TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300102

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300102
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00102/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01433/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Fondo Pensioni Sicilia per il personale Regionale Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

e con l'intervento di

dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l’accertamento dell’illegittimità

del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine alla richiesta, trasmessa a mezzo p.e.c., in data 24 marzo 2020, avente come oggetto “Istanza di anticipazione indennità di buonuscita “per acquisto da terzi della prima casa di abitazione”;

e per la declaratoria

ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell'art. 2 della legge n. 241/1900 e ss.mm.ii., dell’obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

nonché per l'accertamento

della fondatezza della pretesa, ex art. 31 comma 3 c.p.a., con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere all'emanazione di un provvedimento favorevole di accoglimento dell'istanza sopra richiamata;

e per la nomina

di un Commissario ad acta , ex art. 117, co. 3 c.p.a., nel caso di perdurante inerzia, successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni dall'accertamento dell'obbligo di provvedere in capo alla stessa Amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 12 settembre 2022 e depositato il successivo 18 settembre 2022, il ricorrente ha premesso che:

- di avere trasmesso, con PEC del 24 marzo 2020, al Fondo Pensioni Sicilia «l’istanza di anticipazione indennità di buonuscita “per acquisto da terzi della prima casa di abitazione”» rilevando che, in qualità di ex dipendente dell’Ente Acquedotti Siciliani, trasferito nei ruoli del personale dell’Amministrazione Regionale in data 1° gennaio 2010, la stessa anticipazione doveva essere calcolata sul T.F.R. maturato sull’intero servizio prestato e quindi a partire dal 1° dicembre 1999;

- di avere richiesto – in assenza di riscontro – chiarimenti all’Amministrazione interessata resi dalla stessa con mail del 29 marzo 2021 (confermata dalla nota prot. n. 38544 del 19.4.2021), con la quale veniva edotto della mancata trasmissione della richiesta al Fondo Pensioni Sicilia e, al contempo, chiarendo di non essere competente, in ragione dell’inquadramento dell’istante nei ruoli della Regione Siciliana dopo il 2001 quindi in regime di TFR e non di TFS o indennità di buonuscita;

- di avere pertanto inoltrato la richiesta con nota del 21 aprile 2021 indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Dirigente del Servizio 3 – Buonuscita Anticipo Buonuscita e Prestiti del Fondo Pensioni, e all’Assessorato Regionale dell’Economia Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, precisando di essere “ un ex dipendente dell’Ente Acquedotti Siciliani (Ente in liquidazione) assunto dallo stesso in data 01/12/1999, trasferito ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 10/ 1999 e s.m.i., all’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque in data 01/11/2009 e transitato nei ruoli del personale dell’Amministrazione Regionale in data 01/01/2010, pertanto l’anticipazione della buonuscita maturata dovrà essere calcolato sull’intero servizio prestato (dal 01/12/1999 ad oggi) ” e ancóra che “ il trasferimento subìto ope legis, ai sensi dell’art. 37 comma 2 quinques della L.R. n. 2 del 26 Marzo 2002 ” ai sensi del quale: “ alla eventuale liquidazione e cessazione dell’attività dell’E.A.S. il personale in deroga alle disposizioni dell’art. 12 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, è trasferito con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all’art. 1 della LR. 15 maggio 2000, n. 10 facendo salvi i diritti acquisiti e con mantenimento dello status posseduto ”;

- di avere ricevuto, con nota del 6.5.2021, di cui al prot. n. 14610 dell’Ente, il Fondo Pensioni

la comunicazione del mancato accoglimento della richiesta di anticipazione per acquisto prima

casa presentata il 24 marzo 2020, “ poiché il trattamento di fine rapporto o TFR reso alle dipendenze dell’Amministrazione regionale erogabile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro come stabilito dalle indicazioni dettate dal Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica nella nota n. 120246 del 08.08.2011 ”;

- che la predetta amministrazione, rivedendo in parte la predetta determinazione, con successivo D.D. n° 2691, del 3.9.2021 (portante l’approvazione della graduatoria degli ammessi, degli ammessi con riserva e l’elenco degli esclusi in merito istanze di anticipazione buonuscita per acquisto della prima casa, presentate alla P.A. entro il 30 settembre 2020) aveva ammesso con riserva in attesa di “ un approfondimento istruttorio per i dipendenti transitati nei ruoli regionali dalla soppressa ARRA per i quali non risultava ancora chiaro l’appartenenza al regime di TFS o di TFR ”;

- di avere, pertanto, con formale istanza del 16 maggio 2022 – rimasta priva di riscontro – richiesto “ di conoscere ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 l’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi