TAR Genova, sez. II, sentenza 2016-12-09, n. 201601217
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2016
N. 01217/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2010, proposto da:
J R L D L, rappresentato e difeso dall'avvocato E D P, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del decreto del questore della Spezia 12.4.2010, di rigetto dell’istanza 12.7.2008 di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9.7.2010 il signor Lopez De Leon Jose Rafael, cittadino dominicano, ha impugnato il decreto del questore della Spezia 12.4.2010, di rigetto dell’istanza 12.7.2008 di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a motivo della pericolosità sociale del soggetto (indagato in stato di libertà per reato in materia di stupefacenti) e della mancata dimostrazione, pur all’esito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, della disponibilità di un reddito annuo sufficiente al suo sostentamento derivante da fonti lecite.
A sostegno del gravame deduce che un’unica denuncia per violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 in relazione alla presunta detenzione a fini di spaccio di g. 5,91 di cocaina (denuncia peraltro sfociata nella sentenza del Tribunale della Spezia 19.2.2016, n. 292, di assoluzione per non aver commesso il fatto) non può ragionevolmente fondare un giudizio di pericolosità sociale.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
All’udienza pubblica di discussione del ricorso il difensore del ricorrente ha comunicato che attualmente lo stesso è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari e di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la ditta Pictura s.r.l., depositando, con il consenso dell’Avvocatura dello Stato, copia della relativa documentazione (permesso di soggiorno, contratto di lavoro e buste paga).
Ne consegue che il ricorrente, attualmente titolare di un permesso di soggiorno che – nel rispetto dei requisiti - potrà rinnovare e/o convertire alla scadenza, non ha più alcun interesse, ex art. 84 comma 4 c.p.a., alla decisione del ricorso, che deve pertanto dichiararsi improcedibile.
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.