TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-11-09, n. 202303292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-11-09, n. 202303292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303292
Data del deposito : 9 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2023

N. 03292/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00056/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato S V G, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Corso Calatafimi n. 319;

contro

Ministero della Difesa/Direzione Generale della Previdenza Militare/Dipartimento Militare di Medica Legale di Messina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, con domicilio digitale come da REGINDE;
Ministero dell'Economia e delle Finanze/Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del Ministro pro tempore, anch’esso rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ut supra;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS-, del 25.10.2021 (Pos. -OMISSIS-), notificato in data 29.10.2021 , a firma del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare;
e di tutti gli atti e provvedimenti a esso preordinati, collegati, connessi e conseguenziali tra cui segnatamente il Verbale della C.M.O. di Messina Mod. BL/B n. -OMISSIS- del 29.07.2020, limitatamente alla parte in cui dichiara che la “ domanda ai fini dell'equo indennizzo è intempestiva per le patologie accertate “ -OMISSIS-”;
e della delibera del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, presso il Ministero dell'Economia e Finanze con cui si esprime il parere che l’infermità: “-OMISSIS- 48 non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa/Dipartimento Militare Medicina Legale - Messina e del Ministero dell’Economia e delle Finanze/Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio il signor -OMISSIS- ha esposto di essere un militare appartenente alle FF.AA., entrato in servizio il 10/01/1994 e di aver raggiunto negli anni il grado di Tenente Colonello dell’Esercito. Ha aggiunto che la gravosità del servizio prestato, nonché le condizioni ambientali e climatiche in cui il medesimo è stato svolto, hanno provocato l’insorgere di patologie gravi e dolorose, in particolare dell’apparato scheletrico, con forti dolori conseguenti. Per tale ragione sul finire dell’anno 2019 ha deciso di sottoporsi a dei controlli medici approfonditi-OMISSIS-il 23/10/2019 esame RSN presso Ospedale Buccheri La Feria di Palermo;
il 03/12/2019 rilascio di certificato medico redatto dal reparto U.O.C. “Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello” (con diagnosi di -OMISSIS- C3-C4, C4-C5, C5-C6;
a livello di C4-C5 presenza di -OMISSIS- più marcata a destra da ernia discale L4-L5 e L5-S1, con compressione della radice di S1 a dx;
ipostenia arto superiore destro;
ipostenia arto inferiore destro;
necessità di terapia medica neurologica, nonché di busto ortopedico e di cicli di FKT). Alla luce di quanto accertato dai medici specialistici il signor -OMISSIS- ha presentato in data 29/04/2020 un’istanza per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tali patologie e la concessione consequenziale dell’equo indennizzo per infermità previsto per gli appartenenti alle FF.AA.. Il ricorrente ha puntualizzato di non avere potuto inoltrare prima l’istanza in discorso a causa dei provvedimenti restrittivi della libertà di movimento del personale militare dovuti alla pandemia Covid19. Avviato l’iter di legge, il -OMISSIS- è stato sottoposto in data 29/07/2020 a visita medica presso la C.M.O. c/o Dipartimento militare di Medicina legale di Messina;
in esito al cui referto è stato reso il parere della Commissione di Valutazione delle Cause di Servizio c/o Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito C.V.C.S.) oggi impugnato. Infine tale parere è stato recepito dal Ministero della Difesa con il provvedimento n.-OMISSIS-– anch’esso gravato - che ha respinto l’istanza del ricorrente sulla base della motivazione duplice di tardività della richiesta;
e di non dipendenza da causa di servizio delle patologie accertate. Per ottenere l’annullamento di tutte le determinazioni negative adottate dalle Amministrazioni intimate, è stato ha presentato a questo Tribunale l’odierno ricorso articolato in due motivi:

I) Sulla non tempestività della domanda di concessione di equo indennizzo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;

II) Sull’affermata non dipendenza dalla causa di servizio. 1) Violazione e falsa applicazione dell’art, 2, comma 1, in combinato disposto all’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 461/2001. 2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà interna tra provvedimenti della medesima Amministrazione. Manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, articolando difese con memoria depositata tempestivamente ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.

All’udienza pubblica del 17/10/2023, udito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha svolto nel procedimento amministrativo finalizzato all’adozione degli atti gravati, un compito esclusivamente istruttorio, adottando un atto – il parere della C.V.C.S. – di natura puramente endoprocedimentale (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sentenza 06/05/2008, n. 979).

Entrando nel merito, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo motivo ed il rigetto del gravame per le ragioni che seguono. Nell’esporre i fatti di causa il signor -OMISSIS- ha puntualizzato che il parere della C.M.O. di Messina si è limitato - dal punto di vista medico/legale - a dichiarare la presenza di patologie tali da far classificare il ricorrente nella Tabella A, cat. 8^, allegata al d.P.R. n. 834/1981;
e che è stato il successivo parere della C.V.C.S. ad escludere la derivazione causale dal servizio prestato delle patologie in discorso. Premesso ciò, il ricorrente ha dedotto la presenza dei sintomi peculiari dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, laddove nel ricostruire le modalità di svolgimento del servizio il parere della C.V.C.S. ha affermato che quello prestato dal ricorrente è consistito prevalentemente in incarichi di caserma e di ufficio;
quando tale genere di mansioni è stato svolto in realtà soltanto per pochi mesi (aprile-novembre 2022) in oltre 27 anni di carriera. Inoltre sotto un profilo più squisitamente medico il ricorrente ha rilevato che la dipendenza da causa di servizio deve essere considerata sussistente ogni volta che la persona – in condizioni di pregressa menomata capacità fisica - si è trovata esposta all’azione di fattori patogeni durante l’espletamento del proprio lavoro. A dire del -OMISSIS- è proprio questo il caso che lo riguarda come dimostrato dal parere medico-legale di parte (allegato n. 9 fascicolo ricorrente). Di conseguenza l’Amministrazione è incorsa in errore non tenendo conto - nella ricostruzione del nesso eziologico - delle mansioni particolarmente impegnative prestate nel corso degli anni, spesso caratterizzate da condizioni climatiche ed ambientali avverse;
nonché da sistemazioni alloggiative sprovviste di riscaldatori ed all’addiaccio. Tuttavia la doglianza in discorso è priva di pregio per le ragioni, che seguono. La disciplina in materia (art. 198, decreto legislativo 15/03/2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento militare nonché gli artt. 6 e 11, d.P.R. 29/10/2001, n. 461, recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) attribuisce alle C.M.O. il compito di diagnosticare le patologie precisandone l’eziopatogenesi;
riservando invece alla C.V.C.S. quello di accertarne la riconducibilità a fatti di servizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 02/07/2020, n. 2797). I fattori eziologici che possono essere ritenuti causa efficiente della patologia, sono molto pochi dal momento che si deve trattare soltanto di fatti ed eventi, i quali eccedano le ordinarie condizioni di lavoro tipiche della vita militare, costellata di inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress;
tutti fattori di rischio consustanziali al servizio nelle FF.AA. (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 959 e TAR, Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 20/10/2022, n. 13464). L’ampiezza del sindacato di legittimità sulle suddette valutazioni medico/legali è assai ristretta, restando confinata nell’ambito del controllo di tipo estrinseco della motivazione tecnica del parere della C.V.C.S. sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24/03/2017, n. 1331). A ben vedere il gravame del signor -OMISSIS- non pone in discussione il parere medico-legale della C.M.O. di Messina;
piuttosto quello della C.V.C.S. nel punto in cui ha escluso la ricostruzione del nesso di derivazione causale “fattore eziologico/patologie del -OMISSIS-” nei termini auspicati dal ricorrente. Tuttavia la motivazione del parere della C.V.C.S. non presenta alcun sintomo di eccesso di potere. Invero la Commissione ha posto a fondamento del suo giudizio medico/legale la particolare patologia accertata dalla C.M.O. (spondiloartrosi diffusa della colonna C/L/S con discoprite multiple a modesta incidenza funzionale) per poi specificarne i possibili fattori eziologici, raggruppandoli in due classi: da un lato i traumi contusivi o fratturativi, suscettibili di accertamento strumentale;
dall’altro tutti i fattori endogeni, idiopatici, legati all’invecchiamento. In considerazione dell’esito negativo degli esami diretti ad accertare la presenza della prima categoria di cause, la Commissione ha ricondotto alla seconda classe di fattori eziologici la patologia del -OMISSIS-. Non ha alcun pregio l’obiezione del ricorrente secondo la quale in casi di menomata capacità della persona, i fattori endogeni possono avere un decorso di eccezionale gravità, portando a delle conseguenze analoghe a quella accertata dalla C.M.O.;
dal momento che il presupposto di tale ragionamento - la menomata capacità della persona - non è stato provato in alcun modo.

In considerazione della natura puramente documentale della controversia il Collegio compensa le spese del giudizio.

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