TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-12-06, n. 202400393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-12-06, n. 202400393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400393
Data del deposito : 6 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2024

N. 00393/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00172/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ICS Ufficio Rifugiati O , in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del RTI costituendo con la Fondazione Diocesana Caritas di Trieste O in relazione alla procedura CIG 938836216A, rappresentato e difeso dagli avvocati G Z, F Q e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo Trieste, in persona del Prefetto pro tempore , e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



nei confronti

Nova Facility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Signor e Isabella Paladin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale, Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, San Marco Società Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

In via principale

a) del decreto prefettizio n. 17012 del 19 marzo 2024 di aggiudicazione in favore di Nova Facility S.r.l. della procedura aperta “per l’affidamento dei servizi di accoglienza presso la struttura demaniale sia nel Comune di Monrupino, località Fernetti n. 16 con capienza massima di 95 posti. CIG 938836216”, comunicata all’odierna ricorrente in data 20 marzo 2024;

b) dei verbali di gara e/o di qualsiasi provvedimento o atto anche interno di verifica, nella parte in cui non si procede all’esclusione delle Ditte prime quattro classificate, ivi compresa Hera seconda classificata;

c) dell’eventuale avvio dell’esecuzione del contratto disposta in via d’urgenza o ad altro titolo che medio tempore dovesse essere disposta nelle more della stipula del contratto;

d) dell’eventuale contratto che dovesse essere medio tempore stipulato con l’aggiudicatario;

e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, sopravvenuto e/o connesso a quelli sopraindicati, anche non noto;

In via subordinata

f) degli atti dell’intera procedura di gara e quindi della lex specialis di gara, quali il bando, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico ed i relativi allegati e qualsiasi altro o provvedimento correlato a detta procedura, ivi compresi i verbali di gara ed il provvedimento di aggiudicazione;

g) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, sopravvenuto e/o connesso a quelli sopraindicati, anche non noto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ICS UFFICIO RIFUGIATI ONLUS il 9 settembre 2024 :

Per l’annullamento:

- degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

- del contratto stipulato in data 19.7.2024, circostanza nota solamente all’atto del deposito documenti dd. 5.9.2024 da parte di Nova Facility;

- del verbale di avvio del servizio disposto in data 1.8.2024 e allo stato non noto in quanto non depositato agli atti, nel termine del 5.9.2024, né da Nova Facility né dalla Prefettura;

- delle “disposizioni di servizio” ex art. 16, D.M. 49/2018 eventualmente impartite dal Responsabile del procedimento al Direttore dell’esecuzione del contratto, allo stato non note in quanto non depositate agli atti, nel termine del 5.9.2024, né da Nova Facility né dalla Prefettura;

- del processo verbale ex art. 18, comma 2, D.M. 49/2018, allo stato non noto in quanto non depositato agli atti, nel termine del 5.9.2024, né da Nova Facility né dalla Prefettura;

- di ogni altro atto o documento, allo stato non noto/i, sia anteriore/i che posteriore/i a detta consegna, che abbia inciso sull’effettuazione del servizio in maniera diversa rispetto a quanto risultante dall’offerta tecnica da parte dei concorrenti e di Nova Facility;

- della “relazione” dd. 15.7.2024 della Prefettura di Trieste che Codesto Ecc.mo T.A.R. ha disposto venisse depositata con ordinanza dd. 11.6.2024, n. 43;

- (in via prudenziale) della “relazione” di Nova Facility dd. 17.7.2024, oltre che della nota accompagnatoria della Prefettura (laddove non ritenuta tardivamente depositata ed ultronea in quanto non disposta dalla citata ordinanza del TAR);

per la condanna

della resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, che si riserva di meglio dettagliare anche all’esito della produzione istruttoria ed all’avvenuta conoscenza della comunicazione allo stato non nota;

in via istruttoria

per l’esibizione, ex art. 63, comma 2, C.p.a. oppure acquisire informazioni e documenti utili ex art. 64, comma 3, C.p.a.:

- del verbale di avvio del servizio disposto in data 1.8.2024 e allo stato non noto;

- delle “disposizioni di servizio” ex art. 16, D.M. MIT 49/2018 eventualmente impartite dal Responsabile del procedimento al Direttore dell’esecuzione del contratto;

- del processo verbale ex art. 18, comma 2, D.M. MIT 49/2018;

- della documentazione fornita da Nova Facility alla Prefettura al momento dell’aggiudicazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti speciali e dei dati del personale nei termini di cui all’offerta tecnica presentata;

- della documentazione fornita da Nova Facility alla Prefettura prima della stipula del contratto ai fini della verifica del possesso dei requisiti speciali e dei dati del personale nei termini di cui all’offerta tecnica presentata;

- di ogni altro atto o documento, allo stato non noto, sia anteriore che posteriore a detta consegna, che abbia inciso sull’effettuazione del servizio in maniera diversa rispetto a quanto risultante dall’offerta tecnica da parte dei concorrenti e di Nova Facility; in particolare, della documentazione, proveniente sia da Nova Facility che dalla Prefettura, dalla quale si possa evincere che la medesima Prefettura ha in ogni caso verificato, in concreto, la capacità di Nova Facility di attivare il servizio in conformità a quanto previsto dal suo progetto approvato, avvalendosi delle figure specificamente individuate nell’offerta tecnica e che hanno dato luogo alla maturazione del punteggio; il tutto con i relativi curricula professionali, diplomi, ecc.;

- dell’organigramma del personale di Nova Facility, con i relativi titoli e curricula e quanto risultante dall’offerta tecnica, attualmente operante nella sede del servizio;

- della documentazione relativa alla corrispondenza ad oggi intercorsa fra la Prefettura e Nova in relazione all’utilizzo delle cucine ed alla loro funzionalità;

- della documentazione relativa all’avvio degli interventi necessari per la messa in funzione della cucina industriale anteriormente o posteriormente alla data del 1.8.2024, sia con riferimento all’areazione che agli altri interventi finalizzati all’operatività;

- della documentazione relativa alle modalità attuali di gestione del catering, al fine di poter desumere i relativi costi soprattutto laddove, come possibile, il catering dovesse essere giornalmente effettuato dalla sede di Treviso di Nova.

Per l’ammissione ammissione della prova testimoniale in forma scritta ai sensi degli artt. 63, comma 3, C.p.a. e 257-bis, C.p.c. sul seguente capitolo:

“Vero che al momento dell’acquisizione del servizio da parte di Nova Facility, ed anche in periodi successivi alla consegna del 1.8.2024, ha avuto conferma che mancavano specifiche figure professionali all’interno del centro sito in Fernetti ed in particolare mancavano “assistenti sociali”, “mediatori linguistico-culturali” e “cuochi”?

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo Trieste -Ministero dell'Interno e della Nova Facility S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 18 maggio 2024 e depositato il successivo 24 maggio 2024, l’ICS (Consorzio italiano di solidarietà/ Italian Consortium of Solidarity ) - Ufficio Rifugiati O.N.L.U.S., in proprio e quale mandataria del RTI costituendo con la Fondazione Diocesana Caritas di Trieste O.N.L.U.S., quinta graduata all’esito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza presso la struttura demaniale sita nel Comune di Monrupino, località Fernetti n. 16 con capienza massima di 95 posti (CIG 938836216A) di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea GU S 2022/S 174 del 9 settembre 2022 e sulla G.U.R.I. Serie V Speciale – Contratti Pubblici n. 111 del 23 settembre 2022, ha chiesto l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe compiuti relativi alla gara stessa, tra cui in particolare, dell’aggiudicazione a favore della Nova Facility S.r.l., della lex specialis di gara e della procedura nella sua interezza.

1.1. Questi i motivi di ricorso:

In via principale

1) “Violazione di legge: violazione dell’art. 97, comma 1, D.Lgs. 50/2016; violazione dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere: difetto di istruttoria; irragionevolezza ed illogicità; erronea valutazione dei fatti” , con cui deduce, in estrema sintesi, l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara delle prime quattro graduate in ragione della ritenuta insostenibilità delle offerte tecniche ed economiche dalle medesime presentate, tali da appalesare, a suo avviso, l’irrealizzabilità,

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