TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2017-12-11, n. 201702333
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Pubblicato il 11/12/2017
N. 02333/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02554/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2554 del 2017, proposto da:
I E H L, rappresentato e difeso dall'avvocato A E P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Toscana, n. 11;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia, n. 1
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto che le circostanze favorevoli al ricorrente sono emerse solo in corso di causa;