TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-08-29, n. 202000302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-08-29, n. 202000302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202000302
Data del deposito : 29 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2020

N. 00302/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00257/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tribunale di Vasto e Ordine degli Avvocati di Vasto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A S in L'Aquila, via Monte Camicia, n. 1/A;

contro

Ministero della Giustizia, Corte di Appello di L'Aquila in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

nei confronti

Tribunale di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

V S, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Alvino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 586 del 3.4.2019 con il quale la Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila ha decretato l'applicazione in via continuativa del funzionario giudiziario 3^ area F2 S V, in servizio presso il Tribunale di Vasto, al Tribunale di Lanciano, per mesi sei, con effetto dalla data di immissione in possesso;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi, con riserva di motivi aggiunti ed in particolare:



1. del verbale di immissione in possesso del 09.04.2019 a firma del Presidente f.f. del Tribunale di Lanciano Dott. Massimo Canosa;



2. nota del Tribunale di Lanciano del 20.02.2019 con la quale il Presidente del Tribunale di Lanciano ha chiesto una nuova applicazione presso il proprio Tribunale del funzionario giudiziario S V, in servizio presso il Tribunale di Vasto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Tribunale di Vasto il 13/12/2019:

per l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. 12743 del 8.10.2019 notificato a mezzo pec in data 09.10.2019 con il quale la Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila ha decretato, in regime di proroga, l’applicazione in via continuativa del funzionario giudiziario 3^ area 3 F2 S V, in servizio presso il Tribunale di Vasto, al Tribunale di Lanciano, per anni uno, con effetto dalla data di immissione in possesso;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi, con riserva di ulteriori motivi aggiunti ed in particolare:



1. nota del Tribunale di Lanciano del 24.09.2019 con la quale il Presidente del Tribunale di Lanciano ha chiesto la proroga dell’applicazione presso il proprio Tribunale del funzionario giudiziario S V, in servizio presso il Tribunale di Vasto;



2. del verbale di immissione in possesso a firma del Presidente f.f. del Tribunale di Lanciano relativo al nuovo periodo di applicazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Tribunale di Lanciano, della Corte di Appello di L'Aquila e di V S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa M C nell'udienza del giorno 1 luglio 2020 svolta via teams in collegamento da remoto su piattaforma corrispondente alla sede dell’ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020 convertito con l. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in decisione il Presidente del Tribunale di Vasto e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, impugnano il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila ha prorogato, per ulteriori sei mesi, l’applicazione temporanea della funzionaria V S, titolare presso il Tribunale di Vasto, al Tribunale di Lanciano, ove presta servizio a detto titolo dal mese di luglio 2011.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. nonché della l. 241/91 in particolare artt. 3;
eccesso di potere per travisamento e illogicità
.

Il provvedimento di proroga interviene in revoca della precedente nota del 30.1.2019, prot. 180, con la quale la Corte d’appello, rilevato che il Tribunale di Vasto ha un numero di dipendenti largamente inferiore a quello ora previsto, mentre l’effettività delle presenze, per il Tribunale di Lanciano, è in linea con la predetta dotazione organica , concludeva che non risulta possibile prorogare l’applicazione del Funzionario giudiziario V S, e per una condizione di reciprocità, si ritiene di assumere la medesima determinazione nei confronti dell’ausiliario Nicolino Muratore. La diversa decisione di prorogare l’applicazione della funzionaria, secondo i ricorrenti, non avrebbe alcuna attinenza con le esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in quanto, obliterata la situazione di carenza di personale del Tribunale di Lanciano terrebbe conto solo:

- della documentazione medica fatta pervenire dal Tribunale di Lanciano, attestante una condizione di malessere della Serafini in conseguenza diretta della revoca della Sua applicazione presso questo ufficio – documentazione che fa espresso richiamo all’esistenza, presso il Tribunale di Vasto, di un ambiente generalmente ostile nel quale la Serafini avrebbe subito condotte ritenute vessatorie;

- della “insostituibilità” della funzionaria rappresentata dal Presidente del Tribunale di Lanciano.

Il secondo ordine di censure solleva questioni di violazione di legge e comunque eccesso di potere per violazione della circolare n. 2/3-s-448 del 07.04.2000 del Ministero della Giustizia e dell’art. 14 sull’accordo quadro sulla mobilità interna del personale del 27.03.2007;
eccesso di potere per travisamento e illogicità.

Il provvedimento gravato utilizzerebbe, per far fronte ad una condizione di salute della Serafini, peraltro non accertata dal medico competente, l’istituto dell’applicazione temporanea per una durata di sei mesi, prorogabile alla scadenza, del personale amministrativo degli uffici giudiziari che l’art. 14 dell’accordo sulla mobilità interna del personale del 27.03.2007 prevede per il diverso fine di assicurare la funzionalità degli uffici, tenuto conto della minore scopertura di organico degli uffici coinvolti e previo interpello.

Con atto di motivi aggiunti depositato il 13.12.2019 i ricorrenti impugnano il provvedimento n. 12743 del giorno 8.10.2019 con il quale la Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila ha decretato l’applicazione in via continuativa, in regime di proroga, del funzionario giudiziario 3^ area 3 F2 S V, in servizio presso il Tribunale di Vasto, al Tribunale di Lanciano, per anni uno, con effetto dalla data di immissione in possesso.

Il primo motivo aggiunto espone vizi di violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. nonché della l. 241/91 in particolare art. 3;
carenza di motivazione. eccesso di potere per travisamento e illogicità del nuovo decreto di applicazione
;
la proroga dell’applicazione della funzionaria V S dal Tribunale di Vasto al Tribunale di Lanciano non sarebbe stata preceduta da alcuna rivalutazione delle esigenze organizzative dei due uffici e neppure spiegherebbe perché è stata ritenuta non percorribile l’applicazione solo parziale della funzionaria presso la sede di Vasto, al fine di favorirne il graduale rientro presso la sede titolarità, soluzione che, in precedenza, aveva trovato concordi i presidenti dei tribunali coinvolti.

Con il secondo motivo aggiunto - violazione di legge e comunque eccesso di potere per rinnovata violazione della circolare n. 2/3-s-448 del 07.04.2000 del Ministero della Giustizia e dell’art. 14 sull’accordo quadro sulla mobilità interna del personale del 27.03.2007;
eccesso di potere per travisamento e illogicità
- i ricorrenti censurano la proroga dell’applicazione come immotivata e deviante dalla causa tipica riconducibile ad una misura eccezionale e temporanea, certamente non estensibile alla pretesa di soddisfare esigenze personali dei dipendenti.

Resistono il Ministero della Giustizia, il Tribunale di Lanciano, la Corte di Appello di L'Aquila e V S, sollevando preliminarmente eccezioni di difetto di giurisdizione in favore del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro e d’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e legittimazione sia del Consiglio dell’ordine degli avvocati, che del Tribunale di Vasto.

Il Tribunale di Vasto ha eccepito la tardività della memoria ex art. 73 c.p.a. della controinteressata che conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso principale, essendo ormai esauriti gli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 1 luglio 2020 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La controversia all’esame del Collegio ha ad oggetto l’applicazione presso il Tribunale di Lanciano di un funzionario giudiziario del Tribunale di Vasto disposta la prima volta nel luglio 2011 e successivamente reiterata con provvedimenti della Corte d’appello del 3.4.2020 e del giorno 8.10.2020, impugnati dal Tribunale di Vasto.

Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti e dalla controinteressata.

SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Il provvedimento con il quale è stato stabilito di distaccare una unità di personale afferente al Tribunale di Vasto presso il Tribunale di Lanciano è un atto espressivo di potestà organizzativa che ha effetti sia sul rapporto di lavoro del dipendente distaccato, che sull’assetto organizzativo dell’ufficio che ne viene privato.

Quanto agli effetti che si producono nel rapporto di lavoro del dipendente distaccato la legittimazione a disporne (con eventuale gravame o acquiescenza tacita o espressa) fa capo solo al dipendente titolare del contratto di lavoro che, a seguito dell’atto di organizzazione, viene modificato nell’oggetto relativamente alla sede di servizio.

Ne consegue che solo il dipendente titolare del contratto di lavoro è legittimato a impugnare dinanzi al Tribunale ordinario in sede di giudice del lavoro l’atto amministrativo che incide sul diritto (di fonte contrattuale) alla stabilità della sede lavorativa, mentre le altre situazioni soggettive eventualmente incise dal medesimo atto di organizzazione, i cui titolari sono estranei al contratto di lavoro del dipendente distaccato, certamente non sono attratte ratione materiae alla cognizione di detto Tribunale.

Nel caso in decisione il Tribunale di Vasto e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto l’uno nella veste di ufficio di appartenenza della dipendente applicata al Tribunale di Lanciano, l’altro quale ente esponenziale degli avvocati iscritti che operano nel circondario del Tribunale di Vasto, lamentano l’uso illegittimo del potere di applicazione del personale degli uffici giudiziari del distretto della Corte d’appello previsto dall’art. 14 dell’accordo sulla mobilità interna del personale del 27.3.2007, che, nel ridurre discrezionalmente la dotazione del personale amministrativo di detto tribunale, si confronta con posizioni di interesse legittimo.

Pertanto, con riferimento gli effetti che l’atto di organizzazione produce sull’ufficio giudiziario di appartenenza della dipendente applicata ad altro ufficio, sussiste la giurisdizione amministrativa.

SULL’ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE E INTERESSE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO

Sussiste pacificamente la legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto a contestare atti di organizzazione degli uffici giudiziari del circondario di appartenenza, quale ente pubblico non economico a carattere associativo, istituito con finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (art. 24 l. 31/12/2012 n. 247) e, inoltre, per la tutela del ruolo dell'avvocatura, nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali ( art. 29 l. 31/12/2012 n. 247).

La finalità perseguita istituzionalmente dall’Ordine professionale all’efficienza dell’amministrazione della giustizia configura pertanto in capo ad esso la titolarità della corrispondente posizione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale.

Nel caso in decisione sussiste anche l’interesse ad agire perché è ragionevole presumere che la sottrazione di un’unità di personale incardinata in un determinato ufficio giudiziario, in ragione dell’effettivo fabbisogno rilevato nei modi di legge, influisca negativamente sull’efficienza del servizio prestato dall’ufficio in questione.

SULL’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CARENZA D’INTERESSE DI BRUNO GIANGIACOMO E DI VITTORIO MELLONE

La controinteressata sostiene che il Presidente del Tribunale di Vasto, dott. Bruno G e il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Vasto avv. Vittorio Mellone, agiscano in proprio e non nella veste di rappresentanti delle Istituzioni che rappresentano.

Quanto all’azione promossa dal Presidente del Consiglio dell’Ordine l’assunto è smentito dalla deliberazione del Consiglio di promuovere il ricorso in persona del suo Presidente versata in atti il 5.7.2019.

Quanto all’azione promossa dal dott. G, la cui persona concentra ratione temporis la titolarità delle situazioni soggettive facenti capo al soggetto-persona fisica e all’Ufficio giudiziario del quale esso è titolare, non è richiesto altro, per stabilire quale sia la situazione giuridica azionata, che l’indicazione della veste assunta quale ricorrente in giudizio.

L’epigrafe del ricorso è inequivocabile laddove, non solo viene spiegato che il dott. G agisce in qualità di Presidente del Tribunale di Vasto, ma ancor più nella parte in cui specifica che tale azione è promossa “non in proprio”.

SULL’ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE E INTERESSE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VASTO

La difesa erariale sostiene che il Tribunale di Vasto non avrebbe soggettività processuale distinta dal Ministro della Giustizia, potendo solo segnalare eventuali osservazioni in sede amministrativa sul provvedimento impugnato.

La tesi presuppone che la gestione degli uffici amministrativi della giustizia faccia capo solo al Ministero della Giustizia per il tramite dell’apparato burocratico centrale e periferico del dicastero, ma è smentita da una serie di disposizioni che dimostrano il coinvolgimento dei vertici degli uffici giudiziari nell’esercizio, in piena autonomia, di tale funzione:

- l’art. 2 d.lgs. n. 240/2006 stabilisce che Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio ;

art. 5 legge 28 aprile 2016 n. 57: L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo ;

- il decreto del Ministro della Giustizia 1/10/2015, attuativo dell’Ufficio del processo, stabilisce che “ Il dirigente amministrativo adotta le misure di gestione del personale di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell’ufficio ” (art. 2 comma 1) e che “ Il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative di cui al comma 1 sono esercitati dai presidenti di sezione, o dai giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti ” (art. 2 comma 4).

Ne consegue che gli uffici giudiziari sono ex lege titolari, nell’ambito della loro competenza, di poteri di gestione dei servizi amministrativi funzionali all’amministrazione della giustizia, che, concorrono con le attività amministrative di competenza ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 240/2006, dei dirigenti del Ministero della Giustizia incardinati negli uffici giudiziari.

Deve pertanto escludersi che i vertici degli uffici giudiziari agiscano, in tale particolare forma di cogestione, come organi del Ministero della Giustizia e siano, quindi, privi del potere di rappresentanza processuale.

Gli stessi atti applicativi ministeriali della normativa primaria (Circolare del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006) e l’orientamento assunto dal CSM (delibera del 14 giugno 2017), ritengono che il capo dell’ufficio e il dirigente amministrativo, quale organo del Ministero della Giustizia, costituiscono “ due centri di responsabilità all’interno dello stesso ufficio ”, l’uno titolare di poteri di indirizzo (mediante pianificazione e definizione di obiettivi generali) nell’ambito di un rapporto di cooperazione finalizzato al buon funzionamento della giustizia, l’altro della gestione delle risorse umane (escluso il personale di magistratura), finanziarie e strumentali in piena autonomia, ma in “ coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività ”.

Pertanto i capi degli uffici giudiziari certamente non agiscono quali organi del Ministero della Giustizia, ma esercitano proprie funzioni gestionali, attraverso provvedimenti definitivi imputabili all’Ufficio del quale sono titolari, siano essi atti d’indirizzo, ex art.1 e 2 d.lgs. n. 240/2006 e Decreto Ministro Giustizia 1/10/2015, o di gestione diretta del personale amministrativo ex art. 5 legge 28 aprile 2016 n. 57.

Ne consegue che sussiste la legittimazione del Presidente dell’Ufficio giudiziario, in quanto contitolare della gestione del pertinente servizio amministrativo, ad impugnare gli atti amministrativi di altre autorità giurisdizionali (come nel caso in decisione) o amministrative che concorrono a detta gestione.

Più agevolmente si perviene ad ammettere la sussistenza dell’interesse del Presidente del Tribunale di Vasto ad impugnare l’atto di applicazione temporanea presso altro tribunale di un funzionario di cancelleria del suo ufficio, sol che si consideri che ogni unità di personale nelle pubbliche amministrazioni soddisfa il fabbisogno necessario per l’efficiente prestazione del servizio pubblico e, in via controfattuale, la riduzione anche di una sola unità incide, rebus sic stantibus , inevitabilmente sullo standard di efficienza iniziale.

SULLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE OGGETTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Non è necessario esaminare l’eccezione ci tardività della memoria della controinteressata perché, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il provvedimento gravato con il ricorso principale non ha cessato di produrre effetti per scadenza del termine di efficacia.

Infatti, come osservato dalla difesa dei ricorrenti, esso è stato prorogato per un anno con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

La proroga inoltre presuppone un rinvio alle motivazioni che hanno determinato il provvedimento iniziale la persistenza delle quali ne giustifica, unitamente ad eventuali sopravvenienze, il differimento del termine di scadenza.

Ne consegue che permane l’interesse dei ricorrenti all’annullamento del provvedimento prorogato.

SUL MERITO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

I provvedimenti impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti sono soggetti ad analoghe censure vertenti soprattutto sulla decisione della Corte d’appello di fare ricorso all’istituto dell’applicazione temporanea del personale amministrativo degli uffici giudiziari per far fronte ad una situazione che i ricorrenti ritengono diversa da quella contemplata dall’art. 14 dell’accordo sulla mobilità interna del personale del 27.03.2007 che disciplina detto istituto.

L’art. 14 dell’accordo sulla mobilità interna del personale del 27.03.2007, richiamato in entrambi i provvedimenti stabilisce:

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