TAR Perugia, sez. I, decreto cautelare 2023-06-16, n. 202300074
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 00074/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00475/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emma Contarini e Sergio Gherardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del merito e il Liceo -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
e con adozione di misure cautelari monocratiche provvisorie inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.,
a) del verbale n. -OMISSIS- di scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023 della classe-OMISSIS- – -OMISSIS- del Liceo-OMISSIS- recante la data del -OMISSIS-, nella parte che contiene il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato e per la mancata attribuzione dei crediti formativi per il quinto anno, come deliberato dal Consiglio di detta classe;
b) del tabellone di scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023 della classe-OMISSIS- – -OMISSIS- del Liceo-OMISSIS- allegato al suddetto verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui contempla il ricorrente tra i non ammessi all’esame