TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-06-13, n. 202402197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-06-13, n. 202402197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402197
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 02197/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01532/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS-, Gruppo di Valutazione della Capacità Tecnica ed Economico – Finanziaria degli Istituti di Vigilanza Presso La Prefettura, non costituiti in giudizio;

Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento previa tutela cautelare

del decreto del Prefetto di -OMISSIS- del 20.6.2019, n. -OMISSIS-, in pari data comunicato, recante l'accertamento di un abuso della licenza prefettizia di vigilanza privata in capo alla ricorrente e l'applicazione della sanzione dell'incameramento parziale della cauzione prestata a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività di istituto per la somma di € 10.000,00, con l'ordine di pagamento di tale somma in favore dell'Erario dello Stato e la reintegra della cauzione medesima mediante versamento di analogo importo nell'unico termine di dieci giorni, nonché la nota della Questura di -OMISSIS- del 7.2.2018, prot. Cat. 16/2018/Div. PASI, la nota della Prefettura di -OMISSIS- del 29.3.2018, n. 0007758, la nota della Prefettura di -OMISSIS- del 9.5.2018, prot. n. 0011168, la nota della Questura di -OMISSIS- del 17.11.2018, prot. Cat. 16°/2018/Div. PASI, il verbale dell'adunanza del 13.5.2019 del Gruppo di Valutazione della Capacità Tecnica ed Economico – Finanziaria degli Istituti di Vigilanza presso la Prefettura di -OMISSIS-, unitamente ad ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 maggio 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 19/09/2019 e depositato il 03/10/2019, la ricorrente -OMISSIS-, in proprio e in qualità di Amministratore Unico della società “-OMISSIS-” s.r.l., ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale al fine di ottenere la pronuncia di annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 20/6/2019 con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha accertato l’abuso della licenza prefettizia di vigilanza privata da parte della ricorrente e ha ingiunto l’incameramento parziale della cauzione prestata dall’istituto e la reintegra della cauzione medesima mediante versamento di analogo importo nel termine di dieci giorni.

Parte ricorrente ha esposto di essere titolare della licenza n. -OMISSIS- PA/A1 del 13/10/2017 rilasciata dal Prefetto di -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata.

Con contratto stipulato in data 30/04/2016, la società -OMISSIS-, titolare di stazioni di rifornimento di carburanti self-service , ha affidato alla ricorrente lo svolgimento di servizi di vigilanza attiva e passiva. I servizi di vigilanza passiva, in particolare, si identificavano nella custodia con presidio fisso delle stazioni di rifornimento e nell’assistenza all’utenza, anche mediante il cambio di banconote e lo svolgimento di piccole attività di segreteria, con espressa esclusione di ogni attività di erogazione del carburante, cambio dell’olio motore, ecc.

A tali servizi di vigilanza passiva la ricorrente ha adibito dodici unità di personale.

In data 9/11/2016, il personale dell’Arma dei Carabinieri addetto al Nucleo Ispettorato del Lavoro ha effettuato un’ispezione presso una delle stazioni di rifornimento della -OMISSIS- durante la quale ha rilevato che un dipendente della società -OMISSIS- forniva assistenza ai clienti che facevano benzina.

In seguito a tale rilievo, è stato notificato alla ricorrente il verbale di accertamento e contestazione della violazione degli artt. 4, 27 e 28 del D.Lgs. n. 276 del 10.9.2003 per la somministrazione irregolare di manodopera, con contestuale ingiunzione di pagare la somma di € 16.667,00 a titolo di sanzione.

Avverso tale ingiunzione, la ricorrente ha proposto autonomo ricorso.

In seguito alla segnalazione dei Carabinieri, la Prefettura di -OMISSIS-, con nota n. 0007758 del 29/03/2018, ha comunicato alla società -OMISSIS- s.r.l. l’avvio del procedimento sanzionatorio volto all’incameramento parziale della cauzione ai sensi dell’art. 137, co. 3, R.D. n. 773/1931, in ragione della violazione del punto 3) dell’All. D del D.M. 269/2010.

Nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, con decreto n. -OMISSIS- del 20/6/2019 la Prefettura di -OMISSIS- - sulla scorta della nota n. Cat. 16°/2018/Div.

PASI

17/11/2018 della Questura di -OMISSIS- e del parere reso dal Gruppo di Valutazione della Capacità Tecnica ed Economico Finanziaria degli Istituti di Vigilanza presso la Prefettura di -OMISSIS- – ha ritenuto esservi stato un abuso della licenza per un congruo lasso di tempo, meritevole, quindi, della sanzione dell’incameramento parziale (pari a euro 10.000,00) della cauzione prestata dalla ricorrente a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attività di istituto, con l’ordine di pagamento di tale somma in favore dell’Erario dello Stato e la reintegra della cauzione medesima mediante versamento di analogo importo nell’unico termine di dieci giorni.



2- Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto l’odierno gravame, domandandone l’annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:

I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10, LETT. B, L. 7.8.1990, N. 241, IN RAPPORTO AGLI ARTT. 10, 134 E 137, CO. 3, R.D. 18.6.1931, N. 773, AL D.LGS. 10.9.2003, N. 276, ED ALL’ALLEGATO D,

PUNTO

3, D.M. 1.12.2010, N. 269. CARENZA DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DEL POTERE AMMINISTRATIVO DALLA SUA CAUSA TIPICA”.

Il provvedimento sarebbe privo di congrua motivazione e sarebbe stato emesso in seguito ad un’istruttoria gravemente carente. L’Amministrazione non avrebbe verificato né dato conto delle ragioni per le quali i servizi svolti costituirebbero illecita somministrazione di lavoro, né avrebbe valutato – al di là di mere clausole di stile - le osservazioni presentante in sede procedimentale dalla ricorrente. La Prefettura, inoltre, non avrebbe considerato l’affidamento ingenerato dal lungo lasso di tempo trascorso tra i vari atti del procedimento.

II) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. L’ART. 10 E 137, CO. 3, R.D. 18.6.1931, N. 773. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 134, R.D. 18.6.1931, N. 773, 257, R.D. 6.5.1940, N. 635, E DEL D.M. 1.10.2010, N. 269. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 18, CO. 5 BIS, E 29, CO. 1, D.LGS. 10.9.2003, N. 276. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO D,

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