TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2011-10-26, n. 201104965

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2011-10-26, n. 201104965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201104965
Data del deposito : 26 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02947/2009 REG.RIC.

N. 04965/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02947/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2947 del 2009, proposto da:
G D P, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli,Corso V. Emanuele, 54 presso lo studio dell’avv. A I;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento n. 1108/2009 con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio per la concessione dell’equo indennizzo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

E’ impugnato il provvedimento con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in conformità a quanto accertato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, ha giudicato le infermità da cui è affetto il ricorrente non dipendenti da causa di servizio, respingendo, di conseguenza, la domanda di equo indennizzo da questi presentata.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con istanza del 10 febbraio 2006 il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione a varie patologie (rinite cronica, faringite cronica e ipoacusia di tipo neurosensoriale bilaterale).

Con il provvedimento gravato l’amministrazione, su conforme parere n. 44070/2007 del 7.10.2008 del comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto la richiesta.

Il parere del comitato, emesso in data 7 ottobre 2007, aveva negato la riconducibilità delle patologi in esame ad una causa di servizio, con la seguente motivazione: “ … considerato che l’inferimtà “rinite cronica” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto altresì conto che non risulta che il soggetto a causa delle sue specifiche mansioni, sia stato sottoposto a prolungata e continuata esposizione a fattori atmosferici negativi;
che l’infermità “faringite cronica” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto, nel caso in esame, secondo quanto emerge dagli atti, il servizio non fu svolto con esposizione protratta a gravi perfrigerazioni e non vi furono inalazioni di sostanze tossiche aeriformi od irritanti. Pertanto non emergono eventi tali da assurgere a fattori causali o concausali determinanti ed efficienti della insorgenza della infermità stessa;
che l’infermità “ipoacusia di tipo neurosensoriale bilaterale” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati” ”.

Con tre distinti motivi di doglianza, che stante la sostanziale omogeneità possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente censura il provvedimento gravato per avere il comitato negato la dipendenza da causa di servizio sulla scorta di una motivazione insufficiente e contraddittoria con il pregresso riconoscimento, nel 2005, della dipendenza da causa di servizio di una forma di sinusite, oltre che per aver l’amministrazione fatto un generico riferimento agli atti di servizio, senza verificare in concreto le modalità di svolgimento della attività lavorativa prestata.

La prospettazione non può essere condivisa.

Il parere espresso dal comitato, come emerge dalla piana lettura dello stesso, ha evidenziato come le varie patologie lamentate siano riferibili etiologicamente a fattori dipendenti dalla struttura fisica del soggetto o riconducibili a specifici tipologie di eventi, estranei alle specifiche modalità di prestazione del servizio da parte del ricorrente.

Quanto a tali specifiche modalità, neppure può evincersi, dai documenti ufficiali depositati in atti, una particolare e sistematica esposizione del ricorrente a condizioni esterne particolarmente avverse, che risultano, inoltre, difficilmente conciliabile con la tipologia e la durata delle affezioni che hanno determinato periodi di riposo forzoso dal 1990 al 2009 (circa 36 giorni in quasi 20 anni, di cui solo 10 riconducibili alle patologie per le quali è stata presentata la domanda in esame).

Sul punto, inoltre, occorre ricordare che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, spetta proprio al dipendente di documentare l'esistenza di un preciso nesso di causalità fra la specificità dell'impegno lavorativo richiesto e la patologia prodottasi sul suo fisico ovvero la sussistenza di eventi concreti e individuati in modo specifico (prova che nella specie non è stata documentata, ma semplicemente affermata (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 dicembre 2010 , n. 37911, sez. II, 4 gennaio 2008, n. 39;
idem, sez. I, 3 aprile 2008, n. 2828).

Né può considerarsi sintomatico di contraddittorietà del giudizio il precedente riconoscimento di una ulteriore patologia (sinusite) come dipendente da causa di servizio, appunto perché riferita ad una diversa malattia.

In conclusione, nella argomentazione logica seguita non si ravvisano quei profili di manifesta irragionevolezza o di palese travisamento dei fatti, che (soli) consentono al giudice amministrativo di sindacare il giudizio medico legale rimesso alla discrezionalità tecnica del comitato (cfr. cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 dicembre 2010 , n. 37911 e sez. II, 06 ottobre 2009 , n. 9767).

Né da ultimo, sintomi di illogicità o erroneità possono essere tratti dalla diversa opinione espressa nella relazione di parte (semplicemente sottoscritta dal sanitario), a sua volta basata sulla (indimostrata) ricostruzione secondo la quale il ricorrente sarebbe stato esposto per anni a condizioni atmosferiche particolarmente avverse.

Si ravvisano, tuttavia, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della inerenza della controversi alla materia del pubblico impiego.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi