TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-12-13, n. 202101498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-12-13, n. 202101498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101498
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2021

N. 01498/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01015/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Dal Dosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
Guardia di Finanza -OMISSIS-Regionale Veneto, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della -OMISSIS- di rigetto del ricorso Gerarchico trasmesso dal ricorrente il -OMISSIS-. “-OMISSIS-”, trasmessa per la comunicazione e notifica con nota prot. -OMISSIS-di pari data, con cui è stata inflitta la sanzione di giorni 5 (cinque) di consegna di rigore;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti alla determinazione impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Un collega di pari grado del signor -OMISSIS-, -OMISSIS-, segnalava il ricorrente ai superiori gerarchici per avere pubblicato su un social network una fotografia che lo ritraeva in atteggiamenti amicali con un -OMISSIS-della zona. Con relazione del -OMISSIS-il collega segnalante informava altresì il -OMISSIS- che il ricorrente, dopo avere preso conoscenza della sua segnalazione, si era rivolto a lui “ con disprezzo per quanto compiuto, proferendo anche offese”, sostenendo che gli avrebbe “tolto la parola e il saluto”, e che “ avrebbe portato a conoscenza di tutti i componenti della -OMISSIS- di quanto compiuto ”.

1.2. Come preannunciato, in data -OMISSIS-, il ricorrente inviava dalla casella di posta elettronica istituzionale una e-mail con cui informava tutti i componenti della -OMISSIS- – esclusi il -OMISSIS- e l’interessato – della segnalazione, dichiarandosi deluso per un “ gesto infame da parte di un collega da 30 anni”.

1.3. Con relazione del -OMISSIS-il medesimo collega segnalante dava notizia al -OMISSIS- -OMISSIS- dell’ email del ricorrente del -OMISSIS-.

1.4. In data -OMISSIS-, il -OMISSIS- Provinciale trasmetteva la relazione del collega segnalante del -OMISSIS-sia al -OMISSIS- Regionale del Veneto sia al -OMISSIS- del -OMISSIS-che a sua volta, con nota del-OMISSIS-, “ Invio esposto nei confronti di militari del -OMISSIS- ”, informava la-OMISSIS- per la valutazione circa la “ possibilità di acquisire il contenuto della mail ”.

1.5. La -OMISSIS- -OMISSIS- acquisiva copia della email del -OMISSIS-attraverso il -OMISSIS-e avviava nei confronti del ricorrente il -OMISSIS-in ordine al reato di cui agli artt. 227, commi 1 e 2 c.p.m.p. – diffamazione – e 47 n. 2 c.p.m.p. – circostanze aggravanti comuni.

1.5. In data -OMISSIS-, veniva notificato al ricorrente l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

1.6. Con nota del -OMISSIS-proponeva di procedere nei confronti del ricorrente solo “ all’esito del procedimento penale ” in quanto “ la competente -OMISSIS-interessata al riguardo, non ha inteso rilasciare gli atti fondamentali del fascicolo processuale, verosimilmente in ragione di esigenze legate al segreto d’indagine ”.

Con foglio del -OMISSIS-concordava con tale proposta di rinvio.

1.7. In data -OMISSIS-inviava al -OMISSIS- -OMISSIS-dichiarava “ non luogo a procedere in ordine al reato ascritto ” al ricorrente “ perché lo stesso non è punibile per la particolare tenuità del fatto ”.

1.8. In data -OMISSIS-, veniva contestato al ricorrente il seguente addebito disciplinare: “ -OMISSIS- in forza ad una -OMISSIS-, inviava una mail ad alcuni militari dello stesso -OMISSIS-, con cui apostrofava altro -OMISSIS- con l’epiteto ‘infame’, offendendo così la sua reputazione. La condotta costituiva oggetto di un procedimento penale instaurato -OMISSIS-, tutt’ora pendente in ordine al reato di cui agli articoli 227, c. 1 e 2 (Diffamazione) e 47, n. 2 (circostanze aggravanti comuni) c.p.m.p.. La mancanza è stata commessa in -OMISSIS-(-OMISSIS-), in data 0-OMISSIS-, nel -OMISSIS- ”.

1.9. In data 1-OMISSIS-, il ricorrente produceva le proprie giustificazioni, evidenziando in particolare che con sentenza -OMISSIS- aveva dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti, perché l’azione penale non doveva essere iniziata per la mancanza della richiesta di procedimento da parte del -OMISSIS- di corpo, ex art 260 c.p.m.p..

1.10. La -OMISSIS-, riteneva il ricorrente “ passibile di un provvedimento disciplinare di corpo, rientrante tra le prerogative del -OMISSIS- di -OMISSIS- (Consegna) ”.

1.11. Con determinazione del -OMISSIS-, il -OMISSIS- Regionale Veneto infliggeva al ricorrente la sanzione di giorni 5 di consegna di rigore, tenuto conto:

- che “ le argomentazioni poste a difesa dal militare e dal proprio difensore non sono idonee ad esimere l’ispettore dalle responsabilità derivanti dall’atteggiamento tenuto nella circostanza, in quanto, per sua espressa ammissione, ha agito senza autocontrollo violando così le ordinarie regole comportamentali, condotta vieppiù grave in quanto il fatto è avvenuto in una organizzazione militare e in considerazione del grado rivestito e della pregressa esperienza di comandante dello stesso reparto dove si sono verificati i fatti ”;

- che “ la condotta stigmatizzata integra l’illecito disciplinare previsto dal combinato disposto dell’art. 751 punto 1. lett. a) sub 3. e 16 e punto 2. Del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ”;

- del grado rivestito, dell’anzianità di servizio, della posizione di responsabilità ricoperta dall’incolpato nell’ambito del reparto e del contesto ambientale in cui è stata diffusa l’ e-mail;

2. Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, lamentando il difetto di motivazione della sanzione, la violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza nonché la violazione dei termini di avvio del procedimento disciplinare rispetto alla conoscenza del fatto.

3. Il -OMISSIS- -OMISSIS- rigettava il gravame con provvedimento del -OMISSIS-, considerato:

- che “ la ‘conoscenza del fatto ” deve essere “ fatta risalire non già al momento in cui l’Amministrazione ha materialmente avuto notizia della condotta, come si sostiene nel ricorso, ma al diverso momento in cui quella medesima notizia è divenuta giuridicamente utilizzabile nei confronti dell’incolpato "' e quindi a seguito “ della notificazione dell’avviso di cui all’art. 415- bis ”, avvenuta in data -OMISSIS-. Anteriormente a tale momento ogni informazione relativa al procedimento penale sarebbe coperta dal regime di segretezza e di consequenziale inutilizzabilità di cui all’art. 329 cod. proc. pen.;

- che gli accertamenti preliminari si sarebbero conclusi in data -OMISSIS- di valutare la vicenda nell’ambito della disciplina di corpo, entro il termine di 180 giorni di cui agli artt. 1040 e 1041 del d.P.R. n. 90 del 2010 dalla “ conoscenza del fatto ”, come sopra intesa;

- che il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato in data -OMISSIS- - “ senza ritardo ” ai sensi dell’art. 1398 C.O.M. - decorsi 86 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari;

- che la contestazione degli addebiti avrebbe indicato, succintamente e con chiarezza, i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è stato chiamato a rispondere, consentendo al ricorrente l’esercizio del diritto di difesa;

- che il provvedimento sanzionatorio avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle osservazioni presentate dal ricorrente;

- che la sanzione adottata risulterebbe proporzionata in ragione, in particolare, del grado del ricorrente, della sua anzianità di servizio, del ruolo di responsabilità precedentemente rivestito nel reparto e del contesto ambientale.

4. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato la decisione di rigetto del ricorso gerarchico sulla base di quattro motivi.

I - Violazione di legge e sviamento di potere per inosservanza di circolari; illegittimità del procedimento per tardività dell’avvio; violazione degli artt. 1393 e 1398 d.lgs. n. 66 del 2010 e delle circolari del comando generale della guardia di

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