TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-11-24, n. 202012502
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Testo completo
Pubblicato il 24/11/2020
N. 12502/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04043/2011 REG.RIC.
N. 05953/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4043 del 2011, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A V in Roma, viale XXI Aprile, 38/B;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 5953 del 2017, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A V in Roma, viale XXI Aprile, 38/B;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
Carabinieri Comando Generale - Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Amministrativo - Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Cna Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4043 del 2011:
- della nota n. 809316 AF/12/411-3/8253/2010 di prot. del 14.2.2011 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale amministrativo – ufficio trattamento economico di attività, inviata a mezzo raccomandata a.r.n.13834975096-2, pervenuta il 25.02.2011;
- dell'atto dispositivo n. 26267 /DS del 21.07.2010 del Centro Nazionale Amministrativo -Trattamento economico attività - del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, ed in particolare della nota n. 809316AF/12/411-1/8253/2010 di prot. del 24.01.2011, contenente la minaccia di recupero coattivo di detta somma, “corrisposta in eccesso”;
quanto al ricorso n. 5953 del 2017:
per l'annullamento
dell’atto n. 630 del 29 settembre 2016 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di Chieti,
per la declaratoria di non debenza della somma richiesta con l'atto di ingiunzione;
in via subordinata e salvo gravame,
per la riduzione della somma dovuta dall'opponente, mediante massima rateizzazione della restituzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel ricorso RG n. 4043/2011 e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Amministrativo - Chieti e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Cna Chieti nel ricorso RG n. 5953/2017;Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. G C, odierno esponente, rappresenta di essere stato sottotenente dei Carabinieri a partire dal 2003, sino al collocamento in congedo in data 14.1.2006 per mancata ammissione all’ulteriore ferma annuale.
Con atto n. 11881 del 23.3.2006 l’Amministrazione gli corrispondeva il premio di congedamento - cd. premio di fine ferma - previsto dall’art. 38 della legge n. 574 del 20.9.1980, per un importo lordo di € 12.466,53. Tuttavia, tale premio gli veniva successivamente revocato.
Con il ricorso n. 4043/2011 in epigrafe, il ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, gli atti con cui l’Amministrazione richiedeva la restituzione delle somme precedentemente corrisposte a titolo di premio semestrale di congedamento;in particolare, l’odierno esponente lamentava la violazione dell’art. 38 della legge n. 574/1980, anche in riferimento all'art. 37, e violazione degli artt. 24, comma 6, lett. a), e 28, comma 4, del d.lgs. 8.5.2001, n. 215, quale normativa di riferimento per l’equiparazione dello stato giuridico e trattamento economico degli ufficiali in ferma prefissata con gli ufficiali di complemento;nonché eccesso di potere sotto vari profili. Deduceva, altresì, l’irrevocabilità dell'atto di concessione del premio di fine ferma, la cui efficacia si sarebbe esaurita con la corresponsione del premio stesso.
2. Si costituiva in giudizio l’intimata Amministrazione per resistere al ricorso e ne chiedeva il rigetto. 3. Nelle more del giudizio, con atto n. 630 del 29 settembre 2016 notificato il successivo 16 ottobre, l’Amministrazione ingiungeva al ricorrente, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14.04.1910 n. 639, di pagare l’importo di euro 12.474,42, a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite e costi di notifica.
Si opponeva tempestivamente il Cianchetta, notificando atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Chieti, iscritto al R.G. n. 1984/2016, che, con sentenza n. 228/2017, depositata in cancelleria l’8.4.2017, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario - con facoltà di riassunzione nei termini massimi di legge – in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
4. Con il ricorso in riassunzione in epigrafe, R.G. n. 5953/2017, l’odierno esponente impugnava il suddetto atto chiedendone la declaratoria di nullità o l’annullamento. Deduceva, in particolare, eccesso di potere e violazione di legge per inapplicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c. sull’indebito oggettivo, in ragione della natura asseritamente previdenziale della somma richiesta, e quindi assimilabile alla fattispecie di cui all’art. 52 della L.88/1989;lamentava, inoltre, il travisamento dei fatti e la non ripetibilità della somma per carenza dei presupposti, essendo state nel frattempo abrogate le fonti normative poste a fondamento del provvedimento contestato. Infine, deduceva che la somma effettivamente percepita ammonterebbe ad euro 8.620,08, al netto di ritenute previdenziali, e non ad euro 12.472,42, come richiesti dall’Amministrazione.
5. L’intimata Amministrazione si costituiva in entrambi i ricorsi.
6. Nel ricorso RG n. 5953/2017 il ricorrente depositava documentazione e, in data 5 luglio 2017, istanza di riunione con il ricorso R.G. n. 4043/2011, per connessione oggettiva e soggettiva.
Successivamente, in data 23 maggio 2018 avanzava istanza di concessione di misure cautelari.
7. Frattanto, nel ricorso RG 4043/2011 in data 6 febbraio 2019 l’Amministrazione depositava una relazione corredata di documentazione a sostegno delle proprie difese.
8. In data 11 agosto 2020, nel ricorso RG n. 5953/2017 l’Amministrazione depositava memoria in cui eccepiva, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del TAR del Lazio in favore del TAR Molise-Campobasso;nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
9. Con memoria depositata il 16 settembre 2020 in entrambi i ricorsi, il ricorrente reiterava le proprie conclusioni e si riportava integralmente ai propri precedenti scritti difensivi.
10. Con ordinanza n. 5436 del 17.9.2020 il Collegio, pronunciandosi sull’istanza cautelare avanzata dal ricorrente nel ricorso RG n. 5953/2017, la rigettava per insussistenza del periculum; disponeva, quindi, la trattazione congiunta del ricorso RG n. 5953/2017 con il ricorso R.G. n. 4043/2011 per ragioni di connessione, fissando per il merito la pubblica udienza del 23 ottobre 2020.
11. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2020 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve previamente disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
2. In via pregiudiziale, va rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione resistente con memoria dell’11 agosto 2020.
Al riguardo, si osserva che, all’atto della proposizione dei ricorsi in epigrafe, il ricorrente non era più in servizio e pertanto, non entrando in considerazione il criterio del foro del pubblico impiego, di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., torna applicabile il criterio generale, di cui al comma 1, 1° paragrafo, secondo il quale la competenza è del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’Amministrazione, vale a dire, il Ministero della Difesa.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
3.1 La sostanziale analogia delle argomentazioni proposte nei due gravami ne consente una trattazione unitaria. Con i ricorsi in epigrafe l’odierno esponente censura gli atti con cui l’Amministrazione ha richiesto la restituzione delle somme precedentemente corrisposte come premio semestrale di congedamento, nonché gli atti con cui poi ne ha ingiunto la restituzione;in particolare, il Cianchetta lamenta eccesso di potere nonché violazione dell’art. 38 della legge n. 574 del 20.9.1980, anche in riferimento all’art. 37 della stessa legge, nonché violazione degli artt. 24, comma 6, lett. a), e 28, comma 4, del d.lgs. 08.05.2001 n. 215.
3.2 L’impianto motivazionale dei citati ricorsi poggia sostanzialmente sull’asserito possesso, da parte del Cianchetta, dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento e della corresponsione del premio di congedamento - cd. premio di fine ferma -, previsto dalla legge n. 574 del 20/09/1980 intitolata “ Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica” , il cui art. 38 recita: “ Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale, annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata”.
In particolare, il ricorrente invoca la lettura della riportata disposizione in combinato disposto con gli artt. 24, comma 1, e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, che estendono agli Ufficiali in ferma prefissata le norme di stato giuridico dettate per gli Ufficiali di complemento.
3.2.2 Nel caso all’odierno esame, il ricorrente ha svolto dapprima il servizio di ufficiale di complemento nella Marina Militare in sostituzione del servizio di leva (marzo 2001 – maggio 2002) e, successivamente, il Corso per Ufficiali in ferma prefissata a far data dal 23 giugno 2003, con conseguente congedo il 13 gennaio 2006, per un periodo complessivo, quindi, non superiore a 30 mesi.
Osserva il Collegio che l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 236/2003, modificando il precedente art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 215/2001, prevede espressamente che per gli Ufficiali in ferma prefissata, il vincolo di ferma passa da 18 a 30 mensilità;l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa del 3 maggio 2013 ha ulteriormente evidenziato che “ non appare percorribile la strada del riconoscimento (…) del diritto ad ottenere la corresponsione del premio in parola dopo i primi diciotto mesi di ferma”, atteso che la ferma iniziale degli Ufficiali in ferma prefissata è pari a 2 anni e 6 mesi e che, per la corresponsione del premio di fine ferma, è necessario possedere il requisito, tra gli altri, consistente nell’aver contratto una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale;e invero, “ l'indennità di congedamento, o premio di fine ferma, è stata introdotta, per il personale militare, dall'art. 38 della legge n. 574/1980 in favore degli ufficiali di complemento in rafferma, ossia che vengano congedati dopo avere svolto un periodo di servizio aggiuntivo ulteriore e connotato dalla volontarietà, allo scopo di premiare l'ammissione ad ulteriore ferma con l'erogazione di un emolumento.” (Tar Lazio, Sez. I bis, n. 6985/2018).
3.2.3 Conclusivamente, la corresponsione del premio di congedamento spetta a tutti gli Ufficiali in ferma prefissata congedati che abbiano maturato almeno un semestre dall’ulteriore ferma annuale successiva alla prima ferma contratta.
3.2.4 La Sezione ha già avuto modo di esaminare fattispecie analoghe a quella all’odierna attenzione, rigettando il ricorso per “ mancato svolgimento dell’ulteriore periodo di rafferma annuale di cui all'art. 24, comma 6, lett. a), del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, che costituisce uno dei presupposti giuridici per la corresponsione del suddetto premio agli ufficiali in ferma prefissata ” (Tar Lazio, Sez. I bis, n. 6985/2018). Il ricorrente risultava ammesso alla ferma volontaria in data 19.11.2002, transitato il 23.06.2003 al Corso per Ufficiali e posto in congedo il 13.01.2006, non svolgendo, quindi, ulteriori ferme;e, pertanto, nei suoi confronti non trovava realizzazione uno dei presupposti giuridici per la corresponsione del suddetto premio.
3.3 Di conseguenza, in aderenza al contenuto della circolare del IV Reparto – Trattamento Economico e Bilancio del Ministero della Difesa n.