TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-03-27, n. 201400533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-03-27, n. 201400533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400533
Data del deposito : 27 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00255/2010 REG.RIC.

N. 00533/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00255/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2010, proposto da:
UA DO, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Bucci, Vittorio Gatti, con domicilio eletto presso Enrico Bucci in Torino, via G. Casalis, 68;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
QUESTURA DI ALESSANDRIA;



per l'annullamento

- del decreto del Questore di Alessandria, prot. n. 266/A12/09/IMM datato 14/12/2009, notificato all'esponente l'11/01/2010, con il quale viene respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno con invito a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla data di notifica,

- di ogni altro atto, conseguente o presupposto, relativo all'atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. 266/A12/09/Imm., del 14 dicembre 2009, il Questore della Provincia di Alessandria ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno che, in precedenza, era stata avanzata, per motivi di lavoro autonomo, dal sig. DU CI, di cittadinanza albanese. Nella motivazione del rigetto l’amministrazione ha evidenziato che il sig. CI “ ha manifestato, durante la permanenza sul Territorio Nazionale, una condotta di vita che induce a formulare un giudizio positivo di pericolosità sociale ”, avendo egli riportato condanna, con sentenza del Tribunale di Alessandria del 3 aprile 2008, per il reato di cui all’art. 601 c.p. (tratta di persone, aggravata dalla minore età della persona offesa) ed essendo stato denunciato per il reato di minaccia ex art. 612 c.p.

Il sig. CI ha impugnato siffatto diniego dinnanzi a questo TAR, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, e formulando un unico motivo di illegittimità, così rubricato:

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