TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-05-19, n. 201700404

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-05-19, n. 201700404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201700404
Data del deposito : 19 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2017

N. 00404/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00157/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. N L, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Ravenna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Questura di Ravenna in data 18 settembre 2015 con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il dott. U D C e uditi per la difesa erariale l’avv.Diana Cairo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso per attesa occupazione in conseguenza dei precedenti penali a suo carico.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento del rigetto poiché i reati commessi dal ricorrente non presenterebbero quella gravità richiesta per essere considerati ostativi ai rinnovo del permesso.

Sottolinea, infine, come attualmente il giovane si trovi presso una comunità per il recupero di soggetti a rischio con uno sviluppo positivo della personalità tanto da aver ottenuto per il residuo pena da scontare l’affidamento in prova al servizio sociale.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20.4.2016 veniva respinta l’istanza cautelare poiché la valutazione circa la pericolosità sociale del ricorrente appariva fondata.

Il ricorso non può essere accolto.

Il ricorrente non è più titolare di un permesso di soggiorno dal 2010 ed i reati commessi successivamente presentano natura ostativa rispetto alla concessione di un nuovo permesso.

La natura automaticamente ostativa non può neanche essere superata dalla sussistenza di una condizione di ricongiungimento familiare o dall’esistenza di solidi legami familiari sul nostro territorio da richiedere una valutazione in concreto della pericolosità.

La circostanza che l’affidamento alla Comunità terapeutica “ Papa Giovanni XXIII “ sembra aver sortito positivi effetti se ha un valore per quanto riguarda il positivo esito della misura alternativa alla detenzione disposta, non crea le condizioni sul piano amministrativo per la concessione del permesso di soggiorno.

Possono essere compensate le spese di giudizio in considerazione della condizione in cui si trova il ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi