TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-07-17, n. 202400902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-07-17, n. 202400902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400902
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2024

N. 00902/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00566/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 566 del 2019, proposto da F D, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via del Carmine, 2;

contro

Comune di Alba, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Condominio Monte Rosa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del “Provvedimento finale di diniego relativo alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria per realizzazione di serra solare inerente all'unità immobiliare posta al piano quinto dell'immobile sito in Via San Teobaldo n.1, registrata al n. 2017/1365 del pubblico registro delle pratiche edilizie”, Prot. 14052/2019 in data 21/03/2019, trasmesso a mezzo p.e.c. al professionista tecnico di fiducia del ricorrente nella stessa data;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, tra cui in specie:

il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 in data 24 marzo 2018;

il verbale della Commissione Edilizia nella seduta del 23 marzo 2018, non conosciuto se non per quanto riportato nel provvedimento impugnato, di cui si chiede l'acquisizione con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alba;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sig. F D è proprietario di un appartamento sito in Alba, nel condominio “Monte Rosa” alla Via San Teobaldo n. 1.

2. In esito a sopralluogo del 29.1.2016, l’amministrazione comunale ha contestato la natura abusiva di “ una veranda a parziale chiusura del terrazzo, lato cortile ” da lui realizzata in difetto di titolo abilitativo (doc. 3 di parte ricorrente).

3. Il 6.8.2016 l’esponente ha presentato una prima richiesta di permesso di costruire in sanatoria per una serra solare. A suffragio della domanda ha allegato due delibere dell’assemblea di condominio. Con la prima, del 30.5.1986, era stato acconsentito ad altro condomino di apporre vetrate scorrevoli sui propri balconi posizionati sul prospetto interno dell’edificio (doc. 2 di parte ricorrente). Con la seconda, del 17.10.2016, erano state autorizzate le verande, serre solari o serre tampone nelle more installate da altri condomini (tra i quali il ricorrente) sul medesimo prospetto, purché con caratteristiche corrispondenti ai manufatti assentiti nel 1986 (doc. 12 di parte ricorrente).

4. L’istanza è stata rigettata con provvedimento del 12.5.2017 con cui l’amministrazione, richiamando il parere contrario della commissione edilizia del 7.4.2017, ha dedotto l’inidoneità delle delibere assembleari allegate a integrare una valida legittimazione condominiale, per mancanza di unanimità dei consensi in relazione al divieto di cui all’art. 1120 cod. civ..

5. Il 2.12.2017 il Sig. Destefanis ha, quindi, presentato una seconda istanza di sanatoria per la medesima opera alla quale ha allegato una nuova delibera, del 16.10.2017, con cui l’assemblea di condominio (con il voto di ventiquattro condomini e 538,43 millesimi espressi) ha ribadito quanto già approvato nel 1986 e nel 2016 e, con il dichiarato intento di preservare il decoro architettonico dell’edificio, ha vincolato le future richieste di assenso condominiale all’osservanza di modelli progettuali uniformi di serre solari in quella stessa sede approvati (doc. 13 di parte ricorrente).

6. Il Comune, previa comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non riscontrata dall’interessato, ha nuovamente denegato il titolo con atto prot. n. 14052/2019 del 21.3.2019 (trasmesso in pari data via pec), motivato con pedissequo rimando al parere negativo della commissione edilizia del 23.3.2018, secondo cui “ la delibera condominiale esibita non costituisce titolo idoneo a legittimare l’intervento richiesto in considerazione del divieto posto dall’art. 1120, ultimo comma, del Codice Civile ” (doc. 1 di parte ricorrente).

7. Avverso tale ultimo atto l’esponente è insorto con ricorso notificato il 16.5.2019, ritualmente depositato, per chiederne l’annullamento in base ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione ed errata applicazione di legge: D.P.R. 380/2001;
art. 3 L. 241/1990.Violazione dei principi generali in materia di azione della pubblica amministrazione in materia edilizia. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione.

Assume il ricorrente che i profili dell’interferenza dell’opera con le parti comuni del fabbricato e della sua compatibilità con le facoltà di godimento degli altri comproprietari esulano dallo spettro istruttorio dell’amministrazione, la quale, dunque, si sarebbe illegittimamente ingerita in una sfera di valutazioni strettamente privatistiche, sostituendosi ai condomini nel giudizio sull’incidenza architettonica dell’intervento.

II. Violazione ed errata applicazione di legge: artt. 1102, 1122, 1120 cod. civ.;
art. 3 L. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia di azione della pubblica amministrazione in materia edilizia. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione.

Il Comune avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 1120 cod. civ., in quanto, nella prospettazione ricorsuale, l’opera non ha natura d’innovazione, bensì d’intervento sulla proprietà individuale (il balcone dell’appartamento), solo in parte incidente su quella comune, e, perciò, soggetta in via esclusiva alla disciplina degli artt. 1102 e 1122 cod. civ..

III. Violazione ed errata applicazione di legge: artt. 1120, 1136, 1137 cod. civ.;
art. 3 L. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia di azione della pubblica amministrazione in materia edilizia. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti e della motivazione.

Il generico richiamo all’art. 1120 cod. civ. non basterebbe, in ogni caso, a integrare una motivazione compiuta, attesa la pluralità di ragioni ostative alternativamente previste dall’ultimo comma della norma. Con riaggancio al primo mezzo di gravame, si contesta, poi, nuovamente l’illegittima intromissione in determinazioni di schietta connotazione civilistica, espresse attraverso una valida delibera condominiale, non sottoposta ad impugnazione.

8. Il ricorrente ha domandato, inoltre, di acquisire in sede istruttoria tutti gli atti della procedura, con particolare riguardo al verbale della commissione edilizia del 23.3.2018.

9. Si è costituito per resistere il Comune di Alba, il quale con documentata memoria, ha eccepito che la conferma del rigetto già opposto nel 2017 sarebbe giustificata dall’incidenza dell’opera sul decoro architettonico dell’edificio e dalla conseguente necessità del consenso degli altri condomini, non soddisfatta, in specie, dalla delibera allegata all’istanza in quanto mancante non solo dell’unanime approvazione di tutti i comproprietari, ai sensi del citato art. 1120, ultimo comma cod. civ., ma anche soltanto del voto dei due terzi dei millesimi complessivi, come previsto dall’art. 12 del regolamento di condominio (cfr. pagg.

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