TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-01, n. 202303633
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 03633/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2023, proposto da
AL NO e PE NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Armando Comitini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Chiaramonte Gulfi, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 318/21 (R.G. n. 389/21, Cron. n. 2366/21) del Giudice di Pace di Ragusa, emessa il 7/10/2021, depositata in Cancelleria in pari data, resa con formula esecutiva il 14/10/2021, notificata al Comune di Chiaramonte Gulfi il 28/10/2021 e passata in giudicato, giusta certificazione della Cancelleria del medesimo Ufficio Giudiziario datata 14/10/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente chiede l’esatta ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n. 318/21 (R.G. n. 389/21, Cron. n. 2366/21) del Giudice di Pace di Ragusa, emessa il 7/10/2021, depositata in Cancelleria in pari data, resa con formula esecutiva il 14/10/2021, notificata al Comune di Chiaramonte Gulfi il 28/10/2021 e passata in giudicato, giusta certificazione della Cancelleria del medesimo Ufficio Giudiziario datata 14/10/2022, con la quale il Comune resistente è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, liquidate in € 43,00 per spese ed in € 300,00 per compenso ex d.m. n. 55/2014, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
Il Comune di Chiaramonte Gulfi non si è costituito in giudizio.
All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato estinto, essendo intervenuta in data 15/09/2023 la delibera del Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.
Stabilisce l’art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 che “Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione