TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202400328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202400328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400328
Data del deposito : 7 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2024

N. 00328/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01015/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2023, proposto da -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Passignano sul Trasimeno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- della Dottoressa -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Davalli, Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti e Silvia Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pier Paolo Davalli in Perugia, via del Sole, 8;

per l’accertamento

della violazione e/o elusione, da parte del Comune di Passignano sul Trasimeno, dell’obbligo di sottoporre alla revisione ordinaria biennale prescritta per l’anno 2022 la propria pianta organica farmaceutica o l’atto, diversamente nominato, di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico;

e per la condanna del Comune di Passignano sul Trasimeno, in persona del Sindaco p.t., a provvedere, ora per allora, entro gg. 30 (trenta) dalla pronuncia della sentenza o entro il diverso termine che sarà ritenuto congruo, alla predetta revisione con contestuale nomina di un Commissario ad acta che, perdurando l’inadempienza, provveda in luogo dell’Ente intimato;

il tutto, occorrendo, previo annullamento della nota del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), con la quale il Sindaco del Comune di Passignano sul Trasimeno ha riscontrato la nota della Società ricorrente in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Passignano sul Trasimeno e della -OMISSIS- della Dottoressa -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Passignano sul Trasimeno conta due sedi farmaceutiche, la seconda delle quali (la n. 2), contraddistinta dal Cod. Reg. -OMISSIS- e dall’insegna “-OMISSIS-”, è attualmente insediata nella Frazione di -OMISSIS-, presso i locali corrispondenti ai civici-OMISSIS-.

Riferisce la parte ricorrente di aver acquistato, con atto notarile del -OMISSIS-, l’azienda corrispondente alla “-OMISSIS-”, posta in vendita a seguito della dichiarazione, nel 2021, da parte del Tribunale di Perugia del fallimento della -OMISSIS- di -OMISSIS-, originaria proprietaria e titolare.

Il trasferimento della titolarità della sede n. 2 in capo all’odierna ricorrente, con riconoscimento del diritto all’esercizio dell’attività, è avvenuto con delibera del Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 n.-OMISSIS-, mentre la riapertura al pubblico ha avuto luogo, previo nulla osta della

AUSL

Umbria 1, in data -OMISSIS-.

1.1. Con nota del proprio legale, trasmessa a mezzo pec in data -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-), l’odierna ricorrente, evidenziato che l’ultimo atto pianificatorio in materia risale al provvedimento del Presidente della Giunta comunale n. 626 del 1978, ha diffidato il Comune a provvedere alla revisione biennale della pianta organica farmaceutica che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2022. Nella medesima sede la ricorrente ha chiesto copia di tutti gli atti e documenti prodotti o detenuti dal Comune concernenti, direttamente o indirettamente, la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico.

Con la nota prot. n. -OMISSIS-, oltre a riscontrare l’istanza di accesso, il Sindaco di Passignano sul Trasimeno ha evidenziato:

- che il trasferimento della titolarità della sede n. 2 in capo all’odierna ricorrente, con riconoscimento del diritto all’esercizio dell’attività, è avvenuto il -OMISSIS- e che la “-OMISSIS-” ha riaperto al pubblico l’-OMISSIS-;

- che con ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, in accoglimento dell’istanza dell’odierna ricorrente, la sede n. 2 è stata esonerata dalla turnazione con le altre farmacie del Trasimeno;

- il convincimento del Comune che « la presenza di una sede farmaceutica nella frazione di -OMISSIS- al servizio di -OMISSIS-, Piandimarte e Poggio, Trecine, Cerqueto di Trecine, Colpiccione e S. Ellero è conforme alla normativa vigente in quanto permette di soddisfare il requisito di accessibilità al servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree meno popolate, che altrimenti non verrebbe soddisfatto »;

- che la modifica delle zone esistenti pur essendo di competenza dei Comuni è comunque soggetta al parere di competenza della Aziende unità sanitarie locali e dell’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio;

- che la prima data utile entro cui procedere alla revisione o conferma delle zone esistenti nel territorio comunale è il 31 dicembre 2024.

1.2. La parte ricorrente ha agito in via principale, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per il riconoscimento dell’inadempimento del Comune e dell’obbligo dello stesso di provvedere a sottoporre alla revisione ordinaria biennale prescritta per l’anno 2022 la propria pianta organica farmaceutica.

Evidenzia la parte ricorrente che la pianta organica adottata dall’Amministrazione comunale nel 1978 non è mai stata sottoposta a revisione, pur a fronte del mutamento della disciplina di riferimento e del forte sbilanciamento tra la popolazione residente nelle due zone. In particolare, la zona di competenza della farmacia ricorrente – situata nella frazione di -OMISSIS- – conterebbe appena 690 abitanti, peraltro in diminuzione, risiedendo quadi i 9/10 della popolazione comunale – complessivamente poco meno di 6.000 abitanti – nella zona capoluogo.

1.3. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto, nell’ipotesi le si possa attribuire natura di atto provvedimentale, l’annullamento della nota sindacale -OMISSIS- contestando:

i. violazione dell’art. 239, comma 2, lett. a), l.r. n. 11 del 2015, incompetenza;

ii. violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 2, comma 2, l. n. 475 del 1968, 5, comma 1, l. n. 362 del 1991 e 1, comma 2, e 2, d.P.R. n. 1275 del 1971, nonché dei principi in materia;
eccesso di potere per infondatezza e pretestuosità dei motivi, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà manifesta.

2. Si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Passignano sul Trasimeno evidenziando in punto di fatto che la -OMISSIS- è classificata come “farmacia rurale” – come emerge dall’Elenco delle farmacie dell’

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