TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-09-19, n. 202205819
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2022
N. 05819/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ON Di MA in Napoli, via Monte San Michele n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
- del Decreto della Prefettura di Napoli GAB./STAFF SIC. CITT. 17668/12B16, in data 26 settembre 2018, notificatogli in data 4 ottobre 2018, volto al divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza smaltimento del giorno 12 luglio 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a. (aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113) e del Decreto P.d.C.S. del 28 luglio 2021, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del decreto emanato dalla Prefettura della Provincia di Napoli in data 26 settembre 2018, recante il divieto per il ricorrente di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, a seguito del rinvenimento, in un locale pertinenziale alla sua abitazione, di fuochi pirici ed artifizi artigianali ivi depositati in prossimità dei festeggiamenti della imminente notte di San Silvestro, e del suo deferimento all’autorità giudiziaria “per i reati, in concorso (art.110 c.p.), di cui agli artt. 9 e 10 L. 497/74 (detenzione e fabbricazione illegale di materiale esplosivo), art. 678 c.p. (fabbricazione e/o commercio di materie esplodenti), art.47 TULPS (detenzione, commercio e trasporto di polvere pirica o qualsiasi altro esplosivo senza licenza del Prefetto), art.648 c.p. (ricettazione)” .
Il provvedimento gravato si fonda sul rilievo della mancanza dei requisiti morali e di sicurezza che la legge richiede nei soggetti titolari di autorizzazioni di polizia, evincibile dalle vicende penali che hanno interessato il ricorrente e che hanno anche condotto al suo arresto.
Avverso tale atto il ricorrente propone censure di violazione di legge (segnatamente degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 773/1931 e artt. 7 e 8 L. 241/1990) e di eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, stigmatizzando, in particolare, la violazione della partecipazione procedimentale, l’inadeguatezza dell’istruttoria, l’assenza dei presupposti, il travisamento dei fatti e l’assenza della chiara enucleazione delle ragioni per cui lo stesso è stato ritenuto capace di abusare delle armi.
Lamenta, inoltre, la mancata considerazione della sua complessiva personalità, avendo la Prefettura del tutto obliterato che al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria, datato 31 dicembre 2017, era seguita una sentenza di patteggiamento dalla quale si evincerebbe, con chiarezza, l’esclusiva responsabilità penale personale di un soggetto terzo (il nipote, che avrebbe depositato i fuochi all’insaputa dello zio), e, inoltre, che non era stata ancora accertata alcuna penale responsabilità in capo ad esso ricorrente, sempre dichiaratosi estraneo ad ogni accusa.
2. Costituitasi per resistere in giudizio, l’intimata Amministrazione ha eccepito l'infondatezza delle esposte