TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-24, n. 202301716
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Pubblicato il 24/05/2023
N. 01716/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato L D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente
pro tempore
;l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica per la Regione Siciliana (Dipartimento regionale della funzione pubblica), in persona dell’Assessore pro tempore e Formez Pa - Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
quanto al ricorso introduttivo:
- «del provvedimento del quale si sconoscono gli estremi con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021, modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022, e segnatamente per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti;della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente unitamente alla presentazione della domanda relative al profilo sopra precisato»;
- «del conseguente elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022, per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti, elenco/graduatoria pubblicato sul sito istituzionale in data 10 maggio 2022»;
- «di tutti gli atti a tale elenco/graduatoria presupposti, quali schede di valutazione anche degli altri candidati, verbali recanti la fissazione di criteri di valutazione dei titoli, etc»;
- «del prefato bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall’Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 […] modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 […], per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti nelle parti seguito indicate, anche in ragione dell'applicazione fattane dall'amministrazione ed in special modo dell'art. 6 del medesimo bando»;
- «ove adottato, del provvedimento di cui si sconoscono gli estremi con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla ricorrente nelle date 11/12 maggio 2022»;
nonché:
«per l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti per il giorno 25 maggio 2022 ore 10 (sessione unica)»;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- «del DDG n. 3653 del 15.09.2022, pubblicato sul sito istituzionale il successivo 16.09.2022 e sulla GURS il 30.09.2022 con il quale il DG della Funzione Pubblica dopo avere approvato la graduatoria degli idonei nella quale figura ammessa con riserva l'odierna ricorrente ha poi dichiarato vincitori della selezione tutti i candidati che hanno superato la prova ad eccezione della ricorrente come da art. 2 e 3 del prefato DDG che dunque espressamente del pari si impugnano anche per siffatto aspetto»;
- «per quanto occorrer possa e tenuto conto che gli stessi risultano già impugnati con l'atto introduttivo del presente giudizio, di tutti gli atti prodromici e connessi ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno superato la prova scritta, la votazione attribuita a tali candidati per l'ammissione alla prova preselettiva, i verbali (ove redatti ed esistenti) contenenti le valutazioni di coerenza ed inerenza dei titoli presentati da ciascun candidato (sia per la fase preselettiva che per l'attribuzione del punteggio finale), i verbali (ove redatti ed esistenti) contenenti i criteri per la valutazione della coerenza ed inerenza di cui all'art. 6 comma 4 sub a del bando»;
- «dell'avviso pubblicato il 6.10.2022 con il quale i soli vincitori sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022»;
nonché
«per la corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa da codesto ecc.mo TAR n. -OMISSIS-».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto della domanda di annullamento è la mancata ammissione alla prova scritta della procedura, a cui la ricorrente ha partecipato, per il reclutamento di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, profilo CPI-AML), per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia, articolata in una valutazione dei titoli e in una prova scritta. – ha chiesto l’annullamento
2. La ricorrente non è stata ammessa alla prova scritta poiché, nella fase di valutazione dei titoli, non ha conseguito, così come previsto dall’art. 3 del bando, il punteggio necessario – nel caso che ci occupa pari a 4 punti – a classificarsi tra gli idonei a sostenere la prova scritta, stante la mancata valutazione – a suo dire – 1) di 1 punto per l’abilitazione forense, non inclusa tra i titoli di cui all’art. 6 del bando che in parte qua impugna;2) di ulteriori 0,96 punti, in ragione della prospettata differenziazione tra lauree triennali e lauree magistrali, a ciclo unico, e di “vecchio ordinamento”. Inoltre, con un terzo motivo, parte ricorrente lamenta l’assenza di criteri onde verificare la valutabilità dei titoli di cui all’art 6 del bando, comma 4, sub a), punti 4, 5 e 6, secondo cui l’attribuzione di punteggi in relazione al possesso dei titoli ivi previsti (master di primo e secondo livello, diploma di specializzazione) ma solo purché «coerenti» con il profilo professionale richiesto e «inerenti» alle materie indicate per il profilo stesso.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 23 giugno 2022 – a conferma del decreto presidenziale n. -OMISSIS- – la ricorrente è stata ammessa in via cautelare e con riserva allo svolgimento della prova scritta.
5. Con istanza depositata l’11 luglio 2022 – e regolarmente notificata – ha impugnato il silenzio-diniego oppostole dall’amministrazione resistente a fronte dell’istanza presentata tramite PEC il 12 maggio ottenere volta a ottenere l’accesso ai verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione degli ammessi, quello relativo alla valutazione dei propri titoli e quelli relativi ai criteri di valutazione della “coerenza” dei titoli.
6. In data 28 luglio 2022, l’Assessorato resistente ha depositato dei documenti.
7. Con successivo ricorso per motivi aggiunti – regolarmente notificato e depositato – la ricorrente ha gravato la graduatoria finale e riproposto le censure già articolate con il ricorso introduttivo.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 9 novembre 2022, il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami, accogliendo l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. compensando le spese di fase.
9. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a.
10. All’udienza pubblica del 19 aprile 2023, presenti il difensore di parte ricorrente e delle amministrazioni intimate, la causa è stata posta in decisione.
11. Il ricorso è infondato e va rigettato, come da recenti precedenti della sezione in materia (v. sentenza n. 1412/2023).
12. La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha lamentato la circostanza che la resistente non ha ritenuto di inserire, tra i “titoli legalmente riconosciuti” di cui all’art. 6 del bando di concorso, l’abilitazione professionale allo svolgimento della professione di avvocato;abilitazione che è invece considerata dal successivo art. 8 del bando quale titolo di servizio.
Il motivo è infondato.
È pacifico che, nel caso di specie, l’Amministrazione resistente si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 10, co. 1, lett. c), D.L. n. 44/2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 76/2021, che, nel testo pro tempore vigente, disponeva che «per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali».
La locuzione “titoli legalmente riconosciuti” non può tuttavia ricondursi, come invece sostenuto dalla ricorrente, anche ad abilitazioni allo svolgimento di professioni ordinistiche, qual è l’abilitazione alla professione forense che la ricorrente medesima ha inteso fare valere nel caso di specie.
Siffatta locuzione, più correttamente, va ricondotta alla più specifica nozione di “titoli di studio”, come del resto emerge chiaramente dai lavori preparatori alla legge di conversione (sul valore esegetico dei lavori preparatori, cfr., ex plurimis, Corte cost., 14 giugno 2022, n. 147;ibidem, 8 luglio 2020, n. 143).
Ciò è stato chiarito, in particolare, nel corso dell’audizione in Commissione affari costituzionali del Senato dall’allora Ministro per la pubblica amministrazione ed è stato ribadito nello schema di parere proposto dalla relatrice sul D.D.L. di conversione n. 2167 del Senato, che ha segnalato «l’opportunità di operare, in sede di conversione del decreto legge in esame, l'esatta interpretazione normativa del riferimento ai "titoli legalmente riconosciuti" di cui al comma 1, lettera c), primo periodo specificandone il riferimento ai titoli di studio».
La riconduzione dei “titoli legalmente riconosciuti” ai “titoli di studio” è, anche da un punto di vista logico, la più idonea a garantire il massimo accesso a selezioni concorsuali che, come nel caso di specie, non sono riservate a professionisti già abilitati (per i quali l’abilitazione sarebbe un imprescindibile requisito di accesso al concorso, non certo un titolo valutabile con l’attribuzione di un punteggio), ma sono aperte a soggetti con i più diversi titoli di studio (cfr., con specifico riguardo al bando in questione, l’art. 2), rispetto ai quali non sono sempre individuabili professioni ordinistiche.
Diversamente opinando, il considerare quale “titolo legalmente riconosciuto” anche l’abilitazione a una professione ordinistica, qual è quella forense, darebbe a chi ne fosse titolare un vantaggio del tutto ingiustificato nella selezione prodromica allo svolgimento della prova scritta, dando rilievo a quello che, come correttamente previsto dal bando, è un dato collegato all’esperienza professionale, del tutto ininfluente agli effetti dell’art. 10, co. 1, lett. c), D.L. n. 44/2021, conv. in L. n. 76/2021.
13. Allo stesso modo, anche con riguardo al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto il ricalcolo del punteggio per il voto di laurea prospettato dalla parte ricorrente per differenziare le lauree triennali dalle lauree magistrali e del “vecchio ordinamento”, il Collegio deve evidenziare come il bando già all’art. 6, comma 4, lett. a2) già prevede un punteggio aggiuntivo – in misura fissa di 0,50 – per le lauree diverse rispetto alla mera laurea triennale.
Il punteggio addizionale sopraindicato non appare manifestamente illogico o così sproporzionato da imporre anche una riparametrazione del punteggio per il voto di laurea che il bando calcola in maniera omogenea per ogni tipologia di laurea.
E invero, in tal modo, la ricorrente non solo mira a censurare un profilo ampiamente discrezionale riservato alla P.A. che ove non manifestamente illogico – come nel caso di specie – non è sindacabile dal giudice, ma altresì è volto a penalizzare eccessivamente i punteggi attribuiti per la laurea triennale e a modificare un criterio di differenziazione individuato in modo congruo dal bando.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza anche del secondo motivo.
14. Non merita altresì accoglimento il terzo motivo di ricorso poiché teso a censurare, in via generica l’assenza di puntuali criteri di valutazione della “coerenza” e dell’“inerenza” dei titoli di cui all’art. 6, comma 4, sub. A), 4, 5, 6, ipotizzando un’imprecisata ed eventuale lesione con riferimento all’omessa valutazione dell’abilitazione forense e dell’attività lavorativa svolta che non rientrano – neppure astrattamente – tra i titoli valutabili: segnatamente master e diplomi di specializzazione.
15. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere rigettato comportando l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
16. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite avuto riguardo alla parziale novità delle questioni sottoposte all’attenzione del decidente;nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite.