TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-27, n. 202300070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-27, n. 202300070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300070
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00070/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00212/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2022, proposto da -OMISSIS-, nato in-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. N R V, PEC venece.nino@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-e domiciliati ex lege in -OMISSIS-Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;



per l'annullamento

del Decreto prot. n. -OMISSIS-(notificato il 3.3.2022), con il quale il VicePrefetto Vicario di -OMISSIS-ha revocato al sig. -OMISSIS- le misure di accoglienza per migranti richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con Decreto prot. n. -OMISSIS-(notificato il 3.3.2022) il VicePrefetto Vicario di -OMISSIS-ha revocato al sig. -OMISSIS-, nato in-OMISSIS-, le misure di accoglienza per migranti richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015, in quanto con nota del 23.2.2022 la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-aveva comunicato alla Prefettura di -OMISSIS-che il giorno precedente il sig. -OMISSIS- era stato arrestato in flagranza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990 ed era stato sottoposto agli arresti domiciliari e poi tradotto in carcere, per le ripetute violazioni della detenzione domiciliare, specificano “che sussistono esigenze di celerità del procedimento e pertanto si omette la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990”.

Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 24.3.2022 e depositato il 15.4.2022, ha impugnato il predetto Decreto prot. n. -OMISSIS-del 22.2.2022, deducendo:

1) la disapplicazione dell’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015 per la violazione dell’art. 20, comma 1, della Direttiva n. 33/2013, in quanto tale norma stabilisce che la revoca delle misure di accoglienza per migranti, richiedenti protezione internazionale, può essere adottata solo in casi eccezionali, richiamando la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12.11.2019 nella causa n. 233/2018, le Sentenze del TAR Toscana, di disapplicazione dell’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015, e l’Ordinanza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 8540 del 30.12.2020, con la quale è stato chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di valutare la compatibilità del predetto art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015 con il suddetto art. 20, commi 4 e 5, della Direttiva Europea n. 33/2013;

2) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto, nella specie, non ricorrevano esigenze di celerità del procedimento, peraltro non motivate, che potevano giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento;

3) la violazione dell’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e genericità della motivazione, in quanto la Prefettura di -OMISSIS-non aveva effettuato alcuna indagine istruttoria ed accertato “quelle circostanze individuali che giustificherebbero” l’emanazione del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-si sono costituiti in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Questo Tribunale:

-con Decreto n. 3 del 7.4.2022 ha respinto la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

-con Ordinanza n. 52 del 28.4.2022 ha respinto la domanda cautelare ed ha sospeso il giudizio, in quanto la III^ Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 8540 del 30.12.2020 aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se l’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015 risulta incompatibile con i commi 4 e 5 dell’art. 20 della Direttiva Europea n. 33/2013, quando viene applicato, come nella fattispecie di cui è causa, ad un “richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle persone vulnerabili, autore di un comportamento violento, posto in essere

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