TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-11-16, n. 200902550

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-11-16, n. 200902550
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200902550
Data del deposito : 16 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01306/2007 REG.RIC.

N. 02550/2009 REG.SEN.

N. 01306/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2007, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso l’avv. Annunziato Filieri in Torino, corso Ferrucci, 46;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ed Istituto d'Istruzione Superiore Plurindirizzo Statale "B.Vittone" di C, in persona del Preside pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Cosima Ligorio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto dirigenziale n. 1555 del 31.08.07 del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "B V" di C, notificato il 4.09.07, a mezzo raccomandata A.R., con cui si decreta la rettifica della graduatoria di Istituto di 3^ fascia per il profilo di Assistente Amministrativo da punti 24,15 a punti 23,50;

- nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento richiamato, collegato, connesso, preordinato e/o conseguente;
se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca ed Istituto d'Istruzione Superiore Plurindirizzo Statale "B.Vittone" di C

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il Primo Referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone che, in base al D. M. n. 55/2005, avente ad oggetto le graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, in data 20.7.2005 aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di 3a Fascia per il profilo professionale di assistente amministrativo, consegnando il modello di domanda all’Istituto “Q.Sella” di Torino, individuato per primo, tra le preferenze espresse, come scuola “capofila”;
terminate le procedure di valutazione delle domande, il Dirigente della scuola “capofìla” aveva disposto l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto aventi valore per il triennio scolastico 2005/06, 2006/07 e 2007/08, con il punteggio di 24.15.

Si espone che, in data 31.8.2007, il ricorrente aveva ricevuto il decreto dirigenziale impugnato con cui, a seguito di controlli ex art. 6 del D. M. 35/2005, il Dirigente dell’istituto di C aveva rettificato, in via di autotutela, il punteggio del ricorrente in peius, da 24.15 a 23.50 punti;
conseguentemente, ai sensi del D. M. 55/2006 art. (6, commi 6 e 7), aveva dichiarato che il servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo presso l’istituto M. L. King di Torino dal 22.1.06 al 10.6.06, presso l’istituto Tommaseo di Torino dal 18.5.06 al 31.8.06 e presso l’istituto Vittone di C dal 5.9.06 al 30.6.07 era stato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che al ricorrente non doveva essere attribuito alcun punteggio.

Tale rettifica in autotutela era motivata dal fatto che il periodo dichiarato dall’interessato in qualità di docente sulla classe di concorso A075 dal 6.11.2001 al 30.6.2002 risultava già valutato per il servizio prestato in contemporanea in qualità di Assistente Amministrativo dal 1.9.01 al 31.8.02;
inoltre, il periodo dichiarato dall’interessato come prestato in qualità di Assistente Amministrativo dal 1.9.2004 al 30.9.2004 era prestato come volontariato e, quindi, in contrasto con la nota n. 1 allegata alla tabella di valutazione dei servizi di cui al D. M. 9 giugno 2005, n. 55, secondo cui tale periodo non può essere riconosciuto in quanto non coperto da nomina o contratto per i quali vi sia stata retribuzione.

Si espone ancora che, anche con il punteggio rettificato e ove la rettifica fosse stata effettuata all’atto dell’inserimento nelle graduatorie, il ricorrente avrebbe ugualmente ottenuto le medesime supplenze temporanee presso i medesimi istituti, o comunque degli incarichi di supplenza equipollenti, cosicché avrebbe svolto il medesimo servizio, con effetti giuridici ed economici, maturando legittimamente il punteggio relativo a tale periodo di servizio, anche a seguito di rettifica.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:

1 - Violazione del D. M. 55/2005 e del D. M. 12/00 per incompetenza, carenza e/o cattivo uso di potere;
violazione di legge.

2 - Violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/90, come modificati dalla legge n. 15/2005. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione ex art. 97 Cost. per violazione di legge ed eccesso di potere, per difetto di contraddittorio, per cattivo uso del potere e per carenza di potere.

3 - Violazione del

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