TAR Brescia, sez. II, sentenza 2014-12-03, n. 201401325

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2014-12-03, n. 201401325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201401325
Data del deposito : 3 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00601/2011 REG.RIC.

N. 01325/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00601/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2011, proposto da:
Sp.A.M. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A L N e C B, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio del secondo, Via Solferino, 20/C;

contro

Comune di Soncino, rappresentato e difeso dall'avv. B D R, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. Laura Setti, Via L. Beretta, 5;

Bacchiocchi S.n.c. di Bacchiocchi Marco e Attilio, rappresentata e difesa dall'avv. T G, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;

per l'annullamento

- del verbale di aggiudicazione del 15/3/2011, relativo alla gara per i lavori di adeguamento antisismico di scuola secondaria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Soncino e della Bacchiocchi S.n.c. di Bacchiocchi Marco e Attilio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico della scuola secondaria di via Galantino, risultando, il 14 marzo 2011, in esito alla prima seduta pubblica, aggiudicataria con un ribasso del 20,180 % (immediatamente superiore alla soglia di anomalia fissata a 20,181 %).

Il giorno successivo, però, la commissione di gara, in una nuova seduta “rilevato un errore di lettura dell’offerta della ditta Edil Luretta s.r.l. indicata come offerente un ribasso del 18,875, anziché del 18,975%”, ha provveduto a rideterminare la nuova soglia di anomalia, che è stata fissata al 20,1994 % e ciò ha determinato l’aggiudicazione a favore della controinteressata Bacchiocchi s.n.c..

Della legittimità di tale ultimo provvedimento si duole la ricorrente, deducendo:



1. violazione e falsa applicazione dell’art. 90 del DPR 554/99: il Comune avrebbe illegittimamente provveduto alla correzione degli errori riscontranti nello schema di offerta a prezzi unitari, dove 60 voci su 67 riportano un errore nella moltiplicazione del prezzo unitario per la quantità;



2. violazione e falsa applicazione di legge, in cui la stazione appaltante sarebbe incorsa ammettendo l’offerta della controinteressata, benché la domanda di partecipazione sia stata corredata di una mera sigla e non anche del timbro e della firma e lo schema di offerta non riporti nulla nello spazio dedicato a “timbri e firme”;



3. violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del d. lgs. 163/2006 derivante dalla riconvocazione in seduta pubblica della commissione senza una formale comunicazione;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi