TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza collegiale 2022-05-27, n. 202200223

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza collegiale 2022-05-27, n. 202200223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200223
Data del deposito : 27 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2022

N. 00412/2020 REG.RIC.

N. 00223/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00412/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2020, proposto da

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A A in Roma, corso di Francia 197;

contro

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Ente Produttore Selvaggina (E.P.S.), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024 (PFVR) con allegati, approvato all'unanimità in data 15.09.2020 dal Consiglio Regionale con verbale n. 33/2, su proposta di deliberazione di Giunta Regionale n. 522/C del 28.8.2020, avente ad oggetto “ Adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR)- art 10 L. 157/92 – art. 12 L.R. 10/04 ”, pubblicata sul BURA - Serie speciale n. 146 del 28.9.2020,

- nonché di tutti gli atti connessi, consequenziale e/o comunque presupposti, tra cui, per quanto possa occorrere, il giudizio cd. VINCA, n. 3236 del 4.8.2020, espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (CCRVIA), contenente la Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., nella parte in cui, in relazione all'intervento con oggetto il

PFVR

2019/2023, ha formulato prescrizioni in relazione all'esercizio di talune attività anche nelle aree limitrofe ai siti della Rete Natura 2000 e ai PAN.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Rilevato che con il ricorso in epigrafe, notificato alla resistente Regione Abruzzo ed al controinteressato Ente Produttore Selvaggina (E.P.S.), l’Associazione Nazionale Libera Caccia ha impugnato, unitamente a tutti gli atti connessi, consequenziali e/o comunque presupposti, tra cui, per quanto possa occorrere, il giudizio cd. VINCA, n. 3236 del 4.8.2020, espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (CCRVIA), il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024 (PFVR) con allegati, approvato all’unanimità in data 15.09.2020 dal Consiglio Regionale con verbale n. 33/2, su proposta di deliberazione di Giunta Regionale n. 522/C del 28.8.2020, avente ad oggetto “Adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR)- art 10 L. 157/92 – art. 12 L.R. 10/04”, pubblicato sul BURAT - Serie speciale n. 146 del 28.9.2020.

- Considerato che nel corso dell’udienza pubblica del 25/05/2022 il Collegio ha comunicato alle parti, come da dichiarazione a verbale, che sussistono dubbi circa l’ammissibilità del ricorso per mancata notifica – nel prescritto termine decadenziale -- ad almeno un controinteressato ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., tale non potendosi qualificare l’Ente Produttore Selvaggina (E.P.S.);

- Preso atto che il difensore dell’Associazione ricorrente ha chiesto termine per presentare memoria sulla prospettata questione.

- Rilevato che l’Ente Produttore Selvaggina (E.P.S.), pur essendo titolare di un interesse qualificato alla corretta elaborazione del provvedimento impugnato, non può essere qualificato come controinteressato essendo statutariamente portatore di un interesse omologo a quello fatto valere dalla ricorrente.

- Ritenuto infatti che a norma del proprio Statuto, approvato dal Consiglio nazionale con funzioni di Assemblea il 14/04”015 e successivamente approvato con D.M. 0013113 del 1/7/2015, l’Ente Produttore Selvaggina è una Associazione Venatoria Nazionale riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5 della L. 11/02/1992, n. 157 preposta a promuovere l’esercizio della caccia ed a tutelare gli interessi dei cacciatori, al pari della ricorrente Associazione nazionale libera caccia.

- Ritenuto quindi che, sotto il profilo processuale, la posizione rivestita dall’Ente Produttore Selvaggina è assimilabile più propriamente a quella di cointeressato all’annullamento dell’atto.

- Ritenuto, pertanto, di rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a..

- Rilevato che per l’art. 73, comma 3, c.p.a., qualora il giudice “r itiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio ” deve portarla all’attenzione delle parti.

- Ritenuto di dover assegnare alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione.

- Ritenuto di fissare per il prosieguo della trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 13/07/2022.

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