TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-02-12, n. 202402800

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-02-12, n. 202402800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402800
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 02800/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15407/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15407 del 2023, proposto da
S B, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA,

nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di ABILITAZIONE PER MATERIA, conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGRARIE

PER IL CONTESTUALE ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31,

COMMA

3 C.P.A. VERTENDOSI NEL CASO IN ESAME IN MATERIA DI ATTIVITÀ VINCOLATA O COMUNQUE RISPETTO ALLA QUALE NON RESIDUA MARGINE DI ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA,

del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento , sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005



CON SPECIFICA RICHIESTA DI ORDINARE AL MIUR EX ART

117 CO.2 CPA,

di provvedere, entro il termine massimo di 30 gg all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di ABILITAZIONE su MATERIA in Italia ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 e n°53/2013 anche NOMINARE AI SENSI DELL'

ART.

117 CO.3, un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero in altro paese UE.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta alle amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo di conseguito all’estero.

Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.

Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso;
la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.

Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.

Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.

Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.

Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl;
sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou;
sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.


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