TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2016-01-26, n. 201600105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2016-01-26, n. 201600105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600105
Data del deposito : 26 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01082/2015 REG.RIC.

N. 00105/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01082/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 1082 del 2015 proposto da Y E A, rappresentato e difeso dall’avv. F M e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, piazza San Martino n. 9;

contro

la Questura di Bologna, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
Ministero dell’Interno;

per l'annullamento

del provvedimento questorile in data 20 luglio 2015, recante il diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;

Vista l’istanza cautelare del ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi l’avv. F M e l’avv. Silvia Bassani, per le parti, alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016;

Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che con provvedimento in data 20 luglio 2015 la Questura di Bologna rigettava l’istanza del ricorrente, cittadino marocchino, volta al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

che, in particolare, l’Amministrazione assumeva ostativa alla concessione dell’invocato titolo la sua condizione di persona pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (condanna per i reati di “guida in stato di ebbrezza” e “guida senza patente”, applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. per il reato di “rapina”), ed opponeva altresì la mancata dimostrazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa subordinata;

che l’interessato ha impugnato il diniego, deducendo di avere visto erroneamente dichiarati preclusivi del titolo alcuni suoi precedenti penali senza la contestuale valutazione del grado di inserimento sociale e dei legami familiari instaurati nel nostro Paese, lamentando un erroneo apprezzamento dei fatti autonomamente qualificati come indici di pericolosità sociale, censurando le conclusioni relative ad una presunta assenza di regolare attività lavorativa (in realtà pienamente sussistente);

che si è costituita in giudizio la Questura di Bologna, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, il “ permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (…) Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”;

che nella fattispecie, al contrario, è mancata una valutazione del periodo complessivo di presenza del ricorrente nel nostro Paese, del suo livello di integrazione sociale e dei legami familiari in loco , così come è stata omessa una compiuta esposizione delle ragioni dell’addotta pericolosità sociale, che non può desumersi in modo automatico dai precedenti penali del soggetto;

che, quanto all’attività lavorativa, poi, il ricorrente ha documentato l’assunzione nel 2014 con un contratto di apprendistato (v. doc. n. 2), rispetto al quale nulla ha obiettato la “relazione” dell’Amministrazione depositata il 18 dicembre 2015;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, ai fini di una rinnovazione del procedimento che tenga conto dei vari elementi indicati e si concluda con un provvedimento che, ove ancora negativo, motivi in modo puntuale circa i vari aspetti oggetto della presente controversia;

Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;

che le spese di lite possono essere compensate, a fronte della peculiare fattispecie sottoposta al vaglio del giudice


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