TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2013-12-16, n. 201310874
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N. 10874/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09689/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9689 del 2012, proposto da:
S M, S H, Y E H, M A, E K D, rappresentati e difesi dall'avv. C F, con domicilio eletto, ex art 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’obbligo di provvedere sulle richieste di concessione della cittadinanza italiana presentate dai ricorrenti ai sensi dell'art 9 comma 1 lett f) della l 91/92
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l’ artt. 35 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il dott. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente ricorso è stato proposto ex art 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulle istanze per il conferimento della cittadinanza italiana presentate dai ricorrenti, sul presupposto della scadenza del termine di giorni 730 previsto dal d.P.R. n.362/1994 e dal d.m. n.228 del 1995 per la conclusione dei relativi procedimenti ;
rilevato, altresì, che il ricorso è stato presentato collettivamente;
Considerato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che il processo amministrativo sia caratterizzato dalla impugnazione di un unico provvedimento, a meno che sussista una ipotesi di connessione oggettiva, rappresentata da una connessione procedimentale tra gli atti impugnati o da un rapporto di presupposizione giuridica, (Consiglio di Stato n. 6537 del 14/12/2011;n. 4914 del 17/09/2012) e che il ricorso collettivo sia ammissibile nel solo caso in cui via sia una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive ( Consiglio di Stato 3747 dell’11 luglio 2013), tali che si possa ravvisare una unica parte processuale anche se collettiva (Tar Lazio II, 3427 del 4-4-2013;III n. 9549 del 1-12-2011);
Considerato, altresì, che la sezione si è già pronunciata nel senso dell’inammissibilità del ricorso collettivo, proposto ex art 31 c.p.a., in materia di cittadinanza, non sussistendo alcun elemento di connessione, se non la mera circostanza di fatto avere tutti i ricorrenti presentato istanza di concessione della cittadinanza e di non avere ancora ottenuto risposta ( Tar Lazio II quater n. 7120 del 2013 );
Considerato, inoltre, che il procedimento per la concessione della cittadinanza, essendo relativo all’acquisizione di uno status, in nessun caso può ritenersi identico o connesso con un procedimento relativo ad altra persona richiedente;
Considerato, pertanto, che le situazioni dei ricorrenti sono del tutto differenti e tali da non giustificare la proposizione di un ricorso in forma collettiva;
Ritenuto, quindi, che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali in relazione alla particolarità della questione.