TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-11-09, n. 202301247
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2023
N. 01247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2023, proposto da
C G, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
- dell'atto, recante la “ revoca convenzione p.l. carrabile privato ”, prot. Pt/N19/448, adottato in data 4.12.2019 per conto di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e comunicato il 2.1.2020;
- del successivo atto prot. B.U.E.L./ING/500 dell’8/7/2020 di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, avente ad oggetto “ passaggio a livello in consegna ad utente privato posto al km 74+892 della linea Bari-Taranto - convenzione del 03.11.1976 revocata ai sensi dell'art. 5 della stessa ”, recante la conferma del precedente provvedimento di revoca;
nonché, per il ripristino, anche in via cautelare e d'urgenza,
- del possesso e/o del diritto di transito, da parte del ricorrente, attraverso il passaggio a livello privato esistente sui fondi di sua proprietà;
Visti il ricorso per riassunzione ex art. 11 c.p.a. e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori avv.to G. Calella e avv.to S. Salvato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9.1.2023, tempestivamente depositato, C G, premesso di essere proprietario e possessore di due fondi, siti in agro di Martina Franca alla Contrada “Rampone”, individuati in Catasto al foglio 60 p.lle nn. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 182, 183, 196, 197, 199, ha riassunto ex art. 11 comma 4 c.p.a, dinanzi a questo T.A.R. il giudizio, originariamente incardinato innanzi al Tribunale Civile di Taranto con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. del 27.7.2020, a seguito di regolamento di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c. definito con ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 5469 pubblicata il 10.11.2022, con il quale ha ora impugnato - in questa sede e per la prima volta - l’atto recante la “ revoca convenzione p.l. carrabile privato ”, prot. Pt/N19/448, adottato per conto di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (FSE) - gruppo Ferrovie dello Stato, in data 04.12.2019 e consegnato al ricorrente in data 2.1.2020, nonché il successivo atto prot. B.U.E.L./ING/500 del 8/7/2020, sempre di F.S.E., avente ad oggetto “ passaggio a livello in consegna ad utente privato posto al km 74+892 della linea Bari-Taranto - convenzione del 03.11.1976 revocata ai sensi dell’art. 5 2 della stessa ”, di conferma del precedente provvedimento di revoca; ha quindi chiesto, in ogni caso, il ripristino del possesso e/o del diritto di transito del passaggio a livello privato esistente sui predetti fondi di sua proprietà (destinati, rispettivamente, ad attività agricola e turistico-ricettiva).
1.1. In limine litis , il ricorrente in riassunzione ha chiesto di essere rimesso in termini per la proposizione del presente giudizio (impugnatorio), deducendo di essere incorso in errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto nelle note impugnate indicate in epigrafe la F.S.E. non avrebbe indicato l’Autorità giudiziaria cui ricorrere, né avrebbe fatto precedere le stesse dalla comunicazione di