TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-02-10, n. 202100861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-02-10, n. 202100861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202100861
Data del deposito : 10 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2021

N. 00861/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01692/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2017, proposto da
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Ricciardi in Napoli, via Posillipo n. 394;

per l’adempimento coattivo della convenzione n. 36/2008 stipulata tra le parti, e successive appendici, avente ad oggetto la rimozione dei passaggi a livello sul territorio comunale e la realizzazione di determinati tratti viari ed ulteriori opere;
nonché per il risarcimento dei danni subiti a causa del predetto inadempimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Maurizio Santise, svoltasi con le modalità telematiche di cui all’art. 25 del d.l. n. 137/2020 ed all’art. 2 del d.P.C.S. n. 134/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune ricorrente ha esposto quanto segue:

a) Il Comune di Torre del Greco e la Soc. RFI stipularono la convenzione n. 36/2008 avente ad oggetto la soppressione dei passaggi a livello insistenti sul territorio comunale nonché l’esecuzione di ulteriori opere, da trasferire al Comune una volta compiutamente realizzate (tra cui la realizzazione dei tratti viari denominati O-P e Q-R rappresentati dai tratti colleganti rispettivamente viale Europa con via Campanariello e via Campanariello con via Pagliarone). A carico della Rete Ferroviaria era posta la progettazione e l’esecuzione delle opere, mentre veniva posto a carico del Comune il versamento di un contributo di € 309.874,14;

b) La società RFI diede inizio ai lavori dopo la stipula del summenzionato atto convenzionale, privilegiando, innanzitutto, quelle opere indispensabili per la soppressione dei passaggi al livello, ma trascurando molte delle ulteriori opere (tra cui quelle previste nei tratti A-B, via De Gasperi-via Lava Troia, G-P e Q-R).

c) Venne successivamente stipulata la prima appendice (la n. 151/2009) alla predetta convenzione, dal momento che l'amministrazione comunale ritenne necessario realizzare un parcheggio pubblico a servizio della zona balneare cosiddetta "Litoranea". A fronte di ciò e della sopraggiunta esigenza di far eseguire ulteriori opere, non previste in progetto, veniva riconosciuto ad RFI un'ulteriore importo di € 250.000,00;

d) Nel rispetto di tali impegni, con determinazione dirigenziale n. 2896 del 15/12/2009, venne disposto il pagamento a favore di RFI dell'importo di € 559.874.14.

e) Con atto dì G.C n. 358 del 07/07/2010 venne poi approvato lo schema della 2° appendice alla convenzione n. 36 in quanto si rese necessario far eseguire ad RFI ulteriori opere, tra cui la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione su tutti i tratti viari, riconoscendo

altresì l'ulteriore importo di €1.300.000,00 da corrispondere in due rate da € 650.000,00 ciascuna;

f) Nel medesimo schema veniva stabilito altresì di non dare immediato seguito ai lavori riguardanti i tratti A-B, 0-P e QR, in attesa delle approvazioni delle fasi progettuali da redigere a cura di RFI, riguardanti le varianti ai tracciati richieste dall'Amministrazione. Tale appendice fu poi stipulata in data 15/03/2011;

g) Nonostante gli obblighi assunti dalla RFI, la stessa risultava palesemente inadempiente rispetto alla realizzazione degli interventi relativi alle tratte A-B, O-P e Q-R.

Per tali motivi il Comune ricorrente ha adito questo T.a.r. al fine di accertare l’inadempimento o l’inesatto adempimento della RFI S.p.A. rispetto alla convenzione n. 36/2008 ed alle sue successive appendici nn. 1 e 2 e per l’effetto ha chiesto la condanna della stessa, ai sensi degli articoli 1453 e 2930 e ss. c.c., all’adempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contemplate ed in particolare alla:

- realizzazione dell’asse viario "O-P" - collegante Viale Europa con Via Campanariello;

- realizzazione dell’asse viario "Q-R" - collegante Via Campanariello con Via Pagliarone;

- consegna, previa ristrutturazione e rimessa in completa funzionalità, delle passerelle pedonali e degli ascensori - ai km 14+280, 14+819, 14+986, 15+053;
17+704.

Il Comune ricorrente ha, altresì, chiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento di RFI.

In via subordinata, il Comune ricorrente ha chiesto la restituzione dell’importo di € 650.000, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 20.12.2012.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato nei termini di seguito specificati.

Il Comune ricorrente ha chiesto in via principale, ai sensi degli artt. 1453 e 2930 c.c., che RFI venga condannata all’esatto adempimento delle seguenti prestazioni:

- realizzazione dell’asse viario "O-P" - collegante Viale Europa con Via Campanariello;

- realizzazione dell’asse viario "Q-R" - collegante Via Campanariello con Via Pagliarone;

- consegna, previa ristrutturazione e rimessa in completa funzionalità, delle passerelle pedonali e degli ascensori - ai km 14+280, 14+819, 14+986, 15+053;
17+704.

RFI ha, però, evidenziato che la domanda di adempimento, oltre che quella di risarcimento del danno, va, comunque respinta, perché l’art. 4 della Convenzione prevede che: “nessuna ingerenza potrà avere il comune sui tempi e sulle modalità di esecuzione delle opere da realizzare da parte di R.F.I.”.

Inoltre, l’art. 11 della Convenzione prevede espressamente che, “qualora, in qualsiasi tempo, dette opere sostitutive risultassero in tutto o in parte incompatibili, ad esclusivo giudizio di R.F.I., sia con i futuri ampliamenti e modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che la stessa R.F.I. dovesse eseguire, sia con future esigenze dell’esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, R.F.I. provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche senza che il Comune possa avanzare opposizioni di sorta”.

Ciò nonostante, RFI ha evidenziato di aver tentato di realizzare le tratte O-P e Q-R, oggetto di contestazione, “ma ha trovato proprio nel Comune e nelle sue cospicue, plurime, significative, ripetute omissioni e carenze, i.e. gravissimi inadempimenti, il principale ostacolo” (pag. 11 della memoria depositata in data 31 agosto 2020).

RFI ha, in sostanza evidenziato che i tratti O-P e Q-R non sono stati realizzati a causa di continui ritardi del Comune.

RFI ha ricostruito i passaggi salienti del travagliato rapporto con il Comune.

In particolare, con nota del 13 dicembre 2011, RFI trasmetteva al Comune il progetto preliminare di variante dei tratti O-P e Q-R;
dopo diversi mesi senza alcun riscontro da parte del Comune, emergevano diverse criticità connesse alla opposizione da parte dei proprietari delle aree interessate dai progetti di variante dei tratti in esame. A fronte di tali specifiche criticità, il Comune “considerato lo stato dell’arte”, nel corso di un incontro dell’8 marzo 2012, come verbalizzato con nota del 12 marzo 2020, manifestò “la disponibilità a rivedere i reciproci impegni per realizzare i suddetti tratti O-P e Q-R” (Doc. 20).

RFI era comunque costretta a comunicare all’appaltatore, con ordine di servizio n. 128 del 28 giugno 2012, lo stralcio dall’appalto delle tratte A-B, O-P e Q-R (Doc. 21).

Solo in data 6 settembre 2012, il Comune riscontrava la nota con cui RFI, circa un anno prima, aveva trasmesso i progetti preliminari in variante dei tratti O-P e Q-R, riconoscendo che, a seguito del citato incontro dell’8 marzo 2012, non ne erano seguiti altri “anche per il mancato rinnovo del mandato elettorale dello stesso Sindaco” e senza però prendere posizione su tali progetti.

Con nota del 17 settembre 2012 (Doc. 23), RFI esponeva nuovamente le criticità condivise all’incontro sopra menzionato dell’8 marzo 2012, indicando al Comune che, con riferimento ai progetti preliminari trasmessi a dicembre 2011, “qualora fosse pervenuta da parte di codesto comune la relativa approvazione questa Società avrebbe provveduto ad integrare la progettazione preliminare con gli elaborati paesaggistici” e ciò “al fine di consentire a codesto Comune di richiedere sul progetto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Napoli” (come il Comune, in precedenza, aveva diligentemente fatto per il tratto A-B).

Al riguardo, RFI ricordava al Comune che, “in pratica, era stato concordato con codesto Comune lo stesso iter approvativo adottato per la variante dell’asse A-B, per la quale è in fase conclusiva il progetto esecutivo”.

Inoltre, ed in particolare, quanto al tratto Q-R (Via Pagliarone – Via Campanariello), RFI precisava che “la criticità principale è legata agli espropri. Alcuni proprietari hanno apertamente manifestato il loro diniego alla cessione volontaria e, nel contempo, sono pronti ad adire le vie legali qualora si avviasse la procedura espropriativa. Per ovviare a questa problematica occorrerebbe ipotizzare ulteriori varianti di tracciati, ma, come è emerso nel corso dei sopralluoghi, in considerazione dell’orografia del territorio interessato, i costi per demolizioni e/o consolidamenti di costoni rocciosi diverrebbero insostenibili”.

Per altro verso, quanto al tratto O-P (Viale Europa – Via Campanariello), RFI ricordava che “la principale criticità è costituita dai costi insostenibili per demolizioni e/o consolidamenti di costoni rocciosi nonché rilevati stradali di notevolissima altezza. A ciò si aggiunga che per tale ipotesi di variante non è affatto secondaria la questione paesaggistica. Infatti la parte del tracciato in variante non è più un adeguamento della viabilità esistente – come da progetto originario – bensì una nuova viabilità, in quanto nella zona interessata dalla variante vi sono tuttalpiù sentieri/piste che non hanno certo la dignità di strada, ancorché da adeguare”.

Tali criticità venivano confermate nell’incontro tenutosi con il Comune del 23 novembre 2012 (doc. 24).

RFI ha, quindi, evidenziato che “sino al 4 giugno 2013 e a decorrere dal dicembre 2011, il Comune e RFI avevano, più volte, concordato sulla sussistenza di criticità non superabili per la realizzazione delle tratte O-P e Q-R, riconoscendo espressamente che l’unico modo per addivenire alla loro realizzazione sarebbe stato quello di implementare talune varianti, secondo modalità tutte da concordare in buona fede tra le parti”.

Nonostante ciò, in data 14 giugno 2013, il Comune, contestava “l’intenzione di recedere dalla urbanizzazione del relativo intervento” da parte di RFI.

Con nota del 3 luglio 2013 RFI contestava la nota del Comune, ma comunque confermava la propria disponibilità, come da accordi già intercorsi, ad un “incontro per una valutazione congiunta della complessa problematica che tenga conto delle opere che non si realizzeranno e dei contributi che il Comune ha corrisposto o che avrebbe dovuto corrispondere a RFI”.

RFI ha, inoltre, evidenziato di aver sopportato costi ed eseguito lavori che superano di gran lunga la somma corrisposta dal Comune.

Quest’ultimo, tuttavia, nonostante le specifiche e articolate difese di RFI non ha inteso replicare alle stesse, ma si è limitato solo alla proposizione del ricorso introduttivo senza fornire alcun elemento probatorio al riguardo.

La ricorrente, inoltre, dopo la proposizione del ricorso introduttivo, non ha ritenuto di presentare alcun tipo di memoria, né ha replicato alla memoria presentata da RFI, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., in data 31 agosto 2020.

Ne consegue che la domanda del comune ricorrente è infondata perché, da un lato, si basa su mere affermazioni non suffragate da alcun riscontro documentale e, dall’altro, perché è smentita dalle puntuali e specifiche difese articolate da RTI che non risultano nemmeno contestate dal Comune ricorrente.

I dedotti inadempimenti contestati dal Comune non possono, comunque essere ritenuti imputabili a RFI che si è resa disponibile ad effettuare le prestazioni dedotte in Convenzione e che ha, comunque, in più occasioni, reso edotto il Comune di evidenti criticità che impedivano la concreta realizzazione delle opere indicate in Convenzione.

Non può poi essere tralasciata la circostanza che la convenzione offriva ampio margine di manovra a RFI nella realizzazione delle opere, come si desume dall’art. 4 della Convenzione ( “nessuna ingerenza potrà avere il comune sui tempi e sulle modalità di esecuzione delle opere da realizzare da parte di R.F.I.”) e dall’art. 11, il quale prevede espressamente che, “qualora, in qualsiasi tempo, dette opere sostitutive risultassero in tutto o in parte incompatibili, ad esclusivo giudizio di R.F.I., sia con i futuri ampliamenti e modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che la stessa R.F.I. dovesse eseguire, sia con future esigenze dell’esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, R.F.I. provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche senza che il Comune possa avanzare opposizioni di sorta”.

Né può essere accolta la domanda di parziale restituzione del primo acconto di € 650.000,00 a copertura parziale (50%) degli impegni dell'Appendice 2 (Determina Dirigenziale n. 1827 del 20/12/2012). Tale contributo è stato, infatti, corrisposto in via forfettaria al fine della realizzazione delle opere indicate nella Convenzione del 2008 e non è, quindi, strettamente legato in nesso sinallagmatico alla realizzazione di determinate opere, né in particolare a quelle oggetto del presente giudizio.

Non emergono, dunque, elementi per accogliere la domanda articolata in via subordinata dalla ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Non sussistono invece presupposti per l’accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 26 c.p.a., in considerazione della complessiva articolazione della vicenda amministrativa e dell’impossibilità di prefigurare anticipatamente l’esito del giudizio.

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