TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-10-07, n. 202402333
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Testo completo
Pubblicato il 07/10/2024
N. 02333/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di -O-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-O-, rappresentata e difesa dagli avvocati R C e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di ammonimento n. -O- del 3 novembre 2023, prot. uscita n. -O- del 6 novembre 2023, letto integralmente all’odierno ricorrente in data 24 novembre 2023, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati dal ricorrente il 17 luglio 2024:
- del provvedimento Affare Legale -O-, depositato in codesto procedimento in data 17 giugno 2024, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -O- e di -O-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il signor -O- ha impugnato il decreto prot. n. -O- del 6 novembre 2023, in forza del quale il Questore di -O- lo ha ammonito ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Nello specifico, l’Autorità di pubblica sicurezza ha disposto la suddetta misura in accoglimento dell’istanza presentata dalla signora -O-, con cui la stessa ha rappresentato plurime condotte di minaccia e di molestia poste in essere dal signor -O- – fratello del signor -O-, marito dell’istante – tali da configurare i presupposti degli atti persecutori.
2. Avverso il provvedimento di ammonimento, il signor -O- ha proposto le seguenti censure.
I) “ Errore sul fatto - violazione e falsa applicazione di legge, difetto o carenza di motivazione, illogicità e/o irragionevolezza, carenza di istruttoria, violazione di legge, violazione degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, sia per quanto riguarda l’urgenza, sia per quanto riguarda il merito della decisione di adottare un provvedimento di ammonimento ”.
Nella prospettiva attorea, il provvedimento questorile risulterebbe basato solo sulla versione dei fatti fornita dalla presunta persona offesa, in assenza di riscontri resi da terzi e senza tener conto della complessiva situazione familiare esistente tra il ricorrente e il fratello (marito della signora -O-), contraddistinta da una reciproca e annosa conflittualità derivante da una causa ereditaria intentata da quest’ultimo nei confronti dell’odierno esponente. In specie, il ricorrente e altre persone informate sui fatti, qualora sentiti nel corso del procedimento, avrebbero potuto fornite all’Amministrazione utili chiarimenti al fine di inquadrare la vicenda nel contesto di una pendente lite giudiziaria, concernente proprio il compendio immobiliare, allo stato in comunione ereditaria tra i fratelli, all’interno del quale si sono verificati i contestati episodi di molestia.
II) “ Errore sul fatto - violazione e falsa applicazione di legge, difetto o carenza di motivazione, illogicità e/o irragionevolezza, carenza di istruttoria;errata interpretazione dell’art. 612-bis c.p. cosi come integrato dal DL 11/2009. L 38/2009, DL 93/2013 e L 119/2013 ”.
Il ricorrente ha lamentato, sotto altro profilo, il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione: lo stato psicologico di ansia e timore, derivante dalle liti familiari connesse alla questione ereditaria, sarebbe invero riscontrabile soltanto in capo al ricorrente, il quale subirebbe aggressioni ogni volta che entra nell’immobile comune. La Questura, inoltre, avrebbe omesso di valutare l’incidenza, nello stato di ansia e di paura denunciato dalla signora -O-, del rilevante intervallo di tempo sussistente tra l’inizio dei fatti così come narrati da quest’ultima e la presentazione dell’istanza di ammonimento.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di -O-, nonché la signora -O-, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Le Amministrazioni resistenti – in adempimento della richiesta istruttoria disposta da questa Sezione con ordinanza n. -O- del 7 marzo 2024, assunta in esito alla camera di consiglio del 6 marzo 2024 – hanno depositato una relazione sui fatti di causa, corredata dalla documentazione valutata in sede procedimentale (ossia l’istanza di ammonimento con i relativi allegati).
4. Con ordinanza n. -O- del 14 maggio 2024, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente al limitato scopo di disporre che l’Amministrazione provvedesse a rivalutare la sussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ammonimento.
5. Con atto depositato in giudizio il 17 giugno 2024, la Questura di -O- – previa rivalutazione dei presupposti di fatti posti alla base della misura contestata, in seguito all’escussione testimoniale dei soggetti a conoscenza delle condotte descritte nell’istanza di ammonimento – ha confermato il decreto prot. n. -O- del 6 novembre 2023.
In specie, l’Autorità questorile ha rilevato come il provvedimento sia “ pienamente legittimo, atteso che i fatti si collocavano in un arco temporale significativo e che la vicenda in oggetto si inscriveva in un contesto relazionale delicato in cui si fronteggiavano interessi collidenti ma non per questo declassificabili dal punto di vista della rilevanza preventiva e che solo l’efficacia monitoria, tipica del provvedimento contestato, abbia comportato la cessazione delle condotte moleste ”.
6. Il ricorrente ha impugnato l’atto di conferma con motivi aggiunti, riproponendo le censure già avanzate con il ricorso introduttivo.
In particolare, il ricorrente ha osservato come l’ammonimento, anche a seguito della rinnovata istruttoria, continui a fondarsi in via esclusiva sulle dichiarazioni della presunta persona offesa, da ritenersi sfornite di riscontro probatorio e per la maggior parte confutate dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti sentite dalla Questura. Quest’ultima, inoltre, sarebbe giunta a conclusioni lacunose e illogiche: l’Autorità, invece di eseguire, sulla base dei criteri indicati nell’ordinanza propulsiva, una rivalutazione della sussistenza ex tunc dei presupposti che dovevano sussistere per l’emissione della misura contestata, avrebbe ricercato qualche elemento favorevole per giustificare ex post l’adozione del provvedimento originario, senza chiarire in alcun modo perché lo stesso fosse stato emesso con urgenza e senza eseguire alcuna fase istruttoria.