TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-07-10, n. 201501052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-07-10, n. 201501052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501052
Data del deposito : 10 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00188/2015 REG.RIC.

N. 01052/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00188/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2015, proposto da:
I A, rappresentato e difeso dagli avv.ti D D P e C C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6;

contro

Questura di Foggia;
Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del Decreto del Questore di Foggia, rilasciato dalla Questura il 18.02.2011, recante il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno n. 12FG002262 per motivi umanitari;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa P P e udito per la parte il difensore avv. D D P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del rifiuto, opposto dal Questore di Foggia, al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

A tal fine la parte ha proposto il presente ricorso, notificando l’atto alla Questura di Foggia e al Ministero dell’Interno presso i rispettivi domicili reali, anziché presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, che per legge li assiste.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

Alla camera di consiglio del 5.3.2015, è stata respinta l’istanza cautelare, rilevando altresì l’irritualità della notifica.

All’udienza pubblica del 6.5.2015, avvertito il difensore di parte, ai sensi dell’art.73, c.p.a., in merito al profilo di inammissibilità rilevato d’ufficio, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, in ossequio al disposto dell'art. 1, l. n. 280 del 1958, applicabile in virtù dell'art. 41, comma 3, c.p.a., ai sensi del quale “la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”, gli atti introduttivi dei giudizi proposti nei confronti delle Amministrazioni statali vanno notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale competente, con la conseguenza che la mancata notificazione in tali termini determina la nullità della stessa e l’inammissibilità del ricorso, salvo che non intervenga la costituzione in giudizio della Avvocatura stessa – cosa comunque non verificatasi nella specie.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio delle altre parti.

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