TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-02-10, n. 202300135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-02-10, n. 202300135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300135
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2023

N. 00135/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2023, proposto da
Corpo Vigili Giurati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, A F, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Tribunale di Livorno - Procura della Repubblica, Consip, non costituiti in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

Rangers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione, ancorché non noto nei suoi estremi, della gara indetta sul portale MEPA ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza attiva-vigilanza privata armata mediante impiego di guardie particolari giurate presso gli Uffici giudiziari di Livorno per un periodo di 18 mesi (

CIG

9256491A03) da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno a favore della RANGERS S.r.l.;

- della graduatoria finale di attribuzione dei punteggi pubblicata su MEPA, nella quale risulta prima classificata la Rangers S.r.l.;

- della lettera di invito e del disciplinare, del capitolato, nonché di tutti gli atti di gara;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

-nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Rangers S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti.

2. La ricorrente con un unico motivo di ricorso deduce la violazione del principio di rotazione degli inviti in quanto l’impresa concorrente aggiudicataria dell’affidamento in contestazione sarebbe l’aggiudicataria uscente.

3. Prescindendo dalle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistente e controinteressata, il suddetto motivo di ricorso è da ritenersi infondato.

4. Infatti, la procedura odierna ha avuto inizio con l’Avviso pubblico “per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata” pubblicato il 31 agosto 2021 sul sito della Procura di Livorno, che non recava alcuna limitazione con riferimento al numero di operatori da invitare alla fase successiva, escludendosi dunque qualsivoglia individuazione discrezionale dei soggetti partecipanti ad opera della stazione appaltante.

La gara è poi proseguita con l’invio da parte della Procura di Livorno della lettera di invito a tutti gli operatori che avevano tempestivamente espresso il proprio interesse a partecipare alla gara (lettera avente Prot. n. 5378/2021);
dopo di che la gara si è spostata sul MePA con la presentazione delle offerte.

E’ poi intervenuto (a causa di un malfunzionamento del sistema MEPA ed a seguito del pronunciamento cautelare da parte di questo Tribunale) il provvedimento della Procura di Livorno di revoca in autotutela del 28 marzo 2022, il quale però ha investito espressamente la lettera d’invito di cui al prot. 5378/2021 e tutti gli atti ad essa successivi, ma non gli atti antecedenti alla gara vera e propria costituiti dall’avviso pubblico e dalle manifestazioni d’interesse, che invece sono stati fatti salvi.

A fronte di ciò la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, nel 2022, ha riattivato la procedura in esame inviando il nuovo invito ai medesimi operatori (tra i quali il ricorrente e l’odierna controinteressata) che avevano già tempestivamente espresso nel 2021 il loro interesse alla gara.

5. Alla luce di tale corretta ricostruzione dei fatti è evidente che il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 non è stato violato.

6. Tale principio infatti costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160);
esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

Presupposto della sua applicazione è che venga in rilievo un affidamento diretto o comunque ristretto, atteso che “deve ritenersi che l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti sia limitata alle procedure negoziate” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1515).

7. Ma nel caso di specie, come già detto, la procedura non è riconducibile ad una procedura negoziata ristretta, in quanto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale, nel 2021, un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, indistintamente aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati, contraddistinto dall’automatica ammissione dei soggetti che avevano manifestato l’interesse a partecipare alla successiva gara.

Tale fase preliminare, come già detto, si è poi saldata con la lettera d’invito del 2022 successiva alla revoca in autotutela.

Ciò delinea dunque un meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato, che esclude qualsiasi intervento dell’amministrazione appaltante nella fase di selezione o individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura (cfr. Cons. Stato, V, 24 maggio 2021, n. 3999).

8. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

9. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti tenuto conto delle particolari vicende che hanno interessato la procedura di gara in questione.

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