TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-11, n. 202306275
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Pubblicato il 11/04/2023
N. 06275/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02290/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2290 del 2020, proposto da Nuova Campo S.r.l.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale – Municipio i – U.O.A Affari Generali – Sportello Unico Attività Produttive – Pubblici Esercizi, Nuova Campo S.r.l.S, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento prot. n. CA/66472 del 12/03/2020 con cui il Municipio I di Roma Capitale ha dichiarato irricevibile la comunicazione di affidamento della gestione di reparto di attività di somministrazione di alimenti o bevande per il locale ivi indicato, sito in Piazza campo de Fiori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che all’epoca del ricorso aveva interesse a svolgere un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sita in Piazza Campo de Fiori – ha impugnato la determinazione indicata in epigrafe con cui i competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina hanno dichiarato l’irricevibilità della comunicazione (presentata da una distinta società, Intermama S.r.l.) per l’affidamento alla ricorrente della gestione di un reparto dell’attività;l’irricevibilità è stata motivata sulla ritenuta carenza di poteri in capo al soggetto sottoscrittore della comunicazione e sulla ritenuta mancata indicazione del reparto dato in affidamento.
2. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha formulato censure per:
- “ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2448 c.c. con riferimento al profilo della pubblicità connessa alla nomina dell’Amministratore nei confronti dei terzi per la stipula di atti negoziali – Sviamento di potere per manifesta illogicità e difetto di istruttoria. ”;
- “ 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Del. C.C. n. 35 del 2010 in riferimento al contratto di associazione in partecipazione tra la INTERMAMA s.r.l. e la NUOVA CAMPO S.r.l.s – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2459 c.c. - Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria. ”;
- “ 3) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sotto diversi profili – Violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. – Eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia e difetto di istruttoria. ”.
3. Roma capitale si è costituita in resistenza in data 17.04.2020.
4. Con decreto 2501/2020 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica, come confermato anche con ordinanza cautelare 3339/2020.
5. In vista della pubblica udienza, Roma Capitale ha versato in atti relazione dei competenti Uffici da cui si evince che, nel tempo, sono stati adottati ulteriori e diversi provvedimenti sulla vicenda e che tra l’altro, a carico della ricorrente, è stato adottato il provvedimento di cui alla D.D. CA/2573/2021 di cessazione dell’attività di somministrazione abusivamente intrapresa.
Roma Capitale ha altresì versato in atti documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale da cui si evince che il locale di cui si discute è risultato “ sempre chiuso in ottemperanza alla D.D. rep. CA/2573 di cessazione dell’attività di somministrazione abusivamente intrapresa ” e che “ Da informazioni assunte in loco ha chiuso da diverso tempo cessando anche l’attività di vicinato ”.
6. Alla pubblica udienza del 4.04.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è palesemente improcedibile, ciò che consente di prescindere dall’approfondimento specifico sulla sua ammissibilità sotto il profilo della legittimazione alla impugnativa (considerato che il provvedimento gravato è stato adottato nei confronti della Società Intermama S.r.l. – con cui la ricorrente aveva stipulato il contratto per l’affidamento del reparto – che ha presentato la comunicazione di rito dichiarata irricevibile e che è, dunque, l’unica società che ne ha patito gli effetti diretti nel rapporto con la Pubblica Amministrazione).
7.1. Invero, come sopra esposto, risulta in atti che, nel prosieguo, non soltanto l’Amministrazione ha adottato nei confronti della ricorrente ulteriori provvedimenti che non constano essere stati gravati, ma, altresì, che la medesima ha comunque cessato l’attività di cui si discute.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788;T.A.R. Lazio sez. II ter – Roma, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - Roma, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - Roma, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - Roma, 02/03/2021, n. 2522).
Infatti, da un lato, stante l’adozione di un nuovo provvedimento impeditivo dell’esercizio dell’attività, alcuna utilità la ricorrente potrebbe oramai conseguire dall’annullamento dell’atto qui impugnato, dovendo l’interesse azionato ritenersi migrato verso detto nuovo provvedimento, che ha regolato il rapporto dedotto in giudizio;inoltre, dall’altro lato, parimenti deve ritenersi comunque insussistente l’interesse all’annullamento della comunicazione di irricevibilità contestata, per aver la ricorrente ormai cessato l’attività di cui si discute.
7.2. Né, infine, la ricorrente ha formulato domande di danno, che consentano al Collegio di ritenere ancora sussistente la necessaria condizione dell’interesse ad agire con riguardo all’accertamento della illegittimità dell’atto, tantomeno ha chiarito, nei termini di rito, se sussista un interesse risarcitorio da azionare, in ipotesi, in distinto giudizio (cfr. sul tema Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8/2002, in particolare, per quanto qui di interesse, punti 23, terzo alinea e 24, primo alinea).
8. In conclusione, per quanto detto, il ricorso è improcedibile. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda fattuale.