 30 novembre 2005 l'area di via Aporti - Varanini veniva assegnata in via provvisoria alla Società Redilcom S.r.l. precisando che si sarebbe dato luogo all'assegnazione definitiva solo dopo la presentazione e l’approvazione in sede tecnica del progetto definitivo, secondo quanto stabilito dal bando.

Con Deliberazione n. 579 del 26 febbraio 2010 la Giunta Comunale prendeva atto del progetto definitivo del parcheggio sotterraneo per residenti di via Aporti – Varanini, predisposto dalla Redilcom srl che, nel frattempo, in data 15 aprile 2009 aveva ceduto alla Società Progetto Parcheggi Italia S.p.A. il ramo d’azienda avente per oggetto l’attività di compravendita di immobili, comprendete l’assegnazione in diritto di superficie delle aree in questione. I tempi di durata dei lavori erano stimati in 540 giorni compresa la realizzazione delle opere di sistemazione superficiale. La deliberazione, inoltre, dava atto che in esito all’approvazione del progetto definitivo si sarebbe provveduto ad assumere tutti i provvedimenti esecutivi, con particolare riferimento alla stipula della convenzione.

Con nota P.G. n. 399320 del 14 maggio 2010 la Direzione Specialistica Parcheggi richiedeva alla società aggiudicataria la documentazione necessaria alla stipulazione della convenzione per l'area in questione, tra cui le polizze fideiussorie e l'indicazione dell'impresa esecutrice delle opere.

Con successiva nota del 15 luglio 2010, considerato il silenzio dell’assegnataria, il Comune assegnava ulteriori 15 giorni per la trasmissione di quanto richiesto, con particolare riferimento alle polizze fideiussorie e assicurative, precisando che allo scadere del termine il Comune avrebbe ritenuto il silenzio come " tacita comunicazione di mancanza di interesse per la stipulazione della Convenzione " e avrebbe proceduto all'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione provvisoria.

Con nota del 27 luglio 2010 l’aggiudicataria contestava la nota del 15 luglio 2010, in ragione degli ingenti importi della polizze fideiussorie richieste che avrebbero richiesto una articolata istruttoria da parte degli istituti di credito.

Con nota del 10 agosto 2010 P.G. n. 643221 la Direzione Specialistica Parcheggi del Comune stabiliva come termine per la presentazione della documentazione il 20 settembre 2010, pena la revoca dell'assegnazione provvisoria.

Con lettera del 14 settembre 2010 l’aggiudicataria formulava istanza di proroga per la consegna della documentazione fino alla data del 15 ottobre 2010, che veniva accordata dal Comune (cfr. nota P.G. n. 723057 del 21 settembre 2010) fino all’indifferibile termine del 15 ottobre 2010.

Quindi in data 31 dicembre 2010 veniva sottoscritta la Convenzione Rep. 227287/Racc. 42343, regolante la costituzione del diritto di superficie nel sottosuolo della citata area.

Per quanto di interesse la convenzione prevedeva, tra l’altro, (cfr. art. 16) che “ l’Amministrazione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dall’aggiudicazione con la conseguente risoluzione della Convenzione ed estinzione del diritto dì superficie, nei confronti dell'Operatore o suoi aventi causa e di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) ritardo nell'inizio dei lavori (sia del parcheggio sia della sistemazione dell'area superficiale) superiore a 90 (novanta) giorni rispetto al termine fissato;

b) ritardo rispetto al termine finale dei lavori (sia del parcheggio sia della sistemazione dell'area superficiale) superiore a 90 (novanta) giorni rispetto al termine fissato;

c) mancato ottenimento delle autorizzazioni e nulla asta previsti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione, compresi quelli dei proprietari dei suoli confinanti” .

Con lettera P.G. n. 172449 del 7 marzo 2011 il Comune diffidava la Concessionaria a consegnare entro 30 giorni la richiesta del Permesso di Costruire completa di tutte le autorizzazioni e nulla-osta previsti dall'art. 6 della stipulata Convenzione, pena la decadenza.

Con lettera del 9 marzo 2011 la Soc. Progetto Parcheggi Italia S.p.A. rappresentava che il permesso di costruire ed il nulla osta dell’ARPA sul Piano scavi non potevano essere richiesti prima di aver ottenuto il consenso dei proprietari dei suoli confinanti in merito al posizionamento dei tiranti sotto il sedime degli edifici, previsto dal progetto. Pertanto richiedeva una proroga dei tempi assegnati.

Con lettera del 25 marzo 2011, visto il diniego dei proprietari confinanti all'immissione dei tiranti, la Società chiedeva la sospensione dei termini assegnati con nota del 7 marzo 2011 per la presentazione del permesso di costruire, in quanto " si rende indispensabile procedere alla riprogettazione delle opere strutturali, alla loro quantificazione economica in termini di maggiori costi e alla successiva asseverazione da parte degli uffici competenti ".

Con nota P.G. n. 256889 del 6 aprile 2011 il Comune concedeva un’ulteriore proroga di 90 giorni per la presentazione di un progetto modificato, completo di tutte le autorizzazioni e i nulla-osta necessari alla realizzazione dell'opera, ai sensi dell’art. 16 della convenzione.

Con successiva nota P.G. n. 442625 del 13 giugno 2011 il Comune, in riscontro alla richiesta della società concessionaria di acconsentire alla “ temporanea sospensione delle polizze assicurative CAR, decennale postuma, spostamento sottoservizi e RC del progettista ”, acconsentiva alla sospensione tranne che per quest’ultima polizza, in quanto relativa ad “ attività che il medesimo sta svolgendo per codesta Società, proprio ai fini della consegna degli elaborati di progetto modificati nel termine assegnato ”, ribadendo la necessità che la concessionaria rispettasse il termine di 90 giorni assegnato con la nota del 6 aprile 2011, provvedendo alla consegna del progetto definitivo opportunamente modificato, munito di tutti i pareri e i nulla osta, con particolare riferimento al nuovo parere di conformità antincendio, nonché della convenzione stipulata con l’ASP Golgi Redaelli per lo spostamento della Roggia Corona, della deroga di RFI Ferrovie dello Stato e del benestare di ARPA in relazione al Piano Scavi. Il Comune osservava infine che gran parte degli adempimenti sopra indicati " avrebbero dovuto o potuto essere acquisiti da codesta Società già entro il termine precedentemente stabilito per il rilascio del citato Permesso (3 marzo 2011) ", concludendo, pertanto che non sarebbe stata concessa un’ulteriore proroga del termine fissato al 18 luglio 2011.

Con nota del 15 luglio 2011 la Società trasmetteva il progetto di variante relativo alle opere strutturali, che comportava una modifica radicale della tecnologia costruttiva del parcheggio interrato, a seguito della mancata autorizzazione da parte delle proprietà confinanti all'utilizzo dei tiranti. Con la suddetta nota la concessionaria rappresentava che non era stato possibile stipulare la convenzione con l’Asp Golgi Redaelli e che avrebbe provveduto a nominare un nuovo soggetto costruttore in sostituzione della società Comer spa, individuata nella convenzione sottoscritta, in quanto posta in liquidazione.

Con nota del 5 agosto 2011 la Direzione Specialistica Parcheggi evidenziava una lunga serie di criticità negli elaborati dl progetto consegnati il 15 luglio 2011 e chiedeva di presentare nuove relazioni tecniche e tavole aggiornate secondo le prescrizioni contenute nella nota stessa, specificando che in attesa dì quanto richiesto l'esame in atto si doveva interrompere.

In data 22 dicembre 2011 la concessionaria inviava documentazione integrativa.

Con nota del 16 maggio 2012 il Settore Parcheggi invitava la Società a voler ottemperare alle prescrizioni dei Settore Infrastrutture — Ufficio Illuminazione Pubblica, consegnando in tempi brevi gli elaborati richiesti, ricordando che l'approvazione da parte dell'Ufficio Illuminazione Pubblica era condizione necessaria per il completamento dell'iter istruttorio.

Con nota P.G. 350486 del 25 maggio 2012, il Settore Parcheggi diffidava la Società a produrre, entro e non oltre 30 giorni, quanto sollecitato dall’Ufficio Illuminazione Pubblica, pena la risoluzione del rapporto convenzionale, costituendo i richiesti elaborati presupposto essenziale per garantire la realizzazione del progetto oggetto di approvazione nella sua interezza, compresi i corpi illuminanti. Nella suddetta nota il Comune precisava che “ l’inottemperanza alla presente diffida configura grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., costituendo il medesimo elemento ostativo all’ulteriore corso del procedimento e che, pertanto, decorso inutilmente il termine assegnato la scrivente Amministrazione si riserva fin d’ora di adottare gli atti necessari alla risoluzione del rapporto convenzionale ”.

Con nota P.G. n. 357115 del 29 maggio 2012 il Settore Parcheggi comunicava che era in corso di predisposizione l'atto integrativo e modificativo della Convenzione Rep. n. 227287/42343, successivamente alla presa d'atto del progetto di variante, e che lo stesso sarebbe stato sottoposto alla preventiva accettazione della Concessionaria.

Con missiva del 9 luglio 2012 la Società, per il tramite del proprio legale, precisava che dopo la presa d'atto del progetto di variante da parte della Giunta Comunale sarebbe stato possibile prendere in considerazione ed eventualmente approvare modifiche della convenzione, “ sempre che le stesse corrispondano agli obiettivi aziendali ”, e sottolineava che “ tutte le richieste da parte del Settore Parcheggi per ottenere documenti, convenzioni, approvazioni, comunicazioni e autorizzazioni che, ai sensi della Convezione firmata devono essere prodotti dopo la firma della convenzione e prima del rilascio del Permesso di Costruire non possono essere in alcun modo considerati "condizione necessaria" per la conclusione dell'iter approvativo della variante ”.

Con nota P.G. n. 476332 del 18 luglio 2012, il Settore Parcheggi diffidava la Società Concessionaria, “in adempimento degli impegni convenzionalmente assunti (art. 6 comma 8 lett. a, b, c della Convenzione Rep. n. 227287/42343), a presentare entro 30 giorni la seguente documentazione:

a) l'Atto stipulato con l'Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli di concessione temporanea e di spostamento e tombinatura di un tratto della Roggia “Corona” interferente con il parcheggio,

b) l'approvazione da parte di A.R.P.A. del Piano Scavi predisposto ai sensi dell'art. 186 del D.lgs.152/2006 e dell’ art. 95 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano,

c) il progetto di illuminazione pubblica del parcheggio Aporti-Varanini idoneo ad ottenere il parere favorevole di A2A per il tramite del Settore Tecnico Infrastrutture - Ufficio I.P.,

d) il rinnovo dell'Autorizzazione di R.F.I. ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753/1980,

e) l'accettazione degli articoli modificativi della Convenzione Rep. n. 227287/42343 trasmessi con lettera atti P.G. 35715I del 29/5/2012 o le proprie motivate proposte di modifica.

Il Comune inoltre invitava inoltre la Società ad individuare, prima della stipulazione dell’atto modificativo, l’impresa esecutrice, in sostituzione di quella precedentemente indicata nella convenzione e posta in liquidazione, precisando che in mancanza si sarebbe proceduto alla risoluzione in danno della convenzione medesima, costituendo tale comportamento grave inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti, valendo la comunicazione quale formale avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti del Capo III della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

In data 9 agosto 2012 la Società trasmetteva il progetto di variante.

Con Deliberazione n. 1782 del 7 settembre 2012 la Giunta Comunale prendeva atto della variante al progetto definitivo e approvava il testo dell'Atto Integrativo e Modificativo della Convenzione Rep. 227287/42343, previo assenso della concessionaria.

Con nota P.G. n. 601893 del 26 settembre 2012 il Comune invitava la Società a produrre, entro il termine di 15 giorni, la documentazione necessaria per la stipulazione dell'Atto Integrativo e Modificativo di cui alla citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 1782/2012, con particolare riferimento all’integrazione della polizza fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento SACE BT n.5121.00.27.2799557616 (in ragione dell'aumento dell'importo delle opere determinatosi a seguito alla variante del progetto), alla riattivazione delle polizze assicurative CAR, decennale postuma e spostamento sottoservizi, precedentemente sospese, nonché alla dichiarazione contenente l’indicazione dell'Impresa designata quale esecutrice delle opere e all'Atto di concessione temporanea di spostamento della tombinatura di un tratto della roggia Corona.

La Società con nota del 5 ottobre 2012 formulava istanza di proroga del termine per la consegna della documentazione rappresentando difficoltà per la stipulazione della polizza integrativa alla polizza fideiussoria SACE BT n. 5121,00.27.2799557616. Il Comune accordava la proroga fino al 19 novembre 2012.

Con nota del 19 novembre 2012 anticipata via fax, la Società Concessionaria chiedeva una nuova proroga di 15 giorni. Il Comune rideterminava quindi il termine di scadenza per la produzione della documentazione richiesta al 4 dicembre 2012.

In data 4 dicembre 2012 la Società Concessionaria avanza una nuova istanza di proroga di 10 giorni.

Con nota P.G. n. 98221 del 5 febbraio 2013 il Settore Parcheggi, nel rappresentare che:

- il Consiglio di Zona 2 aveva rilevato che il progetto del parcheggio risaliva al 2004 ed erano mutate le condizioni economiche e le esigenze,

- era stato richiesto al Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità di effettuare un’indagine notturna per individuare l’effettivo fabbisogno di sosta dei residenti, integrato eventualmente con un’indagine diurna,

chiedeva alla Società di produrre entro il 28 febbraio l'elenco dei prenotatari dei box/posti auto. Inoltre invitava la concessionaria a soprassedere dalla presentazione delle polizze assicurative per consentire una oggettiva valutazione dell’intervento.

A tale missiva faceva seguito il riscontro del legale della concessionaria che evidenziava l’esistenza di una lista di 193 potenziali acquirenti, che tuttavia non sarebbe stata trasmessa al Comune per ragioni di “riservatezza”, e insisteva per la ripresa del procedimento.

Con nota del 18 febbraio 2013 il Comune comunicava che l’istruttoria era in corso.

Con nota PG n. 249790 del 9 aprile 2013, il Settore Parcheggi, non accoglieva la proposta della società di presentare le polizze fideiussorie dopo la sottoscrizione dell’Atto modificativo della Convenzione, in applicazione dell’art. 6 della Convenzione in essere e indicava la documentazione che risultava ancora carente. Inoltre il Comune evidenziava che:

- vi era stata inerzia da parte della concessionaria a produrre quanto richiesto dal Comune reiteratamente;

- i dati dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) evidenziavano una flessione notevole dei fabbisogno di sosta in zona, tanto che il progetto originario sarebbe risultato sovradimensionato;

- le difficoltà tecniche determinate a seguito del rifiuto dei proprietari confinanti all’immissione dei tiranti aveva comportato un aumento della durata delle opere da 540 a 870 giorni, così determinandosi una coincidenza tra l’esistenza del cantiere, situato nelle immediate vicinanze della Stazione Centrale, ed il periodo previsto per Expo 2015.

Pertanto il Settore Parcheggi richiedeva al competente Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico di avviare il procedimento di riesame della localizzazione.

Con nota PG n. 274899 del 18 aprile 2013, il Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico comunicava alla concessionaria l'avvio dell'approfondimento istruttorio in merito alla perdurante idoneità della localizzazione Aporti/Varanini. In tale nota si determinava in 9 mesi il termine per la conclusione del procedimento stante la particolare complessità del medesimo.

Con nota del 18 aprile 2013 veniva indetta la Conferenza di Servizi per verificare l’idoneità dell’area in questione come area destinata a parcheggio interrato.

Nel frattempo con deliberazione della Giunta n. 576 del 27 marzo 2013 venivano approvate le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di aggiornamento del PUP ed avvio della relativa valutazione ambientale strategica.

Avverso la deliberazione n. 576/2013, nonché le note del 18 aprile e quella del 9 aprile 2013 la Società proponeva il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento degli atti gravati, previa tutela cautelare.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 550 del 22 maggio 2013 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, ritenendo che “ allo stato risulta eccessivamente ampio il termine di nove mesi che il Comune ha fissato per concludere il procedimento relativo alla possibile delocalizzazione del parcheggio previsto in Via Aporti/Varanini (all. 2 al ricorso), apparendo invece sufficiente un termine di due mesi dalla convocazione della Conferenza di servizi avvenuta il 16 maggio scorso, per cui deve essere accolta a tal fine l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe ”.

A seguito di istanza per incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 59 del cod. proc. amm., presentata dalla parte ricorrente, finalizzata ad ottenere l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare 550/2013, il Tribunale con ordinanza n. 2252 del 9 ottobre 2013 “ Considerato che il Comune di Milano non risulta aver ottemperato alla prescrizione contenuta nella richiamata ordinanza cautelare, in quanto non è stato concluso nel termine di due mesi, ivi indicato, il procedimento relativo alla possibile delocalizzazione del parcheggio previsto in Via Aporti/Varanini, non potendosi ritenere atto conclusivo del procedimento né il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 16 maggio 2013, che rinvia per la determinazione definitiva agli organi competenti… né l’atto depositato il 3 ottobre 2013, visto che quest’ultimo non ha evidenziato il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione alla realizzazione dei parcheggi, ma ha soltanto palesato la necessità di una loro rimodulazione quantitativa ” ordinava al Comune di concludere il procedimento - con l’individuazione del numero dei parcheggi da realizzare oppure con la decisione di rinunciare del tutto alla loro realizzazione – entro il termine di quindici giorni dalla notificazione, o comunicazione se anteriore, dell’ordinanza, nominando, nel caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, quale Commissario ad acta il Direttore generale del Comune.

Era infatti accaduto che, successivamente all’ordinanza cautelare n. 550/2013, il Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto del Comune con nota prot. PG 445205 del 3 luglio 2013 aveva comunicato che l’approfondimento istruttorio si era chiuso con esito negativo circa l’idoneità della localizzazione del progetto, come da verbale della conferenza di servizi del 16 maggio 2013 dal quale emergevano le seguenti criticità connesse ad un’eventuale fase di cantiere:

- il ridimensionamento della domanda di sosta;

- la necessità di ridefinire il criterio di localizzazione delle aree in coerenza agli indirizzi indicati negli altri strumenti di pianificazione programmazione dell'amministrazione;

- la necessità di modifiche della viabilità;

- il mutamento del contesto urbanistico;

- riduzione di accessibilità sia per le merci che per le persone

- l'impatto sulle attività commerciali presenti nell'area sul relativo personale impiegato

- necessità di ridurre l'impatto di cantiere per il periodo di svolgimento di Expo 2015.

Tale nota veniva impugnata dalla Società con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 settembre 2013.

Inoltre con determinazione n. 101/2013 del 3 ottobre 2013 il Comune chiudeva il procedimento di riesame delle localizzazioni di diversi parcheggi, tra i quali anche quella in Via Aporti/Varanini, con esito negativo alla luce dei pareri espressi in seno alla Conferenza di servizi, concludendo nel senso che “ le criticità evidenziate rafforzano la necessità che l’Amministrazione rivaluti il mantenimento degli strumenti di programmazione di tale località, vista la riduzione del fabbisogno di sosta e quindi il venir meno dell’interesse pubblico a realizzare, con le quantità attualmente programmate di posi auto, l’opera in questione, nonché l’impatto sul tessuto socio economico relativo alla cantierizzazione ”.

Quindi con deliberazione della Giunta Comunale n. 1941 del 4 ottobre 2013 l'Amministrazione disponeva di proporre ricorso avanti al TAR Lombardia nei confronti della Società Progetto Parcheggi Italia Spa per ottenere la dichiarazione di risoluzione per inadempimento della Convenzione avente ad oggetto il diritto di superficie dell'area pubblica di Aporti / Varanini.

Con determinazione dirigenziale del Settore Parcheggi del Comune di Milano n.51/2013 del 18 ottobre 2013 l’Amministrazione rinunciava alla realizzazione dei parcheggi in questione per i gravi e reiterati inadempimenti della concessionaria che avevano reso non più attuale la proposta progettuale.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2013 la concessionaria chiedeva l’annullamento delle determinazioni n. 101/2013 del 3 ottobre 2013 e n.51/2013 del 18 ottobre 2013 nonché della deliberazione della Giunta Comunale n. 1941 del 4 ottobre 2013, previa tutela cautelare.

Con ordinanza n. 66 del 16 gennaio 2014 il Tribunale rigettava la domanda cautelare, rilevando che “ in ragione della complessità dell’esame legato alle censure contenute sia nel ricorso introduttivo che nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, la presente sede cautelare non consenta di approfondire adeguatamente le questioni giuridiche ivi prospettate, dovendosi rinviare alla fase di merito lo scrutinio delle stesse ” e considerando, quanto al periculum che “ si deve tenere conto anche dell’interesse dell’Amministrazione resistente, certamente sussistente nel caso di specie in ragione dell’impatto dell’opera in questione sugli ambiti circostanti ”.

Nel frattempo, con ricorso rubricato al numero RG 2606/2013, depositato in data 15 novembre 2013, il Comune, a seguito della deliberazione n. 1941/2013, agiva davanti a questo Tribunale per chiedere la declaratoria della risoluzione della convenzione stipulata con la concessionaria il data 31 dicembre 2010.

Si costituiva nel predetto giudizio la Società Progetto Parcheggi Italia spa eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

All’udienza pubblica del 3 giugno 2014 entrambi i ricorsi venivano chiamati e trattenuti per la decisione.

DIRITTO

I.a) In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, vertendo i giudizi sulla medesima vicenda procedimentale e sostanziale, in cui sono coinvolte le medesime parti processuali.

I.b) Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Società Progetto Parcheggi Italia spa in relazione all’azione proposta dal Comune di Milano con il ricorso RG 2606/2013, con il quale l’Ente ha chiesto la declaratoria di risoluzione della convenzione sottoscritta con la suddetta società in data 31 dicembre 2010.

L’eccezione è infondata.

Invero nella vicenda di cui è causa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sotto un duplice profilo:

- in primo luogo, in relazione alla previsione di cui all’articolo 133, comma 1, lettera b) cod. proc. amm., secondo cui rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti in tema di concessione di beni pubblici, escluse le sole controversie in tema di indennità, canoni e altri corrispettivi: nel caso oggetto del presente giudizio la convenzione all’origine dei fatti di causa ha, appunto, ad oggetto la concessione di un’area pubblica, attraverso la costituzione di un diritto di superficie per 90 anni a favore della concessionaria, al fine di costruire nel relativo sottosuolo i parcheggi;

- in secondo luogo in relazione all’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 cod. proc. amm., secondo cui rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo: nel caso di specie la convenzione sottoscritta tra il Comune di Milano e la Società Progetto Parcheggi Italia spa disciplinante la costituzione del diritto di superficie a favore della concessionaria è riconducibile ad un accordo di cui all’art. 11 L. 241/1990, trattandosi di atto negoziale, dal contenuto discrezionale, integrativo del provvedimento di concessione dell’area pubblica, ed inserendosi in un complesso procedimento che trae origine da un atto pianificatorio (il Piano Urbano Parcheggi) volto a risolvere un’esigenza pubblica (“ il problema della sosta irregolare nella città e la congestione delle strade, dovuta all’insufficiente offerta di posti sosta regolari lungo le strade rispetto alla domanda ”- così il PUP del 14 luglio 2003).

È pertanto riferibile alla giurisdizione amministrativa esclusiva la controversia di cui al ricorso RG 2606/2013, nel cui ambito si fa questione dell’accertamento dei profili di inadempimento relativi a un atto convenzionale e delle relative conseguenze in punto di risoluzione del contratto per inadempimento (cfr. Cons. Stato sez. VI 10 dicembre 2012 n. 6297).

I.c) Ancora in via preliminare, quanto al ricorso RG 1043/2013, il Tribunale osserva che, con l’atto introduttivo del giudizio la Società ha impugnato:

- la nota del Settore Parcheggi PG n. 249800/2013 del 9 aprile 2013 con la quale l’Amministrazione ha chiesto la consegna di tutte le polizze fideiussorie prima della stipulazione dell’atto modificativo della Convenzione, nonché l’elenco dei cittadini prenotatari dei posti auto, nonchè ha richiesto al Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico il riesame della localizzazione di Via Aporti/Varanini;

- la nota del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico PG 274899/2013 del 18 aprile 2013, con la quale è stato comunicato alla Società che si sarebbe proceduto ad avviare un approfondimento istruttorio per la verifica dell’attualità della localizzazione;

- la nota del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico del 18 aprile 2013 PG 278329/2013 con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi.

Il Tribunale rileva che rispetto alla prima nota la ricorrente non ha più alcun interesse all’annullamento in quanto l’assetto di interessi tra la società e il Comune, all’esito del complesso procedimento di cui si è dato conto e delle articolate vicende ricordate, è oggi regolato dalla determinazione n. PG 278329/2013 del 18 aprile 2013 con la quale l’Amministrazione ha rinunciato alla realizzazione di un parcheggio interrato per residenti in Via Aporti/Varanini (determinazione gravata con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2013).

In relazioni alla nota del 9 aprile 2013 pertanto il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile.

Quanto alle altre due note impugnate con il ricorso principale, in considerazione della loro natura non provvedimentale e dell’assenza di lesività, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ugualmente deve ritenersi in relazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 567 del 27 marzo 2013 recante“approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.) ed avvio della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, impugnata con il ricorso principale.

L’inammissibilità del gravame si evidenzia per un duplice ordine di ragioni: da un lato la ricorrente non ha dedotto alcun motivo di censura con riferimento al suddetto provvedimento, dall’altro si tratta di un atto pianificatorio, peraltro recante solo mere linee di indirizzo, che non assume alcuna portata lesiva immediata e diretta nella sfera giuridica della ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 settembre 2013 la concessionaria ha impugnato la nota prot. PG 445205 del 3 luglio 2013 con il quale il Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto ha comunicato l’esito negativo dell’approfondimento istruttorio circa l’idoneità della localizzazione del progetto, allegando il verbale della conferenza di servizi del 16 maggio 2013.

Ad avviso del Collegio tale atto non ha natura provvedimentale, trattandosi di un mero atto notizia torio. Peraltro è la stessa società ricorrente a rilevare che con tale atto non era stato chiuso il procedimento (cfr. pag. 10 del ricorso per motivi aggiunti). Tant’è l’Amministrazione solo successivamente ha concluso il procedimento di riesame con un provvedimento formale, ovvero con la determinazione n. 101/2013 del 3 ottobre 2013. D’altro canto l’esito della Conferenza di servizi quale elemento istruttorio della successiva determinazione, non ha autonoma portata lesiva trattandosi di atto endoprocedimentale.

Pertanto il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.

II) Così decise le questioni preliminari, il Tribunale passa ora ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2013 nell’ambito giudizio RG 1043/2013, con il quale la società concessionaria ha impugnato la determinazione dirigenziale del Settore Parcheggi del Comune di Milano n.51/2013 del 18 ottobre 2013 con la quale l’Amministrazione ha “rinunciato” alla realizzazione dei parcheggi “ per i gravi e reiterati inadempimenti della concessionaria che hanno reso non più attuale la proposta progettuale ”.

Tale determinazione rappresenta l’epilogo di una vicenda assai articolata, come descritto in fatto, che prende avvio nel 2005.

Pur rinviando all’analitica descrizione sopra esposta, per una migliore comprensione delle questioni il Collegio ritiene utile evidenziare i “passaggi” significativi:

- nel 2009 l’assegnataria provvisoria Redilcom cedeva alla Società Progetto Parcheggi Italia il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di compravendita di immobili, comprendente l’assegnazione in diritto di superficie delle aree di Via Aporti – Varanini;

- con deliberazione n. 579 del 26 febbraio 2010 la Giunta Comunale prendeva atto del progetto definitivo presentato dalla Società;

- a seguito di numerose richieste di produzione della documentazione necessaria e altrettanto numerose istanze di proroga dei termini da parte della Società, si perveniva alla sottoscrizione della convenzione in data 31 dicembre 2010;

- alla richiesta del Comune di far pervenire il permesso di costruire e tutti i nulla osta, ai sensi dell’art. 6 della convenzione, la Società chiedeva dapprima la proroga del termine, e, successivamente, rappresentava l’impossibilità di ottenere tutte le autorizzazioni e nulla osta a causa del diniego di assenso manifestato dal proprietari confinanti in relazione all'immissione dei tiranti previsti dal progetto definitivo;

- tale diniego rendeva necessario procedere alla riprogettazione delle opere strutturali con una modifica radicale della tecnologia costruttiva del parcheggio interrato;

- il nuovo progetto veniva presentato nel luglio del 2011, ma il Comune riscontrava numerose criticità negli elaborati progettuali;

- seguiva una fitta interlocuzione tra il Comune e la Società, finchè con deliberazione n. 1782 del 7 settembre 2012 la Giunta Comunale prendeva atto della variante al progetto definitivo (che prevedeva la realizzazione di 457 posti auto in una struttura di cinque piani interrati) e approvava il testo dell'Atto Integrativo e Modificativo della Convenzione Rep. 227287/42343;

- il Comune invitava quindi la società a presentare la documentazione necessaria alla sottoscrizione dell’atto integrativo alla convenzione;

- seguivano richieste della concessionaria di proroga dei termini per la presentazione della documentazione;

- il Comune con nota del 9 aprile 2013, preso atto degli inadempimenti della Concessionaria, della difficoltà di addivenire alla stipulazione dell'Atto Integrativo e Modificativo, e del conseguente mancato avvio dei lavori, nonché della circostanza che da un'indagine fornita dall'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio emergeva una flessione notevole del fabbisogno di sosta in zona, avviava il procedimento di riesame della localizzazione;

- nell’ambito di tale procedimento veniva indetta una Conferenza di servizi, in seno alla quale venivano espressi, tra l’altro, i seguenti pareri:

a) il parere del Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico, che, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) in data 20 marzo 2013, evidenziava che “ il fabbisogno di sosta notturno – che maggiormente rispecchia la domanda di sosta residenziale – è ridotto rispetto alle originali previsioni del Piano ”;

b) il parere del Settore Pianificazione Urbanistica Generale, che evidenziava che l'area in esame è attraversata dal Corso della roggia Santa Corona, di pertinenza dell'Istituto Golgi Redaelli e che detto corso d'acqua risulta individuato nel Reticolo Idrico Minore (RIM) è parte integrante nell'ambito dei vincoli di difesa del suolo della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Milano;
pertanto trattandosi di intervento volto alla realizzazione di un'opera che compromette la normale attività di manutenzione con la funzionalità idraulica del corso d'acqua presente, ed essendo l'area sottoposta a vincoli relativi alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrografico, dal punto di vista urbanistico “ è necessario che vengano espletate le dovute verifiche ai fini dell'applicazione delle Norme di attuazione”;

c) il parere dello Sportello Unico per la Mobilità, che evidenziava che l'area destinata alla realizzazione del parcheggio interrato ricadeva in un ambito ove la sosta su strada è già regolamentata con spazi di sosta blu sui quali è consentita la sosta gratuita per residenti, rappresentando quindi una disciplina molto favorevole per quest'ultimi ”. Concludeva pertanto non ravvisando “ una particolare esigenza tale da dover realizzare un nuovo parcheggio” ;

d) il parere del Settore Parcheggi, che evidenziava due criticità: da un lato il ridimensionato fabbisogno di sosta che rendeva “ necessario verificare se la previsione di parcheggio contenuta nel P.U.P. è ancora di attuale interesse pubblico così come configurata oppure se necessita di un ridimensionamento ”;
dall’altro la necessità di valutare eventuali aperture di cantieri “ considerato che bisogna evitare la sovrapposizione con l'imminente evento EXPO” , tenuto conto dei tempi di realizzazione previsti dal progetto;

e) il parere della Società A2A — Servizi alla Distribuzione S.p.A., che evidenziava che nell’area in questione sussistevano reti di distribuzione elettrica e di distribuzione gas, in relazione alle quali allegava le prescrizioni per gli esecutori dei lavori;

f) il parere negativo del Consiglio di Zona 2, che richiedeva lo stralcio della localizzazione in esame dal PUP;

- le conclusioni della Conferenza di servizi risultavano quindi di segno negativo, rilevando che “ le condizioni che in passato hanno giustificato la previsione di realizzare un parcheggio residenziale in Via Aporti/Varanini per 457 posti auto sono mutate - con esse il relativo interesse pubblico da soddisfare” proponendo che “ l'Amministrazione rivaluti il mantenimento negli strumenti di programmazione di tale località, vista la riduzione del fabbisogno di sosta e quindi il venir meno dell'interesse pubblico a realizzare, con le quantità attualmente programmate di posti auto, l'opera in questione, nonché l'impatto sul tessuto socio-economico relativo alla cantierizzazione ”.

All’esito del procedimento di riesame quindi il Comune, con la determinazione n. 51/2013 del 18 ottobre 2013, ha rinunciato alla realizzazione nell'area pubblica di via AportiiVaranini di un parcheggio interrato per residenti, ritenendo che, da un lato, l’istruttoria condotta in seno alla Conferenza di Servizi aveva evidenziato l’inattualità della proposta progettuale presentata a suo tempo, non più rispondente ad un reale fabbisogno di box residenziali, dall’altro i ripetuti e reiterati inadempimenti e ritardi da parte della Concessionaria avevano di fatto impedito la cantierizzazione dell’opera successivamente alla stipulazione della Convenzione del 2010.

Avverso tale determinazione la società ricorrente ha dedotto che l’atto impugnato non sarebbe coerente con il procedimento di riesame, riguardante l’idoneità della localizzazione, e che lo stesso non potrebbe coesistere con l’azione giurisdizionale intrapresa dal Comune e volta alla risoluzione per inadempimento della convenzione, articolando i motivi di gravame di seguito sintetizzati:

1) Violazione o falsa applicazione degli artt, 1 e 21 sexies L n. 241/1990, in relazione agli artt.134 e 136 D.Lgs. 163/2006. Contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Carenza ed eccesso di potere, difetto di competenza: il Comune non potrebbe “rinunciare” alla realizzazione di un’opera di interesse pubblico;
il contenuto dispositivo del provvedimento, inoltre, non rientrerebbe in nessuno schema legalmente tipizzato per l'esercizio di poteri autoritativi di pubblica amministrazione. L'art.21 sexies della legge 241/1990 consentirebbe un recesso unilaterale dai contratti solamente "nei casi previsti dalla legge o dal contratto”: nel caso di specie le ipotesi di decadenza previste dalla convenzione sottoscritta dalle parti non si attaglierebbero alle contestazioni mosse alla concessionaria. Inoltre l’art. 16 della convenzione stessa prevederebbe la revoca del diritto di superficie solo "per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse", che l’Amministrazione non avrebbe esplicitato, stabilendo, nel contempo, l’obbligo dell’Amministrazione medesima di corrispondere un rimborso che non è stato invece previsto;

2) Difetto di presupposti, erronea e falsa rappresentazione dei fatti, irragionevolezza. Eccesso di potere e sviamento: non vi sarebbe alcun inadempimento da parte della concessionaria che possa sostenere la "rinuncia" all’opera. Il Comune di Milano non avrebbe mai proceduto alla consegna delle aree su cui realizzare le opere e messo il concessionario nella condizione di adempiere. I ritardi nella definizione di taluni elementi progettuali sarebbero dipesi dalle reiterate richieste di varianti ed aggiunte da parte dei tecnici comunali nonchè dalla circostanza che il Comune avrebbe preteso integrazioni all'originaria convenzione. In ogni caso i fatti avvenuti prima del settembre 2012 non rileverebbero, in quanto superati dall'approvazione della modifica alla Convenzione e del progetto;
i fatti intercorsi fra il settembre 2012 e il febbraio 2013 non costituirebbero ipotesi di grave inadempimento, trattandosi di normali interlocuzioni nel corso di un affidamento, ed in vista della stipulazione dell'atto modificativo, e, successivamente al febbraio 2013, non risulterebbe alcuna contestazione. In relazione agli specifici addebiti mossi dal Comune, quanto alla consegna delle polizze fideiussorie tale adempimento non sarebbe stato eseguito, a detta della ricorrente, perché l'amministrazione ha avviato il riesame della localizzazione e, prima ancora, aveva comunque sospeso la stipulazione della modifica della Convenzione. Quanto all’elenco dei prenotatari, prodotto in giudizio, lo stesso non servirebbe all’Amministrazione per dedurre il fabbisogno di sosta;

3) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per motivazione illogica o contraddittoria. Sviamento di potere. Contrasto con la deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2013 n. 1941. Difetto di istruttoria, anche con riferimento alla risultanze della Conferenza di servizi del 16 maggio 2013. Erronea rappresentazione dei fatti. Violazione degli artt. 9 e 16 della Convenzione: la determinazione impugnata non sarebbe coerente con l’istruttoria condotta per il riesame della localizzazione. In ogni caso l'esito negativo del procedimento di riesame avrebbe dovuto condurre, semmai, allo stralcio della localizzazione dal PUP vigente, e non a una dichiarazione di "rinuncia" motivata dall’inadempimento della ricorrente. Sotto altro profilo con il provvedimento del 18 ottobre 2013 l'Amministrazione avrebbe contestato nuovi fatti e inadempimenti successivi a quelli considerati nella comunicazione di avvio del procedimento. Vi sarebbe infine una contraddizione tra la determinazione di rinunciare all’opera e l’azione giudiziale di risoluzione della convenzione, intrapresa a seguito della deliberazione della Giunta n. 1941 del 4 ottobre 2013. Gli esiti della Conferenza di servizi sarebbero censurabili nei contenuti, con particolare riferimento all’asserito decremento del fabbisogno di sosta nella zona in questione.

I motivi, in quanto intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Il Collegio osserva che dall’esame complessivo dell’intricata vicenda si ricava che il Comune, ad un certo punto, si è determinato nel senso di non doversi più procedere alla realizzazione del parcheggio in questione.

La volontà in tal senso da parte dell’Ente è stata manifestata con due “strumenti”, un provvedimento autoritativo, e un’azione di risoluzione della convenzione, entrambi preordinati a porre termine alla complessiva operazione. La manifestazione di volontà del Comune, sotto tale profilo, non si presta a censure di contraddittorietà.

Il Collegio, inoltre, osserva che la coesistenza del provvedimento autoritativo di rinuncia alla realizzazione dell’opera e dell’azione per la risoluzione della convenzione è coerente con il dispiegarsi del modulo procedimentale seguito nella fattispecie di cui è causa, nella quale, accanto ad una fase pubblicistica (articolatasi nella decisione di realizzazione dell’intervento per finalità di interesse generale, ovvero “ il problema della sosta irregolare nella città e la congestione delle strade, dovuta all’insufficiente offerta di posti sosta regolari lungo le strade rispetto alla domanda” , nella scelta della localizzazione e della modalità di realizzazione nonché nell’individuazione del soggetto concessionario), si è affiancata una fase negoziale (la convenzione), da inquadrarsi, come già rilevato, nell’istituto degli accordi integrativi delle determinazioni autoritative di cui all’art. 11 L. 241/1990.

La fase pubblicistica e quella privatistica sono intimamente collegate da un’unica causa, sintesi degli interessi delle parti. L’unitarietà della causa è immanente sia nel momento genetico sia in quello risolutorio.

Del tutto coerentemente quindi la successiva determinazione del Comune di porre fine all’operazione si è sviluppata tenendo conto delle caratteristiche proprie delle due fasi e utilizzando gli strumenti adeguati in relazione a ciascuna di esse: da un lato un provvedimento “di ritiro”, proprio della fase pubblicistica, dall’altro un’azione di risoluzione per inadempimento, tipica della fase negoziale, entrambi volti, comunque, a manifestare il venir meno dell’interesse alla “prestazione”, incidendo quindi sulla causa concreta della complessiva operazione.

Si tratta, piuttosto, di verificare se le azioni assunte si “autosostengano” sotto il profilo dei presupposti propri di ciascuna.

Innanzi tutto il Collegio osserva che la determina n.51/2013 del 18 ottobre 2013 è inquadrabile nella categoria generale degli atti di ritiro. Indicativo in tal senso è che il Comune abbia assunto il provvedimento impugnato all’esito del procedimento di riesame, tale nella forma e nella sostanza, condotto per verificare la perdurante idoneità della localizzazione dei parcheggi nell’area Aporti/Varanini, tenuto conto che la scelta della localizzazione e degli interventi risaliva al 2003 e che al 2013 l’opera da realizzarsi nell’area suddetta non era neppure stata intrapresa, nonostante la relativa convenzione fosse stata sottoscritta nel 2010.

L’esito dell’istruttoria – condotta in senso alla Conferenza di servizi, cui ha preso parte anche la ricorrente con propri professionisti incaricati - ha evidenziato l’inattualità del progetto in relazione alle mutate esigenze che all’origine lo avevano determinato, con particolare riferimento al fabbisogno di sosta, nonché l’interferenza del cantiere e della durata dei lavori con la manifestazione

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