TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-02-01, n. 202200313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-02-01, n. 202200313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200313
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2022

N. 00313/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01858/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2019, proposto da
Cimas Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R C F e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Siciliana - Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Siciliana - Presidenza, Ministero dell'Interno in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti

- del provvedimento numero 393563 del 13 novembre 2019, con cui la Direzione Sviluppo Attività Produttive del Comune di Catania, nonostante l’invido/diffida della ricorrente all’adozione della conseguente e vincolata determinazione conclusiva decisoria di approvazione del progetto di riqualificazione urbanistica, favorevolmente esitato in conferenza di servizi il 23 luglio 2019, ha riavviato il procedimento riconvocando la ricorrente per una ulteriore e postuma riunione della stessa conferenza di servizi per il giorno 22 novembre 2019, volta al riesame del medesimo progetto;

- del provvedimento protocollo n. 369828 del 22 ottobre 2019, allegato alla sopracitata convocazione, con cui la Direzione Urbanistica del Comune di Catania ha espresso il suo dissenso sul progetto di riqualificazione urbanistica proposto dalla ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque presupposto e/o connesso o consequenziale, nonché per la declaratoria dell’obbligo del SUAP presso il Comune di Catania, di definire e concludere il procedimento in conferenza di servizi con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Siciliana - Presidenza, Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, premesso di aver in precedenza presentato un progetto di riqualificazione urbanistica di un’area consistente nella realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione e di ricarica di auto elettriche con annesso parcheggio a raso, impugnava i provvedimenti con i quali la Direzione Urbanistica del Comune di Catania aveva espresso il proprio dissenso al progetto e la Direzione Sviluppo Attività Produttive dello stesso Comune aveva riavviato il procedimento.

Evidenziava, in particolare, che non vi sarebbe stato spazio per la manifestazione di dissensi postumi al di fuori della conferenza di servizi e che, comunque, il dissenso tardivamente espresso dalla Direzione Urbanistica con la nota del 22 ottobre 2019 non sarebbe stato di per sé idoneo ad inficiare l’approvazione del progetto, in quanto le posizioni prevalenti delle altre Amministrazioni sarebbero state tutte di segno favorevole all’iniziativa.

Dopo lo svolgimento della conferenza di servizi, per l’espressione di dissenso da parte di alcuna delle Amministrazioni, si sarebbe potuta attivare solamente la procedura prevista dagli articoli 14 quater , comma 2 e 14 quinquies della legge 241/90.

Chiedeva la società ricorrente, in conclusione, l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati e l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del SUAP presso il Comune di Catania di definire il procedimento in conferenza di servizi concluso il 23 luglio 2019, con l’adozione di un provvedimento favorevole, alla luce delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni intervenute.

Si costituivano, in termini meramente formali, tanto il Comune di Catania, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, quanto l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, la Presidenza della Regione Siciliana ed il Ministero dell'Interno.

In data 26 febbraio 2021 la società ricorrente depositava una nota con la quale, reso noto che in esito alla presentazione del ricorso la Direzione Sviluppo Attività Produttive del Comune di Catania aveva concluso il procedimento approvando in via definitiva il predetto progetto preliminare di riconversione urbanistica, dichiarava di non aver ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunciare al ricorso.

Ciò premesso, rilevata l’assenza, in atti, della notifica alle controparti del suddetto atto di rinuncia al ricorso, non resta al Collegio che prendere atto, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., della sopravvenuta carenza d’interesse della parte ricorrente alla decisione della causa.

Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta dalle Amministrazioni convenute.

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