TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-07-26, n. 201608579
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N. 08579/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05031/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5031 del 2016, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, Via Filippo Civinini 12;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa per legge dall'A C, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
C M L, rappresentato e difeso dagli avv.ti N P e N P, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Via Barnaba Tortolini, 34;
Eleonora Mamalchi;
per l'annullamento
dei provvedimenti prot. 23900 del 12.02.2016 e prot. 51748 del 29.03.2016, con i quali il Municipio Roma I Centro ha negato l’accesso agli atti in relazione ai lavori di ristrutturazione in corso in Roma, Vicolo del Bologna 77 - 78,
e per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di C M L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Il ricorrente impugna le note prot. n. 23900 del 12.02.2016 e prot. n. 51748 del 29.03.2016, con le quali il Municipio Roma I Centro ha negato l’accesso agli atti relativi ai lavori di ristrutturazione in corso in Roma, Vicolo del Bologna 77 - 78.
2. Con il presente ricorso l’istante chiede l’accertamento del diritto di accesso a tutti i documenti richiesti, finalizzato alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi, con specifico riguardo alla questione della regolarità abilitativa delle opere realizzate sul tetto dell’immobile in questione, sul quale affaccia la propria abitazione sita in Vicolo De’Cinque, 16.
Esso chiede altresì il risarcimento dei danni.
In particolare, la parte ricorrente fa presente:
a) che nell’immobile di Vicolo del Bologna 77 - 78 sono in corso dei lavori i quali paiono configurare opere di rilievo volumetrico e di impatto urbanistico significativo;
b) che una prima domanda di accesso agli atti, inoltrata via PEC in data 21.12.2015 e sollecitata con richiesta del 22.1.2016, è stata dapprima respinta con provvedimento del 12.2.2016 ritirato il 21.3.2016, motivato con riferimento all’assenza della dimostrazione di un interesse specifico da parte dell’istante;
c) che la nuova istanza del 23.3.2016, recante nuova documentazione fotografica in allegato, è stata respinta con atto del 29.3.2016, ritirato il 5.4.2016, con analoga motivazione, recante anche il riferimento a un “procedura di ispettorato edilizio” in corso;
d) che sussistono i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda di accesso, in considerazione della posizione qualificata del richiedente e dell’attività edilizia in corso sull’immobile prospiciente il proprio.
3. Si sono costituiti in giudizio Roma Capitale e il controinteressato M L, resistendo al ricorso.
In esito alla reiezione della domanda cautelare con l’ordinanza n. 2609/2016, il ricorso è stato nuovamente chiamato per la discussione alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2016 e quindi trattenuto in decisione.
4. Va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività proposta dalla difesa di Roma Capitale, in quanto:
- con l’atto prot. n. 23900 del 12 febbraio 2016 Roma Capitale, pur pronunciandosi oltre il termine di trenta giorni dall’istanza originaria, ha adottato un atto in parte interlocutorio, affermando che “soltanto in presenza di adeguata dimostrazione di un interesse specifico del richiedente sarà consentito il rilascio della documentazione richiesta”;
- l’odierno ricorrente ha conseguentemente presentato la seconda istanza del 23.3.2016, con documentazione integrativa, sulla quale l’Amministrazione ha pronunciato il proprio diniego definitivo in data 29 marzo 2016;
- rispetto a quest’ultimo atto, che non ha carattere meramente confermativo del precedente, l’impugnazione risulta tempestivamente notificata in data 16 aprile 2016, e ritualmente depositata in data 27 aprile 2016;
- analoga tempestività va comunque rilevata, per completezza, con riferimento al primo diniego, che è stato ritirato in data 21 marzo 2016.
5. Sussistono nella specie la legittimazione e l’interesse del ricorrente a chiedere e a ottenere l’accesso alla documentazione in questione.
E’ noto che, nel giudizio sull’accesso, il giudice amministrativo deve limitarsi a rilevare la sussistenza di un’esigenza di tutela che non sia manifestamente pretestuosa o priva di qualsivoglia nesso con il contenuto dei documenti richiesti.
Nella specie la documentazione sia catastale sia visiva allegata agli atti denota con evidenza sia l’attività edilizia in corso sia l’obiettiva situazione di vicinitas dell’immobile del ricorrente: requisito che è sufficiente qualora sussista in capo non solo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio (TAR Lazio, sez. II - quater, 15 aprile 2015, n. 5613).
Nella specie è evidente, poi, che la documentazione richiesta è funzionale alla tutela (in sede stragiudiziale o nelle varie sedi giurisdizionali) dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente, in presenza dell’allegazione di una situazione di possibile non conformità urbanistica dei manufatti in questione.
D’altra parte non si rilevano chiari indici di emulatività o pretestuosità della richiesta;indici che peraltro sono difficilmente apprezzabili nella presente sede, nella quale si controverte del riconoscimento, meramente strumentale e conoscitivo, del solo diritto di accesso agli atti, impregiudicate restando - ovviamente - le questioni di merito sottostanti.
Infine, va rilevato che il riferimento, contenuto nell’atto prot. n. 51748 del 29 marzo 2016, al fatto che la richiesta “non potrebbe comunque essere evasa essendo pendente una procedura di ispettorato edilizio” è ultroneo ai fini che qui interessano, in quanto il nocciolo motivazionale della decisione dell’Amministrazione consiste nella carenza di interesse personale e concreto del richiedente, da cui consegue un sostanziale diniego di accesso e non il semplice differimento prospettato solo in via ipotetica.
6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve conclusivamente essere accolto.
Va quindi ordinato a Roma Capitale di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione in via amministrativa o dalla notificazione della stessa a cura del ricorrente medesima, l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza, mediante estrazione delle relative copie.
7. La domanda di risarcimento del danno da ritardo deve invece essere dichiarata inammissibile, nonostante l’omessa trattazione col rito ordinario, che non è necessaria in caso di manifesta inammissibilità (cfr. analogamente TAR Latina, n. 470 del 2013, con riferimento al giudizio sul silenzio).
Ciò in quanto nel caso di specie la domanda, proposta in via subordinata rispetto all’omesso accoglimento della domanda cautelare, è stata comunque genericamente ancorata al rilievo del pregiudizio per la possibilità per il ricorrente di poter adeguatamente difendere le proprie ragioni: pregiudizio che allo stato appare prospettato in via del tutto generica e ipotetica.
8. Le spese seguono la prevalente soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate in dispositivo.