TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-11-06, n. 201402910
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N. 02910/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01733/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1733 del 2014, proposto da C D, R G, rappresentati e difesi dall’avv. A F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia n. 226;
contro
Ufficio Elettorale Centrale - Ufficio Elettorale delle Sezioni Nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149;
Comune di Motta Sant’Anastasia, in persona del Sindaco pro tempore ;
nei confronti di
C A, rappresentato e difeso dall’Avv.A C ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza n. 51
Bellia Antonino, Nicosia Domenico, Urzì Giorgia, Pellegrino Ivan Alfio, Di Mauro Maria, Di Mauro Antonina, Vitale Gaetano, Alecci Maria Giovanna, Luca Antonino, F D, Giardinaro Giuseppina Egle, Schillaci Maria Santina, Fassiolo Candida, Consoli Natale, Testa Mario, Greco Daniele, Occhipinti Carmelo, Puglisi Annalisa, Santagati Antonella, R C;
per l'annullamento
- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale del 30.05.2014, nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Motta Sant'Atastasia il Dott. Anastasio C, avendo lo stesso riportato il maggior numero di voti validi pari a 1.485;
- del Verbale delle Operazioni dell’Ufficio Centrale del 09.06.2014, nella parte in cui sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale di Motta Sant’Anastasia Bellia Antonino, Nicosia Domenico, C A, Pellegrino Ivan Alfio, Di Mauro Maria, Di Mauro Antonina, Vitale Gaetano„ Alecci Maria Giovanna, Luca Antonino, F D, Giardinaro Giuseppina Egle, Schillaci Maria Santina, Fassiolo Candida, Consoli Natale, Testa Mario, Greco Daniele, Occhipinti Carmelo, Puglisi Annalisa, Santagati Antonella, R C;
- dei verbali delle Operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale delle Sezioni da 1 a 9 in ogni loro parte;
- delle Tabelle di scrutinio delle Sezioni da 1 a 9, anche nella parte in cui riportano un numero di voti difforme da quello risultante dai Verbali delle singole Sezioni e dalle preferenze effettivamente espresse dai cittadini elettori con le schede di voto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale - Ufficio Elettorale delle Sezioni Nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal controinteressato Anastasio C, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Catania, Via G. Carnazza, 51;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Motta Sant’Anastasia per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Alla tornata elettorale si presentavano, quali candidati Sindaci, i Sig.ri C A, C D, F D, R C, Giuffrida A E, S S M e A G C.
L’Ufficio Centrale delle Elezioni, con verbale del 30.05.2014, proclamava eletto alla carica di Sindaco del Comune il Dott. C A, collegato alle liste "Il Sole", "Articolo 4" e "Il Quadrifoglio" per avere lo stesso riportato il maggior numero di voti validi per l'elezione del Sindaco (pari a 1.485).
Il secondo candidato più votato, in base al superiore verbale, risultava il Sig. C D con 1.472 voti, collegato alle liste "Il Megafono-Lista Crocetta", "Scelta Giovane", "Renzi Adesso", "Rivoluzione Mottese", "Motta nel cuore" e "Innova Piano Tavola".
I ricorrenti in via principale lamentano che:
a) sarebbero stati attributi illegittimamente al candidato Sindaco proclamato eletto. Dott. C A, n. 69 voti che invece andavano correttamente conteggiati quali preferenze di lista e per il Consiglio Comunale ovvero soltanto come preferenze di lista;
b) sarebbero stati illegittimamente non attribuiti e/o annullati al secondo candidato più votato (C D) n. 195 voti.
A dire dei ricorrenti la corretta attribuzione dei voti escluderebbe che il Dott. C potesse risultare eletto Sindaco del Comune intimato, essendo il Signor C D il candidato maggiormente votato.
In via subordinata, i ricorrenti lamentano alcune irregolarità verificatesi durante le operazioni di scrutinio.
Pertanto, in via istruttoria chiedono la verifica di tutte le schede valide e di quelle nulle in tutte le sezioni elettorali (dalla n. 1 alla n. 9) e che sia demandato al verificatore di accertare la corrispondenza tra i dati elettorali tratti dalle tabelle di scrutinio e dai verbali delle singole sezioni e quelli risultanti dalle preferenze effettivamente espresse dal corpo elettorale per il tramite della scheda di voto.
Infatti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, da un lato le segnalazioni provenienti da rappresentanti di lista presenti al momento dello spoglio dimostrerebbero che nelle tabelle di scrutinio sarebbero stati riportati in favore del Sindaco eletto un numero di voti maggiore rispetto a quello risultante dal numero di schede scrutinate;dall’altro, in seno alle tabelle sezionali, sarebbero stati trascritti in danno del candidato Sindaco non eletto (C D) un numero di voti inferiore a quello risultante dal numero di schede scrutinate.
Pertanto i ricorrenti chiedono, in via principale:
1) la correzione del risultato elettorale e l’attribuzione al candidato C D di tutti i voti illegittimamente non attribuiti ed annullati nonché l’annullamento di tutti i voti illegittimamente attribuiti al candidato Sindaco eletto;
2) la proclamazione a Sindaco del comune di Motta Sant’Anastasia, previo annullamento della proclamazione alla carica di sindaco del Dott. C (avvenuta in data 30 maggio) nonché di tutti gli altri provvedimenti impugnati ivi compreso il verbale di programmazione dei Consiglieri comunali, del signor C D avendo lo stesso riportato il maggior numero di voti.
In subordine, laddove in sede di verificazione si riscontrassero i vizi dedotti in ricorso relativamente alla sezione n. 4, i ricorrenti chiedono di annullare il risultato delle operazioni elettorali nella suddetta sezione disponendo la rinnovazione dell’operazioni di voto.
Si è costituito l’Ufficio Elettorale Centrale per il tramite dell’Avvocatura dello Stato di Catania;
Si è costituito il controinteressato, signor C A, il quale ha eccepito:
1) l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di alcun elemento o principio di prova e quindi per il suo carattere esplorativo in ordine ai vizi rilevati sub 1.A-C, sub 2.A-F e sub 3.A-B, nonché l’infondatezza del motivo di ricorso sub 2-G.
2) l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso nella parte in cui contesta l’irregolarità verificatasi nella sezione n. 4 per erronea indicazione del numero dei votanti (865 in luogo di 856).
Il controinteressato ha inoltre proposto ricorso incidentale per i voti illegittimamente a lui non attribuiti nelle nove sezioni del Comune, deducendo in particolare “violazione e falsa applicazione art. 57 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, e artt. 38, 48 e 49, d.p.r.s. 20 agosto 1960 n. 3;travisamento dei fatti, difetto di istruttoria;violazione dell’art. 48 Cost. e dei principi di democrazia e sovranità popolare e di rispetto dell’autonomia locale”.
In data 4 ottobre 2014, il controinteressato ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle domande avanzate in sede di ricorso incidentale.
In data 20 ottobre 2014 i ricorrenti principali hanno depositato una memoria con la quale hanno replicato a quanto dedotto dal controinteressato sia in sede di costituzione che di ricorso incidentale.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2014 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO