TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-02-10, n. 202100861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-02-10, n. 202100861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202100861
Data del deposito : 10 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2021

N. 00861/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01692/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2017, proposto da
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio Ricciardi in Napoli, via Posillipo n. 394;



per l’adempimento coattivo della convenzione n. 36/2008 stipulata tra le parti, e successive appendici, avente ad oggetto la rimozione dei passaggi a livello sul territorio comunale e la realizzazione di determinati tratti viari ed ulteriori opere; nonché per il risarcimento dei danni subiti a causa del predetto inadempimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Maurizio Santise, svoltasi con le modalità telematiche di cui all’art. 25 del d.l. n. 137/2020 ed all’art. 2 del d.P.C.S. n. 134/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il Comune ricorrente ha esposto quanto segue:

a) Il Comune di Torre del Greco e la Soc. RFI stipularono la convenzione n. 36/2008 avente ad oggetto la soppressione dei passaggi a livello insistenti sul territorio comunale nonché l’esecuzione di ulteriori opere, da trasferire al Comune una volta compiutamente realizzate (tra cui la realizzazione dei tratti viari denominati O-P e Q-R rappresentati dai tratti colleganti rispettivamente viale Europa con via Campanariello e via Campanariello con via Pagliarone). A carico della Rete Ferroviaria era posta la progettazione e l’esecuzione delle opere, mentre veniva posto a carico del Comune il versamento di un contributo di € 309.874,14;

b) La società RFI diede inizio ai lavori dopo la stipula del summenzionato atto convenzionale, privilegiando, innanzitutto, quelle opere indispensabili per la soppressione dei passaggi al livello, ma trascurando molte delle ulteriori opere (tra cui quelle previste nei tratti A-B, via De Gasperi-via Lava Troia, G-P e Q-R).

c) Venne successivamente stipulata la prima appendice (la n. 151/2009) alla predetta convenzione, dal momento che l'amministrazione comunale ritenne necessario realizzare un parcheggio pubblico a servizio della zona balneare cosiddetta "Litoranea". A fronte di ciò e della sopraggiunta esigenza di far eseguire ulteriori opere, non previste in progetto, veniva riconosciuto ad RFI un'ulteriore importo di € 250.000,00;

d) Nel rispetto di tali impegni, con determinazione dirigenziale n. 2896 del 15/12/2009, venne disposto il pagamento a favore di RFI dell'importo di € 559.874.14.

e) Con atto dì G.C n. 358 del 07/07/2010 venne poi approvato lo schema della 2° appendice alla convenzione n. 36 in quanto si rese necessario far eseguire ad RFI ulteriori opere, tra cui la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione su tutti i tratti viari, riconoscendo

altresì l'ulteriore importo di €1.300.000,00 da corrispondere in due rate da € 650.000,00 ciascuna;

f) Nel medesimo schema veniva stabilito altresì di non dare immediato seguito ai lavori riguardanti i tratti A-B, 0-P e QR, in attesa delle approvazioni delle fasi progettuali da redigere a cura di RFI, riguardanti le varianti ai tracciati richieste dall'Amministrazione. Tale appendice fu poi stipulata in data 15/03/2011;

g) Nonostante gli obblighi assunti dalla RFI, la stessa risultava palesemente inadempiente rispetto alla realizzazione degli interventi relativi alle tratte A-B, O-P e Q-R.

Per tali motivi il Comune ricorrente ha adito questo T.a.r. al fine di accertare l’inadempimento o l’inesatto adempimento della RFI S.p.A. rispetto alla convenzione n. 36/2008 ed alle sue successive appendici nn. 1 e 2 e per l’effetto ha chiesto la condanna della stessa, ai sensi degli articoli 1453 e 2930 e ss. c.c., all’adempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contemplate ed in particolare alla:

- realizzazione dell’asse viario "O-P" - collegante Viale Europa con Via Campanariello;

- realizzazione dell’asse viario "Q-R" - collegante Via Campanariello con Via Pagliarone;

- consegna, previa ristrutturazione e

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