TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200997

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200997
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201200997
Data del deposito : 25 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00887/2010 REG.RIC.

N. 00997/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00887/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 887 del 2010, proposto da:
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A P, con domicilio eletto in Salerno, alla via Arce, n. 40;

contro

Comune di Buccino, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto in Salerno, alla via E. Caterina, n. 28;
Asl 112 - Salerno 2, non costituita in giudizio;
Arpac Dipartimento Provinciale di Salerno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 13 dell'11.03.2010, ingiuntiva dello sgombero rifiuti e ripristino stato dei luoghi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Buccino in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


LETTO il ricorso, notificato in data 17 maggio 20120 e ritualmente depositato il successivo 3 giugno , con il quale l'A.N.A.S. s.p.a. ha impugnato il provvedimento, meglio distinto in

epigrafe, con il quale il Comune di Buccino le aveva ingiunto, nella valorizzata qualità di gestore che ci occupa della custodia, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ed autostrade di pertinenza, l'immediata rimozione dei rifiuti depostati sull'area delle piazzole di sosta collocate lungo il raccordo autostradale Sicignano – Potenza, geograficamente localizzate nel territorio comunale, fatte oggetto di precedente segnalazione ad opera della stessa ANAS;


CONSIDERATO che, a sostegno del proposto gravame, la società ricorrente lamentava, con plurimo motivo di gravame, che il provvedimento impugnato (oltretutto erroneamente fondato sulla non pertinente applicazione della disciplina del codice della strada, piuttosto che della corretta disciplina di cui al d. lgs. n. 152/2006) fosse stata assunto in spregio della normativa di settore, la quale attribuisce proprio al Comune proprietario delle aree (nei casi in cui rimanga ignoto il soggetto responsabile ovvero non sussistano i requisiti per l’imputazione di responsabilità) il compito di procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul proprio territorio (laddove l’ingiunzione in proprio danno avrebbe richiesto, in sede istruttoria, quanto meno l’accertamento del presupposto soggettivo del dolo o della colpa, di fatto totalmente omesso);


RITENUTO che il ricorso si appalesa senz'altro fondato, alla luce del constante orientamento interpretativo in subiecta materia (non sussistendo, tra l’altro, dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, avuto riguardo all’obiettivo contenuto del provvedimento e alla natura del potere esercitato);


CONSIDERATO, infatti:

a ) che in forza dell'art. 192 del d. lgs. n. 152/06, la disciplina della rimozione dei rifiuti abbandonati sulla sede stradale prevede che chiunque violi il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti, sia " tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo ";

b ) che in base alla norma in questione (riproduttiva di analoga disposizione già contenuta nell'art. 12 del d. lgs. n. 22/97), oltre alla diretta responsabilità dell'autore dell'illecito, l'ordine di rimozione può essere esteso in solido anche al proprietario o titolare di altro diritto reale o di godimento dell'area, purché la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa;

c ) che, sul punto, è da registrare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa sulla necessarietà del preventivo accertamento dell'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al titolare dell'area, con la conseguenza che " l'ordinanza sindacale emanata dall'amministrazione locale è illegittima se adottata senza il dovuto e preventivo accertamento della responsabilità e/o della corresponsabilità del proprietario del terreno, nei confronti del quale non è ipotizzabile una responsabilità oggettiva per violazione di un obbligo generico di vigilanza " (da ultimo, ex permultis , T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 19 novembre 2011, n. 1852;
TAR Campania, Napoli, sez. V, 4 novembre 2011, n. 5114);

d ) che, del resto, ancora di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che " ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sono illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta ", per giunta precisando che " tale principio si applica anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 192 del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, dal momento che tale articolo, non soltanto riproduce il tenore dell'abrogato art. 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma in più integra il precedente precetto, precisando che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente <in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo> " (Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612);

e ) che, nella peculiare ipotesi in cui, come nel caso qui in esame, l'abbandono abusivo dei rifiuti non pericolosi avvenga in prossimità dell'area stradale, deve per l'effetto ritenersi illegittimo l'ordine di rimozione intimato nei confronti dell'ente gestore quando non risulti, per l'appunto, riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa) in capo all'ANAS (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 5 dicembre 2008 , n. 21013;
e già Id. 12 marzo 2002, n. 1291), non essendo, a tal fine, neppure una generica culpa in vigilando (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4 marzo 2009, n. 1284);

f) che anche nel caso di specie manca del tutto una adeguata dimostrazione di una colposa imputabilità dei fatti all'ANAS S.p.A., non essendo stato il provvedimento impugnato neppure preceduto da un minimo di istruttoria;

g) che, in diverso senso, non può rilevare la normativa di cui all’art. 14 d. lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada), poiché, alla stregua di tale normativa, dall'ente gestore sono esigibili solo le attività ordinarie e straordinarie naturalmente connesse alla gestione della sede stradale (a titolo di mero quanto non esaustivo esempio: manutenzione dell'asfalto, della segnaletica orizzontale e verticale, delle eventuali infrastrutture a corredo, potatura degli arbusti prospicienti e delle aiuole divisorie e pulizia connessa, eliminazione di pericoli, etc.): per tal via dovendosi convenire (pur non ignorando l’esistenza di un minoritario orientamento in diverso senso, da ultimo difeso da T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 18 novembre 2009, n. n. 2756, che il Collegio non condivide) con il diffuso intendimento nei sensi della irrilevanza (e non pertinenza) della disciplina in questione (in tal senso, da ultimo, TAR Campania Napoli, sez. V, 4 novembre 2011, n. 5114);


CONSIDERATO che, avuto riguardo alla materia del contendere ed alla qualità delle parti, sussistono giustificati motivi per disporre, in esito al consequenziale accoglimento del gravame, l'integrale compensazione di spese e competenze di lite;

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