TAR Aosta, sez. I, sentenza 2015-07-14, n. 201500050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2015-07-14, n. 201500050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201500050
Data del deposito : 14 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00038/2015 REG.RIC.

N. 00050/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2015, proposto da:
A F M, G D, N S, P S, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Bali', S V, con domicilio eletto presso il primo in Aosta, Via Lucat, 2/A;

contro

Comune di Aosta, n.c. ;

nei confronti di

C C, rappresentato e difeso dagli avv.ti D P e L P, con domicilio eletto presso il primo in Aosta, piazza Narbonne, 16;

per l'annullamento

- dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale del Comune di Aosta Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 - Elezioni Comunali anno 2015 - mod n. 115/EC;

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale, Elezioni comunali del Comune di Aosta 2015 mod. n. 123/EC, nelle parti relative alle operazioni di scrutinio, alla ripartizione dei seggi tra le liste e alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale avvenuta in data 15 maggio 2015, con conseguente correzione del risultato delle elezioni e sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati eletti con coloro che hanno diritto di esserlo;
dell'atto di proclamazione degli eletti;

- di ogni atto preordinato, conseguente o connesso e, in particolare, della deliberazione del Consiglio Comunale di Aosta del 20 maggio 2015, con cui è stata convalidata l'elezione dei Consiglieri Comunali sulla base del verbale di proclamazione sopra citato del 15 maggio 2015


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, nella qualità di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Aosta (ed i primi due anche di candidati per la lista n. 2 alle elezioni per cui è causa) - posto che uno scarto di 103 voti tra la propria coalizione e la lista n. 6 comporterebbe la fuoruscita della rappresentante di quest’ultima (odierna controinteressata) a vantaggio del primo escluso della propria coalizione - hanno proposto impugnazione avverso gli atti in epigrafe con particolare riferimento alla determinazione della cifra elettorale del proprio gruppo di liste (1744 in luogo di 1721) ed ad una pluralità di rilievi critici in ordine alle modalità di scrutinio di tutte le sezioni elettorali, concludendo per la correzione del risultato delle elezioni secondo legge ed in speciale modo per l’annullamento delle operazioni di scrutinio, ripartizione dei seggi tra le liste e proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, con conseguente correzione del risultato delle operazioni e sostituzione della candidata C C con il candidato Paolo Sammaritano.

Si è costituita la controinteressata C C, concludendo per l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso principale.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono. Parimenti, in ragione delle argomentazioni di seguito svolte, si ritiene non debbano trovar ingresso ulteriori sviluppi delle istanze istruttorie formulate.

In via preliminare vanno dichiarate inammissibili le doglianze volte a censurare asseriti vizi delle operazioni elettorali astrattamente idonee a caducare l’intera votazione in ragione della propria portata in toto viziante: ed, invero, essendo il ricorso finalizzato esclusivamente all’attribuzione di un ulteriore seggio per effetto di una diversa determinazione della cifra elettorale spettante alla coalizione di appartenenza – e non già all’annullamento dell’intero procedimento elettorale – i motivi di ricorso sub 2, 3 e 4 (ad eccezione dei rilievi sulle schede nulle) si presentano irrilevanti perché privi di attinenza con le domande dei ricorrenti e quindi inammissibili: e ciò – a conferma dell’irrilevanza/inammissibilità di siffatte censure - in disparte non solo l’infondatezza dei relativi rilievi in quanto configuranti vizi di mera irregolarità del tutto inidonei ad inficiare la regolarità delle operazioni elettorali, dello scrutinio delle schede e della redazione dei verbali (mancata indicazione dei rappresentanti di lista, mancata allegazione del relativo atto di designazione o contestuale nomina dello stesso soggetto in più sezioni;
mancata apposizione di sigle accanto alle correzioni dei verbali;
discrepanza nel computo delle schede quanto a rapporto tra autenticazione ed utilizzo delle stesse, o tra autenticazione e numero degli elettori;
mancata indicazione degli orari, dei nominativi dei soggetti incaricati per il ritiro dei plichi, del rispetto delle disposizioni di custodia dei seggi e barratura dei fogli non compilati. Al riguardo è significativo il continuo rinvio operato dai ricorrenti a quanto registrato dall’ufficio centrale del Comune di Aosta, presieduto dal magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, ex art. 69 L.R. 4/1995 in cui sono segnalate diverse irregolarità e carenze: ed, invero, queste ultime, pur rilevando ad altri fini – i.e. valutazione sull’operato dei componenti dei seggi – non necessariamente si traducono in vizi di legittimità idonei ad incidere sugli esiti della procedure e, in nessun caso, sull’attribuzione dei seggi);
ovvero addirittura l’astratta fondatezza dei lamentati vizi di legittimità (avvenuta ammissione al voto, nella sezione 34, di un appartenente alle forze dell’ordine in servizio presso il seggio ma residente in altro Comune), comunque irrilevante nel caso di specie perché mai idonei a conseguire il bene della vita oggetto del ricorso (attribuzione di un seggio ulteriore per effetto della correzione della cifra elettorale).

Infondato perché non supportato da alcun riscontro documentale (e comunque irrilevante in quanto inidoneo a superare la prova di resistenza) si presenta poi il primo motivo di ricorso, atteso che dagli atti di causa emerge come ai fini della determinazione della cifra elettorale attribuita alla coalizione delle liste 1 e 2 si sia correttamente tenuto conto dei voti attribuiti alle singole liste e dei voti assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e vice-sindaco. Parimenti è da dirsi quanto alle censure relative alle schede nulle posto che, per un verso, la qualificazione del tipo di nullità operate in sede di verbale non costituisce vizio della valutazione in tal senso operata;
e, per altro verso, non vi è alcuna prova o almeno indizio di prova (non potendosi tale considerare i vaghi riscontri offerti da parte ricorrente: considerazioni statistiche, voci genericamente riportate da un soggetto di parte;
incerte considerazioni sulla tipologia di nullità) nel senso della necessità di procedere a correzione di tale valutazione al fine dell’attribuzione alle proprie liste dei voti de quibus .

In conclusione il ricorso va respinto.

Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.

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