TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-05-11, n. 201700745

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-05-11, n. 201700745
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201700745
Data del deposito : 11 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2017

N. 00745/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02694/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2015, proposto da:
F R, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G L, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Lecce n. 77/15 Cron. - n. 67/15 Rep., depositato in data 8 gennaio 2015, reso nel giudizio n. 1281/2014 V.G..


Visti il ricorso di ottemperanza ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avv. G. Laruccia e l'Avvocato dello Stato G. C. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento della domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001 (per l’irragionevole durata di un procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari) proposta dal sig. F R, ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di euro 9.000,00 (novemila/00) in favore del predetto ricorrente, nonché il pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv.to G C.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, notificato in data 5 novembre 2015 e depositato il 10 novembre 2015, pertanto, il sig. F R ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto citato, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme di cui al predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce, incluse le spese legali distratte, oltre rivalutazione ed interessi.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo che l’adito Tribunale voglia dichiarare “irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettare il ricorso”.

All’udienza in Camera di Consiglio del 14 febbraio 2017, su richiesta delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il presente ricorso di ottemperanza deve essere accolto parzialmente, nei sensi, limiti e termini di seguito precisati.

2.1 - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario: tra questi si deve far rientrare anche il decreto in esame.

Infatti - alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile - il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della L. 24 marzo 2001 n. 89 (in tema di eccessiva durata del processo) ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell’ammissibilità del ricorso di ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a. ( ex multis , Consiglio di Stato, IV, 23 agosto 2010, n. 5915).

Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso;
b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del presente ricorso di ottemperanza, poichè, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto di condanna di cui in premessa ha comprovata valenza di cosa giudicata, essendo stata prodotta l’attestazione rilasciata (in data 30 settembre 2015) dalla Corte d’Appello di Lecce, dalla quale risulta l’assenza di proposizione di ricorso in opposizione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Per quanto concerne, poi, la legittimazione passiva al pagamento degli indennizzi conseguenti all’applicazione della L. 24 marzo 2001 n. 89, in adesione all’orientamento espresso sul punto anche di recente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve ritenersi che, nel caso di specie, tale pagamento sia dovuto dal Ministero della Giustizia, giacché: a) da un lato, le parti nel giudizio di ottemperanza conservano la stessa posizione processuale avuta nel giudizio terminato con la pronuncia da ottemperare;
b) d’altro lato, il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 3 secondo comma della L. n. 89/2001, è competente per i ritardi dei procedimenti dinanzi ai giudici ordinari ed ai giudici militari, mentre non lo è per tutti gli altri casi (e nella vicenda in esame la domanda di equa riparazione ha avuto ad oggetto il danno sofferto per l’irragionevole durata di un processo dinanzi al Tribunale di Bari).

Inoltre, il predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce è stato notificato, munito della formula esecutiva (del 14 gennaio 2015), in data 15 gennaio 2015 al Ministero della Giustizia, sicchè sussistono i presupposti di cui all'art. 14 primo comma del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.

Infine, risulta provato che, in data 17 maggio 2016, l’odierno ricorrente ha inviato al Ministero resistente l’apposita e formale autodichiarazione ai sensi dell’art. 5- sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e ss.mm. (introdotto dall’art. 1, comma 777 della L. 28 dicembre 2015, n. 208), e non risulta che sia seguito il pagamento del dovuto da parte del Ministero della Giustizia entro il termine di sei mesi dalla ricezione della predetta autodichiarazione, né successivamente (sino a tutt’oggi).

2.2 - La richiesta riguardante il pagamento delle spese processuali del procedimento monitorio innanzi alla Corte d’Appello, liquidate con distrazione in favore dell’avv. G C, doveva, però, essere presentata (in proprio) dal difensore distrattario e, pertanto, non può essere accolta.

Si deve, infatti, rammentare che, “ secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041), in forza del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.) si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore ” (T.A.R. Lazio, Roma, II, 24 febbraio 2015, n. 3275).

Ne deriva che, poichè il credito sorge (in virtù del meccanismo della distrazione di cui all’art. 93 c.p.c.) direttamente a favore del difensore distrattario, nei confronti del soccombente (Cassazione Civile, III, 1° ottobre 2009, n. 21070), “ la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari
” (T.A.R. Lazio, Roma, II, cit., n. 3275/2015) e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. Di conseguenza, l’azione per l’ottemperanza, con riferimento alla richiesta della parte relativa al pagamento delle spese processuali liquidate con distrazione, è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.

2.3 - Non può, infine, essere accolta la domanda relativa al pagamento di somme a titolo di interessi e rivalutazione, in quanto il suddetto decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Lecce, passato in giudicato, non ha riconosciuto le predette somme.

3. - Il presente ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto (in parte), non risultando l’adempimento, da parte dell’Amministrazione intimata, al giudicato formatosi sul decreto in questione, ordinando al Ministero della Giustizia di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Lecce (di cui in epigrafe) in favore dell’odierno ricorrente, sig. F R, secondo quanto statuito dal decreto stesso, escluse le spese processuali, in quanto liquidate con distrazione in favore dell’avv. G C, che non agisce in proprio nel presente giudizio di ottemperanza.

4. - Va disposta la compensazione delle spese processuali, in ragione dell’accoglimento parziale del presente ricorso di ottemperanza.

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