TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-10-10, n. 202200839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-10-10, n. 202200839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200839
Data del deposito : 10 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2022

N. 00839/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del decreto -OMISSIS-, notificato in data 21.10.2021, con il quale si dispone la perdita del grado per rimozione del M.llo E.I. -ricorrente-, all'esito di procedimento disciplinare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso proposto il 20 dicembre 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo del Piemonte il maresciallo dell’Esercito italiano -ricorrente- in forza al -OMISSIS- con sede in Cuneo impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto -OMISSIS-, notificatogli il successivo 21, con cui si era disposta la perdita del grado per rimozione all’esito di procedimento disciplinare, nonché di ogni altro atto connesso.

Il ricorrente esponeva in fatto di far parte dell’Esercito da quasi trent’anni ed in tale veste di essere Presidente dell’Associazione -OMISSIS- - -OMISSIS- - assentita con decreto del Ministero della Difesa in data 07.02.2018, avente lo scopo di concorrere al benessere degli associati e di aver promosso per questo una campagna mediatica contro i suicidi tra il personale in servizio nel Comparto Difesa e Sicurezza, fenomeno che l’interessato riconduceva a frequenti comportamenti vessatori dei superiori gerarchici, attivandosi quindi con iniziative di vario genere che ne causavano dapprima la sospensione dal servizio per 12 mesi impugnata con ricorso straordinario e successivamente al provvedimento radicale oggetto di questa controversia, determinato soprattutto da una lettera al Presidente della Repubblica, pur oggetto di deferimento del maresciallo -ricorrente- all’autorità giudiziaria.

Con il ricorso in esame venivano sollevati i seguenti motivi:

1. Difetto di motivazione. Violazione del legittimo affidamento.

2. Violazione del divieto di ne bis in idem .

3. Violazione dell’art. 1393, d.lgs. n. 66/2010.

4. Violazione dell’art. 21 della Costituzione, illogicità manifesta.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 12 febbraio 2022 n. 229 questo Tribunale respingeva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

All’odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.



DIRITTO

Con il terzo motivo, che appare opportuno esaminare prioritariamente, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1393, d.lgs. n. 66 del 2010 - ordinamento militare. L’Amministrazione avrebbe adottato la sanzione disciplinare oggetto

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