TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-05-13, n. 201600651
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N. 00651/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P G P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in -OMISSIS-, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in -OMISSIS-, corso Stati Uniti, 45;
Reparto Territoriale dei Carabinieri di -OMISSIS-, Comando -OMISSIS-di -OMISSIS-;
per l'annullamento
del provvedimento n. 28 di data 15.11.2007, notificatogli in -OMISSIS- il 01.12.2007, denomi-OMISSIS- " scheda valutativa per ruolo -OMISSIS-e ruoli corrispondenti -OMISSIS- ", redatto per il periodo 20.09.2006 all'08.09.2007 dal Capitano -OMISSIS-, già comandante della -OMISSIS-di -OMISSIS-, assentito dal revisore Tenente Colonnello -OMISSIS-, Comandante del -OMISSIS-di -OMISSIS-, col quale è stato qualificato " superiore alla media ", nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2016 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è -OMISSIS--OMISSIS- e comanda la -OMISSIS-di -OMISSIS- (-OMISSIS-) dal 19.09.2005.
Ha ricoperto diversi incarichi riportando continuativamente, dal 20.08.1999 al 19.09.2006, la valutazione di " e-OMISSIS-ellente " , anche nel primo periodo di comando della -OMISSIS-di -OMISSIS- (-OMISSIS-) dal 20.09.2005 al 19.09.2006.
2. Con riferimento invece al secondo periodo di valutazione, dal 20.09.2006 al 19.09.2007, il Comandante della -OMISSIS-di -OMISSIS-, Capitano -OMISSIS- ed il revisore, Comandante del -OMISSIS-di -OMISSIS-, Tenente Colonnello -OMISSIS-, lo hanno giudicato, nella scheda valutativa qui impugnata, " superiore alla media ", con la seguente motivazione.
Il primo ufficiale: " -OMISSIS-che riunisce un insieme di discrete qualità complessive, di indole allegra ed estroversa, loquace e gioviale, educato ed affabile, paziente e rispettoso, fornito di buone qualità professionali e di molta esperienza, in genere ispirato da adeguato buon senso, talvolta animato da un mal interpretato amor proprio che lo spinge a ricercare riconoscimenti di pura forma non collegati a particolari meriti personali, nel periodo più recente ha operato con un impegno ridotto rispetto ad epoche precedenti, così da poter fornire un rendimento che seppur buono è inferiore a quello conseguito in altre epoche ";
l’ufficiale revisore: " Concordo" "Il -OMISSIS--OMISSIS-è in possesso di validi requisiti morali, militari e di carattere. Ha assolto l'incarico esprimendo molto buona competenza professionale altrettanto senso di responsabilità. Il rendimento fornito è stato di più che soddisfacente livello ".
3. L’articolato motivo di censura posto a base del ricorso e rubricato “ e-OMISSIS-esso di potere per travisamento di fatti, motivazione illogica, irrazionale ed insufficiente ”, mira a contestare la veridicità delle affermazioni inerenti l’asserito minor impegno profuso nel periodo di valutazione e la ricerca da parte del maresciallo di riconoscimenti di pura forma non legati a particolari meriti professionali. Quanto al primo profilo, il ricorrente riporta una serie di dati statistici, attinenti alle attività di pubblica sicurezza svolte nel territorio nel periodo 20.09.2006 - 19.09.2007, dai quali, a suo dire, sarebbe logico desumere un miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio reso e una conferma della costanza dell’impegno da lui profuso nelle attività di pubblica sicurezza. Sotto il secondo profilo, il ricorrente stigmatizza l’offensività e la gratuità dell’affermazione riferita alla ricerca di riconoscimenti esulanti dalle mansioni d’ufficio. Si tratterebbe, al contrario, di benemerenze da lui acquisite per attività di rilevanza sociale e solidaristica svolte nel tempo libero, che in quanto tali non potrebbero essere considerate come note di demerito o di minor impegno nelle attività d’ufficio oggetto di valutazione.
4. Il Ministero della Difesa si è ritualmente costituito in giudizio opponendosi alle deduzioni e istanze avversarie.
5. Con ordinanza 172/2008, pronunciata all’esito dell’udienza camerale del 20 febbraio 2008, sono stati acquisiti da parte dell’amministrazione documentati chiarimenti in ordine ai dati indicativi dell’asserito minor impegno di cui è menzione nel giudizio del compilatore della scheda valutativa.
Con su-OMISSIS-essiva ordinanza 325/2008, emessa all’esito dell’udienza camerale del 17 aprile 2008, l’istanza cautelare è stata respinta.
6. Con memoria depositata in data 7 ottobre 2015, il ricorrente ha nuovamente perorato le sue tesi, evidenziando, nel confronto tra il periodo oggetto di valutazione e quello immediatamente precedente, l’assenza di cali d’attività, in ragione dell’andamento del delitti rilevati nel territorio di competenza, delle denunce sporte e degli arresti effettuati.
7. La causa è stata infine discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 13 aprile 2016.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di dover confermare la prognosi di infondatezza del ricorso già delineata in sede cautelare, non ravvisando nell’atto impug-OMISSIS- i denunciati sintomi di e-OMISSIS-esso di potere per travisamento, illogicità, irrazionalità e insufficienza della motivazione.
2. O-OMISSIS-orre premettere che secondo l’orientamento prevalente e consolidato in materia, i documenti caratteristici dei militari, contenendo giudizi, sono connotati da un'altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità;pertanto, il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza però invadere la sfera discrezionale propria dell'amministrazione, se non in presenza di manifesta ab-OMISSIS-ità o di travisamento dei presupposti di fatto (Cons. St., sez. II, 28 luglio 2011, n. 4309), ovvero di manifesta illogicità, di carenza di motivazione o di macroscopica irragionevolezza. Dato che le schede valutative dei militari sono autonome e indipendenti l'una dalle altre, le stesse, inoltre, non sono censurabili sotto il profilo della contraddittorietà, se non in presenza di elementi giustificativi affetti da macroscopica irrazionalità e incoerenza (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VI, 4 luglio 2013, n. 3489).
3. Con più specifico riferimento al caso di specie e alle motivazioni spese dall’Amministrazione a supporto del giudizio espresso nei confronti del ricorrente, o-OMISSIS-orre ulteriormente rilevare che la valutazione di rendimento di un operatore dell’ordine pubblico non è da correlare in modo direttamente proporzionale all’andamento dei dati statistici riguardanti le attività di pubblica sicurezza complessivamente svolte sul territorio di competenza dal relativo corpo di appartenenza. Deve infatti tenersi conto della circostanza che il numero di arresti, di denunce o di contravvenzioni elevate, è suscettibile di mutare in ragione di variabili esterne indipendenti, connesse all’incremento del tasso di criminalità o di violazione, da parte dei consociati, delle -OMISSIS-e preventive e repressive. Si tratta di fattori certamente apprezzabili in un quadro d’insieme, ma non direttamente indicativi della qualità e della quantità delle attività di pubblica sicurezza svolte dalle forze pubbliche sul territorio. Gli stessi, a fortiori , solo in limitata misura si prestano alla formulazione di giudizi individuali, in quanto riferiti non all’attività dei singoli operatori ma a quella complessivamente svolta dal relativo ufficio o reparto di appartenenza.
4. Certamente più proficue risultano invece le indicazioni analitiche sulle attività di indagine e di contrasto a fenomeni criminali svolte dal singolo operatore dell’ordine pubblico oggetto di valutazione, in quanto - anche se non in linea con le medie statistiche complessive - certamente rappresentative del contributo quantitativo e qualitativo allo stesso direttamente attribuibile.
Con riferimento al caso di specie, la Relazione in data 29.3.2008 fatta pervenire dall’Amministrazione a seguito della disposta istruttoria di cui all’ordinanza n. 172/08 della Sezione, fornisce informazioni significative e assai dettagliate, dalle quali, in sintesi, si ricava che:
I) dei quindici arresti asseritamente effettuati dal ricorrente nel periodo di riferimento, in realtà ne rilevano solo undici (quindi uno in meno rispetto all’anno precedente), poiché sei arresti sono stati compiuti in concorso con i -OMISSIS-. di -OMISSIS- e -OMISSIS-. Peraltro, dei predetti undici arresti, cinque sono stati effettuati per inottemperanza a decreti di espulsione e quindi risultano caratterizzati da scarsissimo valore investigativo, mentre uno (-OMISSIS-) discende da una valida indagine del -OMISSIS- di -OMISSIS- ed è stato eseguito dai -OMISSIS-. di -OMISSIS- per mere ragioni di competenza territoriale su ordine dell’A.G.;
II) le asseritamente aumentate denunce sono state in gran parte curate, come CNR, da altri sottufficiali e carabinieri della Stazione, mentre il ricorrente risulta aver redatto le informative da lui firmate solo in venti casi in un anno solare;
III) il numero delle denunce risulta falsato in quanto sovente per lo stesso episodio a rilevanza penale il ricorrente ha redatto più CNR (comunicazioni di notizia di reato) conteggiando più volte lo stesso episodio generante querele da più parti, là dove sarebbe bastato redigere una sola CNR con allegate più querele, invece che redigere più CNR con numeri di protocollo diversi;
IV) nemmeno dalle interrogazioni della Banca dati-OMISSIS-emerge il preteso incremento di attività, in quanto il ricorrente risulta avere effettuato in un anno solo quindici interrogazioni della stessa Banca dati, cioè poco più di una al mese.
Su questi dati, certamente rilevanti ai fini della valutazione professionale in questione, non vi è stata specifica contestazione da parte del ricorrente, il quale ha insistito invece, anche nella memoria depositata in data 7 ottobre 2015, sulla valorizzazione di dati statistici di carattere generale, riferiti agli arresti effettuati e ai delitti rilevati nel periodo 20.09.2006-19.09.2007, sul complessivo territorio di competenza, in sé, per quanto già esposto, scarsamente eloquenti ai fini della valutazione individuale qui di interesse.
La citata Relazione conclude, con motivazione che può quindi ritenersi validamente supportata dai dati istruttori sin qui richiamati, che “ volendo infine considerare l’insieme degli elementi ra-OMISSIS-olti è assai difficile far emergere un quadro di e-OMISSIS-ellenza che possa giustificare una valutazione di ottimalità del rendimento ”.
5. Ai fini della valutazione del ricorrente, rilievo negativo assume anche l’episodio attestato dal Cap. -OMISSIS-nella nota 29.8.2007, nella quale si riferisce che in sede di ispezione alla Stazione -OMISSIS-. di -OMISSIS- diretta dal ricorrente, lo stesso Cap. -OMISSIS-rinveniva il monitor del computer d’ufficio in dotazione al ricorrente raffigurante l’effige del duce impeg-OMISSIS- nel saluto romano, con la scritta “ credere, obbedire, combattere ”. L’episodio è stato stigmatizzato come grave, pur assumendo una rilevanza meramente complementare nel quadro della valutazione complessiva, in quanto avvenuto in un ufficio con a-OMISSIS-esso al pubblico e in violazione dell’art. 4 della L. 11.7.1978, n. 382, il quale pone l’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane a fondamento dei doveri del militare.
Il ricorrente nega la responsabilità dell’a-OMISSIS-aduto asserendo che il computer era in uso anche ad altri militari e che le ispezioni coincisero con la sua assenza per ferie dall’ufficio. Si tratta tuttavia di circostanze che non valgono a ridimensionare pienamente la rilevanza negativa dell’a-OMISSIS-aduto, tenuto conto della posizione di comando della stazione rivestita dal ricorrente e dei profili di responsabilità che ne derivano in ordine alla corretta conduzione dell’ufficio e del personale ad esso preposto.
6. Quanto all’inciso, contenuto nel giudizio dell’Ufficiale compilatore della scheda de qua impugnata, in ordine all’affermato “ mal interpretato amor proprio ” che spingerebbe il ricorrente “ alla ricerca di riconoscimenti di pura forma non collegati a particolari meriti personali ”, o-OMISSIS-orre osservare che lo stesso è delimitato dall’avverbio “ talvolta ”, il che ne riduce notevolmente la portata offensiva, escludendone altresì l’assunzione ad elemento determinante della motivazione.
L’affermazione trova comunque elementi di riscontro nella più ampia illustrazione degli antefatti che l’hanno originata, contenuta nel rapporto informativo allegato sub. doc. 1 del fascicolo di parte resistente (pag. 2 e ss.).
7. Peraltro, le benemerenze addotte nel ricorso a prova di incremento di rendimento nel periodo oggetto dell’impugnata scheda (20.9.2006 -8.9.2007) si appalesano ictu oculi irrilevanti e ininfluenti poiché conseguite in epoche precedenti e non già nell’anno di riferimento della scheda censurata. Si tratta in particolare della benemerenza -OMISSIS- nel 2003;delle medaglie commemorative e dei diplomi di benemerenza indicati a pag. 5 del ricorso e rilasciati nel maggio 2001, maggio 2003, giugno e novembre 2004. Infine, il diploma della Croce Rossa Italiana, essendo datato 6.12.2006, può riflettersi solo sui primi due mesi e poco più del periodo di valutazione.
8. Analoga valutazione di irrilevanza deve estendersi ai titoli allegati alla memoria del 7 ottobre 2015, in quanto tutti afferenti ad attività avulse dalle funzioni d’ufficio o temporalmente non coincidenti con il periodo di valutazione qui rilevante.
9. L’ulteriore circostanza, pure menzionata dal ricorrente quale proprio titolo di merito, di non essersi assentato per malattia nell’arco di un anno, se indubitevolmente appare in sé apprezzabile e commendevole, per altro verso non consente di inferire eo ipso informazioni sull’andamento qualitativo e quantitativo del rendimento individuale.
10. In ordine all’aspettativa del ricorrente di vedere confermato anche per l’anno 20.9.2006 - 08.09.2007 il lusinghiero giudizio già conseguito l’anno precedente, o-OMISSIS-orre ribadire il principio secondo cui i giudizi valutativi di militari - come di altro personale soggetto a valutazione - emessi con cadenza periodica anno per anno, sono indipendenti ad autonomi tra loro, si-OMISSIS-ome relativi ciascuno al rendimento prodotto e all’attività posta in essere dal valutando in ben determinati archi temporali susseguentisi nel tempo ((T.A.R. Piemonte, sez. I 16 ottobre 2015 n. 1431 e 25 marzo 2008, n. 502). Ciò posto, tra i sintomi di un non corretto uso del potere valutativo non rientra la contraddittorietà con i giudizi espressi negli anni precedenti, se non associata a profili di macroscopica irrazionalità di cui, nel caso di specie, non vi è evidenza.
Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare a-OMISSIS-oglimento.
Le spese di lite seguono la so-OMISSIS-ombenza e vengono liquidate coma da dispositivo.