TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202400469
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Pubblicato il 19/02/2024
N. 00469/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Colico, 12/A;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
- del decreto di revoca della misura di accoglienza emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il 3/1/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Premesso che:
- il ricorrente, cittadino nigeriano richiedente asilo, ha impugnato il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, adottato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e ), della legge n. 142/2015 per gravi e ripetute violazioni del regolamento della struttura ospitante, consistenti in episodi di violenza perpetrati nei confronti della coniuge e di altri comportamenti ritenuti non compatibili con il sistema dell’accoglienza;
- il deducente lamenta:
1. la violazione del proprio diritto di difesa, in ragione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, pur in assenza di esplicitate esigenze di urgenza e pur non essendo il provvedimento in questione di natura vincolata;
2. la mancata previsione nella legislazione nazionale, contrariamente a quanto prescrive in materia la Direttiva UE 2013/33/UE, di un sistema gradato di sanzioni nei confronti dei richiedenti asilo destinatari di accoglienza, in violazione dei principi di gradualità e di proporzionalità, con conseguente inapplicabilità degli artt. 13 e 23, del D. Lgs. n. 142/2015, in quanto contrastanti con l’art. 20 della Direttiva;