TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-17, n. 202407633

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-17, n. 202407633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407633
Data del deposito : 17 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2024

N. 07633/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14291/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14291 del 2019, proposto da
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

QCII Basilicata XXXVI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M F, F S M, A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S M in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;



per ottenere

la condanna della società QCII Basilicata XXXVI S.r.l. alla restituzione al Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A. dell’importo delle tariffe incentivanti indebitamente percepite ai sensi del D.M. 28 luglio 2005 per 3 impianti fotovoltaici dei quali si è qualificata soggetto responsabile, pari complessivamente a 705.082,94 euro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di QCII Basilicata XXXVI S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

1 - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 novembre 2019 e depositato il successivo 20 novembre, il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE) ha proposto azione volta ad ottenere, nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la condanna dalla società intimata alla restituzione degli incentivi indebitamente percepiti per un totale di € 705.082,94 con riferimento a 3 impianti di cui la stessa è Soggetto Responsabile, a seguito della dichiarazione di decadenza dal diritto alla percezione degli incentivi in precedenza riconosciuti ai sensi del D.M. 28 luglio 2005, al fine di procurarsi titolo giudiziale per l’avvio di una procedura di esecuzione forzata.

Il ricorso si inserisce nell’ambito di una serie di analoghe azioni nei confronti di società del gruppo QCII Basilicata che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 28 luglio 2005 (c.d. Primo Conto Energia) per 239 impianti eserciti e dalle quali è stata disposta la decadenza con provvedimenti, con richiesta di restituzione di un importo complessivo di € 55.700.489,35, impugnati in sede giurisdizionale.

In primo grado i giudizi di impugnazione proposti avverso i provvedimenti di decadenza dei tre impianti con riferimento ai quali è proposta la presente azione, sono stati definiti con sentenze brevi del TAR Lazio – Roma, n. 7402, 7405 e 7507 del 2017.

Pendente l’appello innanzi al Consiglio di Stato avverso dette sentenze, la loro efficacia non è stata sospesa, con conseguente affermata piena efficacia ed esecutività dei provvedimenti di decadenza da cui origina il credito restitutorio.

Nel precisare parte ricorrente – che ha al contempo azionato il credito restitutorio anche in sede di ottemperanza alle sentenze di primo grado - di aver proposto tale azione in via cautelativa per l’ipotesi di rigetto della parallela azione di ottemperanza, illustra a sostegno dell’azione gli antefatti storici e giuridici, nonché le vicende giurisdizionali, sottesi alla pretesa creditoria del GSE nei confronti della società intimata ed alla rappresentata necessità di pervenire alla costituzione di un titolo giudiziale sulla cui base poter avviare una procedura esecutiva per ottenerne la soddisfazione al fine di evitare un danno erariale. Profili che verranno meglio illustrati congiuntamente alla disamina del merito della proposta azione.

2 - Si è costituita in giudizio la QCII Basilicata XXXVI s.r.l., sostenendo ed eccependo quanto segue:

(i) inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, venendo in rilievo una pretesa svincolata dalle sorti del provvedimento di decadenza ancora sub judice e non riconducibile, neanche in via mediata, all’esercizio di pubblici poteri;

(ii) inammissibilità dell’azione avversaria, a fronte della non definitività dei provvedimenti di decadenza degli incentivi essendo ancora sub judice in appello il provvedimento di decadenza e abuso del processo;

(iii) sospensione necessaria del processo per pendenza in appello del giudizio amministrativo di impugnazione dei provvedimenti di decadenza che si porrebbe in un rapporto di pregiudizialità necessaria;

(iv) inammissibilità del ricorso, stante il sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem – venendo in rilievo le medesime somme di cui si chiede la restituzione per due volte - e abuso del processo;

(v) infondatezza dell’azione avversaria, a fronte dell’illegittimità dei provvedimenti di decadenza emessi dal GSE avverso il quale vengono articolate varie censure sul merito del relativo contenuto;

(vi) in subordine, infondatezza dell’azione alla luce dell’applicabilità della sopravvenienza normativa di cui alla legge n. 205 del 2017 e all’art. 1 della legge n. 128/2019, di conversione del decreto legge n. 101/2019, che imporrebbe di procedere alla riduzione della percentuale dell’incentivo da restituire, di cui quindi non vi sarebbe certezza in ordine al quantum.

3 – Con memoria successivamente depositata il GSE ha puntualmente replicato alle deduzioni di parte resistente, fornendo altresì un aggiornato quadro della vicenda alla luce degli accadimenti sopravvenuti.

In particolare, è stato dato atto come nelle more del giudizio siano intervenute le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2486/22, 2493/22 e 2495/22 di rigetto dell’appello proposto avverso le sentenze di primo grado che avevano rigettato l’azione impugnatoria proposta avverso i provvedimenti di decadenza dalle tariffe, che hanno conseguentemente acquisito carattere di definitività.

È stato altresì rappresentato l’intervenuto rigetto dei ricorsi in ottemperanza con sentenze di analogo tenore del TAR Lazio, Roma, del 2020 nn. 2382, 2379, 2376, 2373, 2372, 2368, 1866, 1865, 2864, 1863, 1862, 1856, 1854, 1853, 1850, 1849, confermate con sentenze anche esse di analogo tenore dal Consiglio di Stato, rispettivamente nn. 2206, 2205, 2208, 2216, 2218, 2219, 2215, 2214, 2213, 2220, 2204, 2212, 2209, 2210, 2203, 2202 del 2022.

Ha altresì richiamato la sentenza pilota di questa Sezione n. 18576 dell’11 dicembre 2023 adottata su causa gemella recante la condanna della società intimata alla restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, in cui è stata ritenuta l’infondatezza di argomentazioni analoghe a quelle di parte resistente.

Avuto riguardo all’ammontare della somma da restituire, ha evidenziato il GSE come avverso le note di recupero recanti la loro quantificazione, sono stati proposti ricorsi dichiarati improcedibili, alla luce della dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, con sentenze del TAR Lazio, Sez. III ter, n. 4831 e 4794 del 2023.

4 - La società resistente ha depositato una memoria difensiva con allegazione di documenti, chiedendo il rigetto del ricorso per i medesimi argomenti già articolati nella memoria di costituzione, ulteriormente argomentando anche con riferimento alle questioni già illustrate in tale memoria alla luce degli sviluppi occorsi nella vicenda, opponendo, in particolare, quanto segue:

(i) sussistenza di due distinti giudizi di responsabilità erariale nei confronti di persone fisiche responsabili degli impianti, l’uno deciso dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, con esito di assoluzione, l’altro deciso dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con esito di condanna, aventi medesimo oggetto ed entrambi oggetto di appello, con autorizzazione nelle more di tre sequestri conservativi;

(ii) pendenza del ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio - R.G. N. 3632/2021 – avverso il provvedimento del GSE datato 20 gennaio 2021 recante il rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 56 del decreto legge n. 76/2020, con conseguente incertezza sull’an della restituzione;

(iii) pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza pilota di questa Sezione n. 18576/2023 sulla causa gemella, con accoglimento della annessa istanza cautelare di sospensione della relativa efficacia;

(iv) sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del presente giudizio, in ragione della pendenza del predetto ricorso avverso l’esito negativo del riesame, che si pone in rapporto di stretta pregiudizialità ed avente carattere di antecedente logico-giuridico, o, in subordine, sussistenza di ragioni di opportunità per disporre la sospensione facoltativa del presente giudizio, incidendo il relativo esito sia sull’an del credito restitutorio che eventualmente sulla misura del relativo ammontare.

5 – Il GSE ha depositato memoria di replica a confutazione delle deduzioni di controparte.

6 – All’udienza pubblica del 10 aprile 2024, sentite le parti ed in particolare la rinnovata richiesta di parte ricorrente per ottenere un rinvio della decisione della causa, la stessa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.



DIRITTO

1 - Come sopra dato atto dell’oggetto del presente giudizio, volto ad ottenere, nell’ambito di un ordinario giudizio cognitorio proposto in sede di giurisdizione esclusiva, la condanna della società intimata alla restituzione degli incentivi percepiti per 3 impianti ammessi ai benefici di cui al Primo Conto energia (D.M. 28 luglio 2005), da cui è stata dichiarata la decadenza con provvedimenti la cui legittimità è stata riconosciuta dal

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