TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2019-05-17, n. 201906176
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Pubblicato il 17/05/2019
N. 06176/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04811/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4811 del 2019, proposto da:
Società Agricola 3 Emme di Molinari Felice e Figli s.s., in persona del socio amministratore e legale rappresentante M M, rappresentata e difesa dall’avv. S B S, domiciliata
ex
art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;Ambasciata d’Italia a Islamabad;Prefettura di Modena;
per l'annullamento
del diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato nei confronti del sig. Azam Dainyal dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 26.10.2018 (pratica n. 20180006980).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 maggio 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espletate le formalità di cui all’art. 60 c.p.a.;
Rilevato :
- che con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 18.3.2019 (dep. il 19.4) l’istante in epigrafe, nel premettere di avere ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato stagionale in favore del cittadino straniero parimenti indicato in epigrafe, ha chiesto l’annullamento del diniego di visto d’ingresso (per lavoro subordinato stagionale) adottato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad con la seguente motivazione: “Dall’intervista è emerso che il lavoratore non è al corrente del tipo di lavoro che andrà a svolgere / che non ha informazioni del datore di lavoro”, diniego a suo dire affetto dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;
- che l’amministrazione, costituitasi in resistenza, ha eccepito il difetto di legittimazione della parte ricorrente e ha dedotto l’infondatezza dell’impugnazione nel merito;
- che all’odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il giudizio è stato trattenuto in decisione previo avviso alle parti sulla possibile definizione con sentenza in forma semplificata;
Considerato :
- che il ricorso è manifestamente inammissibile, avuto riguardo al consolidato orientamento della Sezione sulla legittimazione a impugnare il provvedimento di reiezione dell’istanza presentata dallo straniero per l’ottenimento di un visto d’ingresso nel territorio nazionale ex art. 4 d.lgs. n. 286/98 (cfr., da ultimo, la sent. 20 febbraio 2019, n. 2288);
- che alla stregua di tale indirizzo, infatti, il titolare dell’autorizzazione ad assumere uno straniero con contratto di lavoro subordinato stagionale è sprovvisto della legittimazione a impugnare il diniego del (pur sempre necessario) visto d’ingresso, tenuto conto della funzione tipica di quest’ultimo provvedimento, che è quella di consentire al richiedente straniero l’ingresso (altrimenti precluso) nel territorio nazionale, e dunque della lesività diretta del diniego nei confronti del richiedente medesimo, non essendo ammissibile, nella fattispecie, una sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. (v. le sentt. 13 settembre 2016, n. 9697, e 12 settembre 2016, n. 9679, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;cfr. altresì le sentt. 6 novembre 2017, n. 11004, e 3 febbraio 2017, n. 1844);
- che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;