TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-11-03, n. 201610852

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-11-03, n. 201610852
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201610852
Data del deposito : 3 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2016

N. 10852/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00896/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2015, proposto da:
E S, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. F G S C.F. SCCFNC35A07H501S, M C S C.F. SCCMCH68E67H501O e A S C.F. SNTNTN83L12H579D, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;



contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Alessandra Cioccetti, Francesca Maria Calegari, non costituite in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione,

- del verbale della Commissione di concorso n. 256 dell'8 luglio 2014, laddove esprime una valutazione di grave insufficienza, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 166/2010, del primo elaborato, redatto dalla candidata ricorrente, con la conseguente mancata valutazione degli altri elaborati e non ammissione alla successiva prova orale;

- dell'elenco degli idonei a sostenere la prova orale, pubblicato il 14.11.2014, nella parte in cui non ricomprende anche la ricorrente;

- ove occorra, del verbale della Commissione n. 8 del 4.12.2013, in cui sono stati fissati i criteri per la correzione degli elaborati scritti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 1294/15 del 26.3.2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2016 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la dott.sa E S premetteva di aver partecipato al concorso per esame a 250 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 22 marzo 2013, e di non essere stata inserita nell’elenco degli idonei ammessi a sostenere la prova l’orale.

La ricorrente, quindi, esponeva che la Commissione esaminatrice, dopo la disamina del primo elaborato concernente la redazione di un atto “mortis causa”, decideva di non proseguire nell’esame degli altri due, rilevando tre gravi insufficienze e una mera insufficienza, ai sensi dell’art. 11, commi 6 e 7, d.lgs. n. 166/2006.

In particolare, le specifiche tre “gravi insufficienze” consistevano in: a) “travisamento della traccia, consistito in relazione al capo c), nell’aver ritenuto la condizione ‘si sine liberis decesserit’ con conseguente costruzione di condizione risolutiva e sospensiva”; b) “incompletezza dell’atto, consistita nell’aver omesso la disposizione di cui alla lett. e)”, c) “incongruità delle soluzioni adottate, consistite in relazione al capo d), nell’aver qualificato il legato come alternativo; in relazione al capo f), per aver legato la proprietà a F/trustee; in relazione al capo g) con riferimento in caso di permuta all’art. 651 c.c.”.

L’ulteriore insufficienza era poi riscontrata in generale per “la non corretta tecnica notarile nella redazione dell’atto, in cui sono proposte più volte soluzioni alternative scritte anche ‘tra parentesi”.

Premesso ciò, la ricorrente chiedeva quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, lamentando, in sintesi, quanto segue.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 6 e 7, del D. lgs. n. 166/2006, dei criteri fissati dalla Commissione con il verbale n. 8 del 4 dicembre 2013, dell’art. 97 della Cost. e dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto dei presupposti, del travisamento, dell’illogicità, dell’irrazionalità, dello sviamento dalla causa tipica, dell’ingiustizia manifesta, della carenza di motivazione istruttoria, disparità di trattamento” .

Secondo la ricorrente nel caso di specie la valutazione in ordine all’esistenza di un errore di diritto si palesava del tutto estranea ad ogni forma di inammissibile sindacato di merito, secondo le conclusioni giurisprudenziali riportate.

Applicando tale premessa, in relazione alla grave insufficienza sopra riportata sub a), la ricorrente precisava che la locuzione “si sine liberis decesserit”, con cui si istituiscono contestualmente una condizione risolutiva ed una condizione sospensiva, era ritenuta in origine inammissibile da gran parte della dottrina ma ultimamente era stata ritenuta valida, anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

Ne conseguiva che la soluzione adottata era assolutamente corretta, tenuto anche conto che, nella parte teorica dell’elaborato, la ricorrente aveva richiamato proprio la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.

Inoltre, l’incongruenza ed erroneità della decisione della Commissione era evidente mediante il confronto con altri elaborati di diversi candidati che avevano optato per la stessa soluzione e che erano stati dichiarati idonei alle successive prove orali.

In relazione alla grave insufficienza sopra descritta sub b), la ricorrente evidenziava che la richiamata lett. e) della traccia chiedeva di attribuire al figlio naturale Terzo il diritto di pretendere dagli eredi la liquidazione della quota a lui spettante a titolo di “legittima”.

In proposito rilevava che l’omissione riscontrata era effettivamente esistente ma che era da lei ritenuta giustificata in quanto, dalla traccia, non emergeva che Terzo fosse stato riconosciuto e perché comunque la sua designazione quale beneficiario dei beni in “trust” aveva dato luogo a una riabilitazione parziale ai sensi dell’art. 466, comma, 2 c.c. e alla possibilità di succedere nei limiti del mantenimento oggetto del “trust”.

In relazione alle gravi insufficienze sopra descritte sub c), la ricorrente riscontrava ugualmente erroneità nell’operato della Commissione, in quanto la qualificazione del legato come “alternativo”, nonché la scelta di legare la

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