TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-01-19, n. 201500164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-01-19, n. 201500164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201500164
Data del deposito : 19 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02822/2012 REG.RIC.

N. 00164/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02822/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. P S, con domicilio eletto presso avv. P S, in Catania, Via Vecchia Ognina, 140;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, rappresentata e difesa dall'avv. F B, con domicilio eletto presso avv. F B in Catania, Via F. Crispi, 247;
Azienda Sanitaria Provinciale 5 di Messina, non costituita in giudizio;
Comune di Messina, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Antonino Maggio;

per l'annullamento

- della nota prot. 4278 del 12.09.2012 con la quale l’ASP di Catania ha accertato il grado di non autosufficienza del soggetto assistito;

- della nota prot. 7177 del 3.07.2012 dell’ASP di Messina;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’Oasi Cristo Re, con sede in Acireale, permette di essere una -OMISSIS- che si occupa del ricovero e cura di anziani indigenti, fra cui - per quanto di interesse nell’odierna vicenda – del sig. Maggio Antonino, persona riconosciuta invalida al 100% dal Tribunale del lavoro, e destinataria della indennità di accompagnamento riconosciuta dalla Prefettura di Catania, la cui patologia è stata accertata dall’Inps con carattere di permanenza, in misura tale da non richiedere ulteriori visite di controllo (cfr. documentazione in atti).

Aggiunge l’-OMISSIS- che, secondo l’architettura del sistema ricavabile dalla legge, le spese di ricovero dei soggetti ospitati sono sostenute dai Comuni attraverso l’erogazione di: a) una retta socio-assistenziale di base;
b) una retta socio-assistenziale integrativa riconosciuta solo a favore degli anziani che versano in condizioni di non autosufficienza superiori al 74%.

Con riferimento alla condizione del signor Maggio Antonino, si afferma in ricorso che l’azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania, con la nota prot. 4278 del 12.09.2012, rispondendo all’

ASP

5 di Messina, e per conoscenza all’-OMISSIS-, ha attestato che il paziente presenta un grado di non autosufficienza pari al 100%, aggiungendo che comunque “ non presenta patologie acute o subacute necessitanti di prestazioni sanitarie integrative, ovvero aggiuntive a quelle già dovute per convenzione dalla struttura ”.

Da tale atto, l’-OMISSIS- ha ricavato l’esclusione del diritto a percepire l’integrazione della retta socio-assistenziale per il paziente in questione, ed ha conseguentemente proposto il ricorso in epigrafe, con il quale deduce:

1.- la violazione dell’art. 59 della L.R. 33/1996 che correla l’obbligo di pagamento della retta integrativa semplicemente alla sussistenza di un determinato grado di non autosufficienza dell’ospite, e consente all’azienda sanitaria di verificarne esclusivamente la sussistenza. Evidenzia che, per contro, nel caso di specie l’azienda sanitaria ha contraddittoriamente accertato la totale non autosufficienza del soggetto, e nel contempo escluso che si possa corrispondere la retta integrativa. In aggiunta, rileva la mancanza di alcuna comunicazione di avvio del procedimento finalizzata all’accertamento che oggi viene contestato;

2.- la violazione dell’art. 5, co. 4, della L.R. 33/1996 in combinazione con l’art. 17 della L.R. 22/1986;

3.- l’ insufficienza ed illogicità della motivazione su cui si regge il provvedimento impugnato;

4.- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del

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