TAR Napoli, sez. IV, decreto cautelare 2020-03-21, n. 202000437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, decreto cautelare 2020-03-21, n. 202000437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000437
Data del deposito : 21 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2020

N. 00514/2020 REG.RIC.

N. 00437/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00514/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2020, proposto da -OISSIS-. e -OISSIS-in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore -OISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G L, C D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr Campania, I.C. Costantini di San Paolo Belsito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota n. prot. 226/2020 emessa il 23.01.2020 dall'Istituto Comprensivo "Costantini" di San Paolo Bel Sito (NA), in persona del Dirigente Scolastico p.t., che ha quantificato in modo insufficiente le ore di sostegno attribuite al minore;• nel merito, riconoscere il diritto dell’alunno -OISSIS-al sostegno scolastico ed all’assistenza materiale continuativa per l’intero monte orario scolastico di frequenza anche per le annualità successive;

per l’accertamento

del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali secondo il rapporto 1:1 (un insegnante in affiancamento per ogni ora di impegno scolastico) per l’intero monte ore (pari a 40 ore settimanali) o, comunque, in rapporto adeguato alla sua patologia;

nonché l’accertamento

del diritto del minore a beneficiare del servizio di assistenza materiale di base per tutto il tempo di permanenza a scuola (per la cura dell’igiene personale e per la consumazione del pasto durante la mensa scolastica);

in via subordinata

il riconoscimento del diritto del minore ad avere assegnato un numero di ore di sostegno, l’assistenza materiale e l’assistenza specialistica adeguate alla sua patologia, previa valutazione, da effettuarsi in sede di PEI (che non risulta redatto per l’anno in corso), delle concrete esigenze;

e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche non conosciuti comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente, e la cui trattazione era stabilita per la

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