TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-07-26, n. 201300604
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N. 00604/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2013, proposto da:
H W, rappresentata e difesa dall'avv. G L, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, in persona del Prefetto pro tempore,
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha documentatamente dedotto essere intervenuta la conclusione del procedimento con sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno in data 30 maggio 2013;
per tali ragioni, considerata la satisfattività degli atti suindicati in relazione alla pretesa azionata in giudizio, nulla opponendo la difesa di parte ricorrente, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.