TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-02-20, n. 201502964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-02-20, n. 201502964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502964
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11099/2013 REG.RIC.

N. 02964/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11099/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11099 del 2013, proposto da:
D T T, T M, S P, rappresentati e difesi dagli avv. L A B, E B L, V M, E R, con domicilio eletto presso Studio Legale Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

contro

Banca D'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. D M, D L L, G T, domiciliata in Roma, Via Nazionale, 91;

per l'annullamento

della delibera n. 399/2013 con cui la Banca d'Italia ha irrogato la sanzione pecuniaria nei confronti dei ricorrenti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che con il ricorso in esame le parti ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria irrogati dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 144 e 145 del T.U. Bancario (d.lgs. n. 385\1993) a causa dei rispettivi ruoli rivestiti nell’ambito dell’istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena;

- che i ricorrenti sollevano contro il provvedimento impugnato censure di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare;

- che il ricorso è passato in decisione in occasione della pubblica udienza del 28 gennaio 2015, nel corso della quale il Collegio ha avvertito le parti della possibile definizione del gravame mediante sentenza di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come prescritto dall’art. 73 III coma c.p.a.;

Ritenuto che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso in esame rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario;

- che, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94\2014 depositata in cancelleria il 15 aprile 2014 ha, innanzitutto, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 133 comma 1 lettera “l”, 134 comma I lettera “c” e 135 comma I lettera “c” del d. lgs. n. 104\2010 (codice del processo amministrativo) nella parte in cui attribuivano al Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia;

- che tale dichiarazione di incostituzionalità è scaturita dalla constatata violazione, da parte delle norme in questione, dell’art. 76 Cost., a causa dell’eccesso di delega in cui è incorso il legislatore delegato rispetto a quanto previsto dall’art. 44 della L. 69\2009, in cui si richiedeva di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della stessa Consulta e delle Giurisdizioni superiori, compresa la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, regolatrice della giurisdizione;

- che, inoltre, la Corte Costituzionale, con la medesima sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma I numeri 17 e 19 del c.p.a., norme abrogative della giurisdizione del Giudice Ordinario sulla materia (con devoluzione alla competenza funzionale della Corte di Appello);

Ritenuto che non possa rilevare in proposito il diverso avviso espresso nella sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, in quanto precedente alla pronunzia della Corte Costituzionale, e, per di più, relativa alle sanzioni irrogate dalla Consob, e non dalla Banca d’Italia;

- che, comunque, le ragioni che militerebbero -secondo la citata pronunzia della CEDU- per la necessità di una udienza pubblica non depongono per la sussistenza della giurisdizione amministrativa, perché eventuali lesioni del principio del contraddittorio in un dato rito implicano, se necessario, una correzione da parte del legislatore, e non certo la devoluzione ad una diversa giurisdizione;
sia perché il Giudice sovranazionale non pare, comunque, avere distinto tra oralità dell’udienza (certamente assicurata anche nel rito camerale civile, in cui è prevista la presenza delle parti) e pubblicità della stessa (comportante la presenza di pubblico durante la celebrazione dell’udienza);

Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto sussiste sulla controversia in esame la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa andrà riassunta nel perentorio termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salve le eventuali preclusioni e decadenze già maturate (art. 11 c.p.a.);

- che in ragione del fatto che il ricorso in esame è stato proposto prima della pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale le spese posono essere interamente compensate fra tutte le parti;

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