TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2010-01-14, n. 201000052
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N. 00052/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01115/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2009, proposto da:
I S, rappresentato e difeso dagli avv. G S, R R, con domicilio eletto presso Cinzia Molinaro Avv. in Ancona, via Matteotti, 54;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino – Sportello Unico per l'Immigrazione (a firma de Il Vicario Dr. Turchi Silvano) – in data 07 ottobre 2009, recante proc. n. 10489712007, notificato in data 22.10.2009 alla ricorrente Sig.ra I S avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinatodomestico P-PS/LQ/2007/104897 rilasciato il 16.02.2009 a favore della Sig.ra Polidori Giuseppina per l'assunzione della ricorrente medesima (Copia provvedimento della Prefettura di Pesaro e Urbino del 07 ottobre 2009 recante prot. n. 104897/2007, qui impugnato);
• di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque connesso al provvedimento emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino – Sportello Unico per l'Immigrazione in data 07 ottobre 2009, recante prot. n. 104897/2007, notificato in data 22.10.2009 alla riicorrente Sig.ra I S, avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato domestico PS/L/Q/2007/104897 rilasciato il 16.02.2009 a favore della Sig.ra Polidori Giuseppina per l'assunzione della ricorrente medesima.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, alla luce dei precedenti provvedimenti di espulsione adottati a carico della ricorrente.